Sismabonus Acquisti 2026: come accedere alla detrazione
Tutto quello che devi sapere sul Sismabonus Acquisti: come usufruirne, quando scade, i beneficiari, il periodo di detrazione
Parente stretto del “Sismabonus”, il “Sismabonus Acquisti” prevede un sostegno fiscale per l’acquisto di case antisismiche.
L’agevolazione eredita dal fratello maggiore finalità e carattere transitorio dell’agevolazione ma si distingue innanzitutto per i destinatari ultimi dell’agevolazione.
In pratica, se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto al Sismabonus, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1-2-3”, l’acquirente di un’immobile dell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione per l’acquisto della unità immobiliare.
A differenza del Sismabonus, pertanto, i beneficiari del Sismabonus Acquisti sono coloro che acquistano nuove unità abitative antisismiche e non coloro che effettuano lavori per la riduzione del rischio sismico.
In questo articolo trovi una sintesi dettagliata del Sismabonus Acquisti e i più importanti aggiornamenti sull’argomento.
Uno degli adempimenti fondamentali del Sismabonus è l’asseverazione del tecnico. Prova gratis un software evoluto di calcolo strutturale per verificare gli interventi e procedere velocemente alla classificazione sismica.
Indice
Quali spese sono agevolate dal Sismabonus Acquisti
Il Sismabonus Acquisti è una detrazione introdotta dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013 per promuovere l’acquisto di immobili interessati da interventi di riduzione del rischio sismico a condizione che l’intervento sia stato assentito con una procedura autorizzatoria iniziata dopo il 1° gennaio 2017 o con un titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017 e che tali opere siano state effettuate:
- nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
- mediante demolizione e ricostruzione (anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento);
- da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono entro 30 mesi (il d.l. 73 del 25 maggio 2021 ha esteso i mesi da 18 a 30) dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell’immobile.
L’intervento deve concernere la demolizione e ricostruzione di un intero edificio, ma non rilevano:
- né il fatto che la ricostruzione abbia come esito un volume maggiore rispetto a quello dell’edificio demolito, a patto che si tratti di un aumento volumetrico consentito dallo strumento urbanistico (risposte a interpello 97/2021 e 363/2021);
- né il fatto che la ricostruzione post demolizione sia effettuata sul sedime del fabbricato demolito in quanto la costruzione può essere delocalizzata rispetto a detto sedime (interpello 478/2021).
Per accedere all’agevolazione è necessario che:
- l‘atto di acquisto relativo all’immobile, oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione, con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all’acquirente entro i predetti termini.
- al momento della stipula dell’atto di compravendita, siano stati ultimati i lavori riguardanti le parti strutturali e che assicurino il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore (non è necessario che siano anche completate le finiture e non osta il fatto che l’immobile risulti classificato in una categoria catastale «provvisoria» (ad esempio F/3 – unità in corso di costruzione).
- l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza; - il progettista dell’intervento strutturale asseveri, secondo i contenuti delle linee guida approvate, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
- il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione siano allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico per l’edilizia competente.
Non è rilevante che si tratti della vendita di unità per le quali sia stata dichiarata la “fine lavori” o che abbiano conseguito i requisiti per essere considerate agibili poiché la detrazione è concessa anche per l’acquisto di unità immobiliari acquistate «al grezzo» a condizione che (interpello 557/2020 e risoluzione 14/E/2024) si tratti di unità denunciate al catasto fabbricati (come F/3 o F/4) e che siano stati completati almeno i lavori strutturali con collaudo e rilascio delle prescritte asseverazioni (i cosiddetti modelli Allegato B1 e Allegato B2) da parte del direttore lavori e del collaudatore statico.
Sismabonus Acquisti: come funziona
La Legge di Bilancio 2025 ha rimodulato le detrazioni per il Sismabonus Acquisti alle seguenti condizioni (allungate di un anno dalla Legge di Bilancio 2026):
- detrazione del 50% per l’abitazione principale, 36% per le altre per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026
- detrazione del 36% per l’abitazione principale, 30% per le altre per le spese sostenute nel 2027
sulle operazioni per l’acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico.
Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che gli atti di acquisto siano stipulati entro il 31 dicembre 2027 (termine di vigenza dell’agevolazione indicato dalla norma) e che entro la medesima data siano effettivamente sostenute (e debitamente documentate) le relative spese.
