Sismabonus acquisti: ok all’attestazione di conformità/lavori dopo l’atto di compravendita
Per il Fisco la presentazione dell’attestazione di conformità dei lavori dopo l’atto di compravendita non incide sulla fruizione del beneficio del sismabonus acquisti
Con la nuova risposta all’interpello n. 688/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è necessario aver presentato l’attestazione di conformità dei lavori dopo l’atto di compravendita dell’immobile oggetto del sismabonus acquisti.
Ciò che è necessario per la fruizione del beneficio fiscale è la presentazione dell’asseverazione sulla riduzione del rischio sismico prima della stipula.
Il quesito
L’istante premette che ha acquistato, in comproprietà con il coniuge, da una società di costruzioni un’unità immobiliare derivante da demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente.
L’istante fa presente che la società suddetta:
- ha ottenuto il permesso di costruire (settembre 2018);
- ha depositato (dicembre 2019) l’asseverazione di riduzione del rischio sismico al SUE (Sportello Unico dell’Edilizia), successivamente alla richiesta del permesso a costruire.
L’atto di compravendita è stato, invece, stipulato a maggio 2020 e ad agosto 2020 il direttore dei lavori, concluso l’intervento, ha depositato al SUE l’attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti.
L’istante chiede se il deposito dell’attestazione di conformità dei lavori dopo l’atto di compravendita possa impedire l’accesso alla fruizione del “sismabonus acquisti”.
La risposta del Fisco
Le Entrate ricordano che l’acquisto agevolato tramite il “sismabonus acquisti” spetta al verificarsi delle seguenti condizioni:
- le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare sono realizzate attraverso l’adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano) dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore;
- gli edifici oggetto dell’intervento di riduzione del rischio sismico siano ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile;
- le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (dl 30 aprile 2019, n. 34 “decreto Crescita”), anche se l’asseverazione (riduzione del rischio sismico) di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In tale evenienza, è stato, comunque, precisato (ribadisce il Fisco) che ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (cfr. da ultimo la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020).
La detrazione è pari al 75 o all’85 % (a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, calcolata entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso in esame, il Fisco chiarisce che l’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUE, a differenza di quanto previsto per l’asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non richiede che la stessa sia presentata entro la data di stipula del rogito.
Clicca qui per scaricare l’interpello n. 688/2021 dell’Agenzia delle Entrate

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