Obbligo SOA
Dal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo di qualificazione SOA per i lavori superiori a 516.000 euro che accedono ad incentivi fiscali. Non si applica ai lavori già in corso
In vigore dal 2023 l’obbligo di certificazione SOA per Superbonus e gli altri bonus edilizi.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 20 maggio 2022) la legge n. 51/2022 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Ufficializzate, quindi, le nuove misure previste dal Governo in materia di detrazioni fiscali. In particolare, parliamo del nuovo requisito richiesto per accedere al Superbonus e agli altri bonus edilizi legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche, che ha lo scopo di estendere la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati.
Per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia 2022, ti consiglio 2 strumenti indispensabili:
La legge di conversione del dl n. 21/2022 (legge n. 51/2022) contiene un’importante disposizione riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare di incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.
L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.
L’articolo 10 del testo in Gazzetta prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi sotto indicati, ossia:
Unica discriminante sarà l’importo dei lavori complessivi: il nuovo obbligo si applicherà esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro.
L’obbligo di attestazione NON si applica, invece, ai:
L’obbligo di attestazione SOA in capo alle imprese sarà obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2023; anche le imprese che avevano sottoscritto un contratto per la qualificazione saranno sottoposte a verifica dell’attestazione.
E’ previsto un regime transitorio: dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023 è possibile dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo (l’attestazione SOA).
Queste, in sintesi, le due date da tenere a mente:
Nel dettaglio, dopo l’articolo 10 è stato aggiunto il seguente art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per ottenere la certificazione SOA occorre rispettare precisi requisiti economici e tecnici, ma anche essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, oltre a non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e non aver ricevuto sanzioni interdittive.
Vediamo in dettaglio l’attestazione SOA: cos’è, validità, come si ottiene.
La certificazione SOA è l’attestazione abilitante l’impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (ai sensi dell’articolo 84 c. 1 del Codice appalti). Viene rilasciata, in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.
La SOA raggruppa le varie opere in due categorie principali:
All’interno delle 13 categorie di opere di carattere generale ricadono le principali categorie (categorie OG 1 – Edifici civili e industriali, OG 11 – Impianti tecnologici, ecc.).
Per conoscere tutti i dettagli sulle categorie delle opere pubbliche, ti rimando a uno specifico articolo.
Affinché l’impresa esecutrice ottenga la certificazione SOA deve possedere:
E’ necessario, inoltre, l’integrità morale e fiscale: l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.
La certificazione SOA vale 5 anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.
Ogni impresa appartenente al settore delle costruzioni che desideri concorrere a bandi di gara indetti dalle amministrazioni pubbliche ai fini di appaltare lavori di importi maggiori di € 150.000 è obbligata ad ottenere la certificazione SOA. Per ottenere la la suddetta certificazione è obbligatorio disporre di un sistema di qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001), ai sensi del comma 1, art. 63 dpr 207/2010 (ad esclusione delle classifiche I e II).
In base alla normativa vigente, gli organismi di attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge contenente misure urgenti per il contenimento dei costi…
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con le agevolazioni per l'installazione di pannelli…
Presentato un emendamento al decreto Aiuti: ok alla cessione da parte degli istituti di credito…
Secondo episodio di BibLus Podcast. Notizie in pillole, eventi e tips & tricks, da ascoltare…
Tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti sul Superbonus in riferimento a: soggetti beneficiari, edifici interessati, tipo…
Dal primo luglio 2022 scatterà l'obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario (altro…)
Utilizzando il sito accetti implicitamente l'uso dei cookie per migliorare la navigazione e mostrare contenuti in linea con le tue preferenze.
Informazioni
Commenti
La Iso occorre solo per la qualificazione in determinate classifiche, cui corrispondono importi a base d'asta oltre una certa somma.
Si. In particolare, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del dpr 207/2010, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale (ISO 9000), ad esclusione delle classifiche I e II.