Le percentuali di detrazione si applicano al prezzo d’acquisto, ma non oltre il limite di 96mila euro per unità immobiliare acquistata (le eventuali pertinenze, anche se accatastate separatamente, sono tutt’uno con l’unità considerata). La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per beneficiare delle agevolazioni del Sismabonus Acquisti 2025 occorrerà comunque la riduzione di almeno una classe di rischio sismico.
Ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata, con la circolare 8/2025 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Sismabonus acquisti: le condizioni valide fino al 2024
Solo fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni previste dal Sismabonus Acquisti spettano all’acquirente delle unità immobiliari nella misura del:
- 75%, qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore;
- 85%, ove dall’intervento sia derivato un passaggio a 2 classi di rischio inferiori.
Per usufruire di queste detrazioni, l’atto di compravendita deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2024 (proroga disposta dall’art. 1, comma 37, Legge 234/2021).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte 5/2020, 190/2021 e 697/2021, in applicazione del principio di cassa, gli acconti versati nel 2024 possono beneficiare delle aliquote al 75%-85% se:
- il preliminare di vendita dell’immobile risulta registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione;
- si realizza l’ultimazione dei lavori strutturali riguardanti l’intero fabbricato e quindi la condizione di effettivo sostenimento della spesa e, conseguentemente, l’individuazione della percentuale applicabile (risposte 5/2020 e circolari 7/2018 e 17/2023);
- si rispettano i requisiti di riduzione del rischio sismico con deposito delle asseverazioni antisismiche finali;
- l’immobile viene acquistato con rogito entro il 31 dicembre 2027.
Nella risposta all’interpello 5/2020, in particolare, il Fisco ritiene, che sia possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione.
Ciò considerato, se a ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.
Sismabonus Acquisti: detrazioni in 5 o in 10 anni?
Anche per il Sismabonus Acquisti il D.L. 39/2024 ha previsto, a partire dal 2024, l’allungamento del periodo di detrazione da 5 a 10 anni.
Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, tuttavia, rimane in vigore la ripartizione in 5 quote annuali. Per stabilire il momento in cui è stata sostenuta la spesa per il Sismabonus Acquisti, si deve considerare la data del pagamento, che, come sappiamo, deve avvenire tramite bonifico. Per le imprese, invece, la spesa è riconosciuta alla data del rogito notarile, indipendentemente dal metodo contabile utilizzato.
Nel caso di rogiti effettuati nel 2024, solo le persone fisiche e i professionisti possono suddividere la detrazione in cinque anni per i pagamenti effettuati a titolo di acconto prima del 2024, a condizione che la detrazione inizi nell’anno del pagamento dell’acconto e che il preliminare di acquisto sia regolarmente registrato entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il pagamento dell’acconto sia avvenuto in anni precedenti al rogito, il contribuente può decidere di iniziare la detrazione già nell’anno del pagamento e non in quello del rogito.
Sismabonus Acquisti: faq
Si può fruire di sconto in fattura/cessione per il Sismabonus acquisti nel 2025?
Per gli acquirenti che rogiteranno nel 2025, è preclusa la fruizione del Sismabonus Acquisti tramite cessione del credito o sconto in fattura ex art. 121 D.L. 34/2020:
- per i bonus “diversi dal Superbonus”, l’opzione ex art. 121, comma 1, vale per spese sostenute negli anni 2020–2024 (quindi fino al 31/12/2024);
- la proroga al 31.12.2025 è prevista (comma 7-bis) solo per spese riferite agli interventi Superbonus (art. 119).
Pertanto, solo se l’intervento rientra nel perimetro Superbonus si può esercitare l’opzione anche per spese nel 2025; per il Sismabonus acquisti, l’agevolazione (se spettante) potrà essere fruita solo come detrazione in dichiarazione (non come sconto/cessione).
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 31/2026, se lo sconto in fattura viene comunicato per importi non coerenti con quanto effettivamente pagato, l’opzione non si perfeziona e il credito d’imposta in capo al fornitore non esiste.
Per accedere al Sismabonus acquisti vale il rogito o il pagamento?
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 31/2026, il Sismabonus acquisti spetta nell’anno in cui la spesa è effettivamente sostenuta (cioè pagata), indipendentemente dalla data del rogito, che resta comunque rilevante solo per stare dentro i termini di vigenza dell’agevolazione.
