Sismabonus-e-frazionamenti

Sismabonus in caso di frazionamento: i chiarimenti delle Entrate

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Per la corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il limite di spesa bisogna considerare la situazione esistente prima dell’avvio dei lavori

Con la risposta n. 256 l’Agenzia delle Entrate interviene in merito ad una questione riguardante il sismabonus ed il frazionamento di unità immobiliari.

In particolare, viene chiarito come calcolare gli importi massimi detraibili nel caso di variazioni nel numero delle unità immobiliari, ossia se durante i lavori di adeguamento sismico vengono effettuati dei frazionamenti.

Il caso

Nello specifico, un’impresa intende realizzare a partire dall’anno 2020 interventi di miglioramento sismico volti ad ottenere una riduzione di 2 classi di rischio sismico su un immobile accatastato come unico fabbricato (accatastato come B/2 – ospedali e case di cura senza fine di lucro), ma costituito da diverse unità; alla fine dei lavori l’immobile verrà frazionato e nuovamente accatastato.

Premesso ciò, l’istante chiede se per gli interventi di adeguamento antisismico che intende porre in essere sulle singole unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell’unico B/2, può beneficiare di tante detrazioni (sismabonus) quante le unità create, entro il tetto massimo previsto dal comma 1-bis dell’articolo 16 del dl n. 63/2013.

Ricordiamo che l’art. 16 del dl n. 63/2013 prevede che per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del:

  • 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio;
  • 80% in caso di diminuzione di due classi di rischio.

Tale detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento ed in quelli successivi.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In merito al quesito posto dall’istante, circa la corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il limite di spesa ai fini della detrazione sismabonus, l’Agenzia delle Entrate prende in esame la circolare 31 maggio 2019, n. 13 in cui si precisa che:

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, paragrafo 3). Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo.

Alla luce di quanto espresso si ha che per la corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il limite di spesa, bisogna prendere in considerazione la situazione esistente prima dell’avvio dei lavori; questo vale sia per il bonus ristrutturazione che per il bonus mobili.

In linea generale, quindi, nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Questo vale anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 256/2020

 

edilus-crs

 

2 commenti
  1. Senese Nekita
    Senese Nekita dice:

    Quindi mi sembra di capire che nel caso di unico proprietario del fabbricato costituito da più unità si puo accedere al superbonus, in contrasto con quanto riportato nella circolare/E in cui si sostenie che nel caso di fabbricato costituito da due o più unità di un unico proprietario non si piò accedere al superbonus.

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Senese,
      quest’articolo (e la la risposta n. 256 l’Agenzia delle Entrate) in particolare si riferisce al sismabonus “tradizionale”.

      Per quanto riguarda il superbonus, la legge Rilancio, ed i successivi documenti/decreti del MISE e delle entrate, hanno ribadito che la detrazione al 110% non è applicabile nel caso in cui lo stesso proprietario possegga più unità immobiliari nello stesso immobile.

      Rispondi

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.