Sismabonus: cosa succede in caso di asseverazione tardiva?
No al sismabonus in caso di asseverazione tardiva del professionista relativa al miglioramento della classe di rischio. I chiarimenti delle Entrate
Per l’accesso al sismabonus occorre che, contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, sia presentata l’asseverazione redatta dal professionista progettista dell’intervento strutturale e non in tempi successivi. Questa in sintesi la risposta n. 31 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito in merito ad un interpello.
Sismabonus
Ricordiamo brevemente che gli interventi ammessi alla detrazione cosiddetta sismabonus sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per lo più sulle parti strutturali.
L’art. 1, comma 2, lett. c), n. 2), della legge di bilancio 2017, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 16 del dl 63/2013, ha previsto che:
per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per le spese sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per effettuare interventi relativi all’adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzatoria sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la detrazione del 50%, spettante fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sia ripartita in cinque quote annuali, anziché in dieci
La detrazione è riconosciuta nella misura del:
- 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica
- 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di 1 classe (75% se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 1 classe)
- 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di 2 classi (85% se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 2 classi)
Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, del decreto 58/2017, per l’accesso al sismabonus occorre che al momento della presentazione del titolo abilitativo, il professionista alleghi l’asseverazione che attesta la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018) ha precisato che possono essere ammessi alla detrazione (sismabonus) anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione degli edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, se dal titolo amministrativo si evince che si tratti di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.
Interpello
Un contribuente dichiara di aver depositato nell’agosto 2017 la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, relativa alla demolizione di un edificio murario con gravi carenze statiche e la ricostruzione con medesimo perimetro e medesima volumetria di un nuovo edificio abitativo in legno.
Al riguardo l’appellante riferisce che in sede di deposito della SCIA presso lo Sportello unico edilizia del Comune non è stata allegata alcuna asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio in quanto, secondo la prassi allora vigente, l’intervento previsto consistente nella demolizione e ricostruzione, non era agevolabile ai fini della fruizione del sismabonus. Inoltre, precisa che alla data di presentazione dell’interpello era stata gettata solo la platea di fondazione.
Alla luce della nuova interpretazione fornita dalle Entrate (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018), il contribuente chiede se può comunque usufruire dell’agevolazione allegando l’asseverazione prevista alla SCIA già depositata al Comune; l’autorità amministrativa si è espressa favorevolmente in merito a tale acquisizione tardiva.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Riguardo al quesito concernente la presentazione tardiva dell’asseverazione, l’Agenzia delle Entrate richiama le prescrizioni del dm 28 febbraio 2017, n. 58, che:
richiedono la contestuale allegazione del progetto come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al dm (art. 3, commi 4 e 6) alla SCIA ed il deposito presso lo sportello unico
Inoltre, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ha rimarcato in relazione al sismabonus che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allagato B del decreto dm 58/2018) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Ne consegue, quindi, che se l’asseverazione del tecnico è tardiva, come nel caso in esame, si perde la detrazione in quanto non conforme alle citate disposizioni normative.
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