E aggiunge un passaggio decisivo: anche se la detrazione è calcolata sul prezzo indicato nell’atto, è commisurata alla spesa effettivamente sostenuta e documentata; quindi senza pagamento non c’è “maturazione” della detrazione.
A quali condizioni si può ottenere l’aliquota “maggiorata” al 50% sul Sismabonus acquisti?
Gli acquirenti 2025 possono fruire del Sismabonus acquisti al 50% (in luogo del 36%) se dichiarano in atto di destinare l’unità ad abitazione principale e lo fanno entro la scadenza della dichiarazione.
Il comma 1-septies.1 (introdotto dalla Legge 207/2024, cd. “bilancio 2025”) prevede la logica dell’aliquota “più alta” quando le spese 2025 riguardano l’unità adibita ad abitazione principale.
La circolare 8/E del 2025 (richiamata in risposta) precisa che la maggiorazione spetta se:
- il contribuente è titolare di proprietà o diritto reale di godimento;
- l’unità è adibita ad abitazione principale.
Per “abitazione principale” si può applicare la definizione del TUIR (art. 10, comma 3-bis): dimora abituale del possessore o familiari (con regola sul ricovero permanente e immobile non locato).
Per il Sismabonus acquisti al 50%, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno di fruizione.
La maggiorazione è un “premio” legato a un utilizzo effettivo (abitazione principale) e non a un’intenzione; perciò serve un requisito verificabile in un momento certo (il termine dichiarativo).
Ai fini del 50% è necessario che l’unità venga effettivamente adibita ad abitazione principale entro il termine dichiarativo; non è rilevante la sola dichiarazione resa nel contratto di compravendita.
La dichiarazione in atto è, al massimo, un elemento documentale “interno” al rapporto privato; l’agevolazione fiscale richiede un presupposto sostanziale (dimora abituale/abitazione principale) verificabile dall’Amministrazione secondo criteri oggettivi;
Il Sismabonus Acquisti può essere cumulato con il Sismabonus ordinario?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non si possono far valere due agevolazioni sulla medesima spesa; il cumulo è ammesso solo se non genera duplicazione. Il sismabonus ordinario è “a consuntivo”, parametrato alle spese sostenute per gli interventi antisismici nel loro insieme; non è trattabile come “pezzi” indipendenti dell’intervento una volta che, nello stesso complesso, si è già “consumato” il presupposto agevolativo con il sismabonus acquisti per la maggior parte delle unità.
L’Agenzia rafforza il ragionamento distinguendo le due misure:
- Sismabonus acquisti: detrazione in capo all’acquirente, calcolata sul prezzo di acquisto della singola unità.
- Sismabonus ordinario: detrazione parametrata al costo sostenuto, determinato analiticamente (materiali/servizi).
Proprio perché cambiano base di calcolo e beneficiario, l’ordinamento tratta le due agevolazioni come alternative sul medesimo intervento, per evitare che lo stesso “fatto economico” (intervento di riduzione rischio sismico sull’edificio) generi un doppio vantaggio fiscale complessivo.
Quali adempimenti osservare per non perdere il Sismabonus Acquisti?
Anche ai fini della detrazione per l’acquisto di case antisismiche è necessario che siano posti in essere gli adempimenti previsti in generale, per l’applicazione del Sismabonus.
In particolare, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione
dell’intervento progettato) va asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al decreto medesimo.
Il progetto degli interventi, contenente l’asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente di cui all’art. 5 del TUE, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
L’asseverazione e le attestazioni – all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo – della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali.
Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione. Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare; pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire della detrazione.
L’asseverazione “tardiva” non pregiudica l’accesso al Sismabonus acquisti, relativamente agli edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 2 e 3, per interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 01/01/2017 ma prima del 01/05/2019 (data di entrata in vigore dell’art. 8 del D.L. 34/2019 che ha esteso il Sismabonus acquisti anche alle zone 2 e 3).
Con la Risoluzione 38/2020, l’Agenzia ha chiarito che in tali casi il beneficio fiscale spetta anche se l’asseverazione non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, purché entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
Inoltre, qualora le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 (esclusa dalle agevolazioni fiscali) alla zona sismica 3, possono accedere ai bonus fiscali anche i soggetti che non hanno presentato tempestivamente l’asseverazione poiché il Comune risultava in zona sismica 4.
Ciò a condizione che l’adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale, e pertanto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, in caso di fruizione diretta.
In caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’adempimento va invece effettuato prima dell’esercizio di tale opzione.
Per approfondimenti sull’asseverazione, leggi anche “Cos’è il rischio sismico e come si determina la classe di rischio sismico di un edificio”
Sismabonus Acquisti: i chiarimenti del Fisco
Risposta AE 31/2026 – Sismabonus acquisti: data del rogito, spese effettivamente sostenute e sconto in fattura
Il Sismabonus acquisti, pur essendo calcolato sul prezzo risultante dal rogito, si “aggancia” alle spese effettivamente sostenute (pagate).
Se lo sconto in fattura viene comunicato per importi non coerenti con quanto effettivamente pagato, l’opzione non si perfeziona e il credito d’imposta in capo al fornitore non esiste.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 31/2026.
Risposta AE 30/2026 – Sismabonus acquisti per gli atti di compravendita nel 2025 (fruizione in misura maggiorata del 50%, preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, unitarietà dell’intervento di riduzione del rischio sismico)
Con la Risposta n. 30/2026 l’Agenzia delle Entrate affronta un caso “tipico” di operazioni immobiliari post-intervento antisismico agevolate con il Sismabonus acquisti: un’impresa realizza demolizione e ricostruzione di un edificio e ottiene 61 unità; 57 vengono vendute entro il 31 dicembre 2024 riconoscendo agli acquirenti lo sconto in fattura ex art. 121 D.L. 34/2020; restano 4 unità invendute che l’impresa prevede di cedere nel 2025.
L’interpello chiede, in sintesi:
- se nel 2025 gli acquirenti delle 4 unità possano ancora usare sconto/cessione per il Sismabonus acquisti;
- se gli acquirenti 2025 possano applicare il nuovo “50%” (comma 1-septies.1) se destinano l’immobile ad abitazione principale;
- se, ai fini del 50%, basti una dichiarazione nell’atto notarile;
- se, escluso lo sconto nel 2025, l’impresa possa fruire del Sismabonus ordinario “pro-quota” sui 4 appartamenti residui.
Ecco la lettura tecnica (ma operativa) della risposta.
Risposta AE 165/2025 – Stop al Sismabonus Acquisti se la spesa è sostenuta da soggetti diversi dall’acquirente
Non spetta il Sismabonus Acquisti all’acquirente di un’unità immobiliare che utilizza per la transazione una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori, tramite una «liberalità indiretta».
E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 165/2025 del 19 giugno 2025.
Nel caso in esame, l’istante dichiara di aver acquistato due unità immobiliari di categoria catastale A/2 che sono state ottenute a seguito di demolizione e ricostruzione di intero edificio con un miglioramento di n. 2 classi sismiche da parte di un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare. L’alienazione dell’immobile è avvenuta entro 18 mesi dall’emissione dell’attestazione del collaudatore statico e l’atto notarile di compravendita è avvenuto prima del 31 dicembre, termine di decadenza dell’agevolazione.
Tuttavia, l’acquisto delle unità immobiliari è avvenuto mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori (configurandosi pertanto una liberalità indiretta) e il pagamento del prezzo è avvenuto in parte con assegni circolari tratti dal conto corrente intestato ai donanti ed in parte con bonifici speciali per intervento antisismico (Legge 96/2017), addebitati sul medesimo conto. L’istante precisa anche di aver inserito nelle contabili di bonifico il proprio codice fiscale quale soggetto beneficiario della detrazione, pur avendo proceduto ad effettuare il pagamento direttamente dal conto corrente intestato ai genitori.
L’Istante chiede se può accedere al Sismabonus Acquisti nonostante i pagamenti abbiano insistito direttamente sul conto corrente dei genitori (trattandosi di donazione indiretta), senza che la provvista finanziaria sia transitata (prima) su un conto corrente intestato all’istante stessa.
Per fornire la risposta, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare 17/2023 e alla risposta ad istanza di interpello n. 351 del 28 giugno 2022. In quest’ultimo provvedimento in particolare, si ribadisce il principio secondo cui il presupposto per la fruizione del Sismabonus Acquisti è il sostenimento dell’onere della spesa da parte del soggetto che ne fruisce; l’agevolazione pertanto non spetta al soggetto che “pur essendo acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all’acquisto”.
Ciò premesso, considerato che, nel caso di specie, sia dall’atto notarile di compravendita che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegati all’istanza di interpello), risulta espressamente che l’acquisto delle unità immobiliari è avvenuto mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori, l’Istante non può fruire della detrazione in quanto, ancorché proprietario dell’immobile, non ha sostenuto le relative spese.
Risposta AE 137/2025 – Chi vende dopo aver usufruito del Sismabonus Acquisti realizza una plusvalenza?
La plusvalenza sulla vendita di immobili oggetto di intervento di Superbonus riguarda solo la prima cessione, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.
È l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 137/2025 fornita ad un contribuente che ha acquistato da una impresa di costruzione, a marzo del 2021, un immobile beneficiando del Sismabonus Acquisti con l’opzione per la cessione del credito e dichiara di voler vendere il suddetto immobile.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, con riferimento alla disciplina sulle plusvalenze da Superbonus (disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera b- bis), del TUIR) – ovvero quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente abbia eseguito gli interventi agevolati con Superbonus, che si siano conclusi da non più di dieci anni – con la circolare 13/2024 è stato precisato che:
- la plusvalenza da Superbonus si consegue solo in relazione alla prima cessione a titolo oneroso e non anche alle eventuali successive cessioni dell’immobile;
- si realizza a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato;
- le spese relative agli interventi agevolati con il Superbonus non si considerano nel calcolo della plusvalenza se la cessione avviene entro cinque anni dalla fine dei lavori e si è usufruito della detrazione tramite cessione del credito o sconto in fattura. Se la vendita avviene dopo cinque anni, nel calcolo si tiene conto del 50% delle spese.
L’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi dell’acquisto di case antisismiche la prima cessione viene effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi e che, a seguito della successiva alienazione dell’immobile, hanno consentito all’acquirente, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, l’applicazione del Superbonus.
La successiva rivendita dell’immobile non rientra, pertanto, nel perimetro applicativo della Plusvalenza da Superbonus.
Resta fermo – spiega ancora l’interpello – che “qualora l’immobile sia venduto prima del decorso di un quinquennio dall’acquisto e sempreché non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione, l’eventuale plusvalenza realizzata a fronte di tale cessione costituisce reddito” in base all’articolo 67 del Tuir. Si realizza, insomma, l’ipotesi ordinaria di plusvalenza tassata.
MEF: le condizioni per l’accesso posticipato al Sismabonus Acquisti all’85%
In risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze della Camera, la sottosegretaria del MEF Lucia Albano è tornata nuovamente a chiarire condizioni e presupposti per l’accesso al Sismabonus Acquisti, l’agevolazione che prevede una detrazione fiscale delle spese sostenute per l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione.
L’interrogazione posta al Ministero riguarda la possibilità di adottare due diversi percorsi per l’accesso al Sismabonus Acquisti:
- con il rispetto dei requisiti sin dalla stipula del rogito/fatturazione, entro il 31 dicembre 2024, come richiesti nella risoluzione 14/E/2024, con accesso immediato alle agevolazioni Sismabonus Acquisti all’85% dall’anno 2024;
- con il rispetto dei requisiti successivi alla stipula del rogito/fatturazione, redatto entro il 31/12/2024, ma con accesso posticipato alle agevolazioni 85% negli anni successivi al 2024 a seguito dell’ottenimento dell’accatastamento F3/F4, del collaudo e del deposito delle asseverazioni “allegati B1 e B2” al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione (conformemente alla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 565/2022) ovvero a collaudo o allo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 11 del 2023.
Il Ministero conferma che, per fruire Sismabonus Acquisti è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile, oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione, con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all’acquirente entro i predetti termini.
Nel rispetto di questa condizione, non costituisce motivo ostativo alla possibilità di fruire del cosiddetto Sismabonus Acquisti la circostanza per cui, entro il termine di vigenza dell’agevolazione, siano terminati i lavori strutturali riguardanti l’intero fabbricato, ma non siano anche completate le finiture delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione, ragion per cui l’immobile, non essendo ancora stato «ultimato», risulta classificato in una categoria catastale «provvisoria» (ad esempio F/3 – «unità in corso di costruzione»).
In sostanza, ai fini della fruizione del cosiddetto Sismabonus Acquisti, è necessario che, al momento della stipula dell’atto di compravendita, siano stati ultimati i lavori riguardanti le parti strutturali e che sia stato assicurato il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore, così come appositamente certificati ed asseverati dal direttore dei lavori o dal collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, i quali dovranno attestare, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, così come asseverato dal progettista dei lavori.
Interpello n. 915–341/2024 – Sismabonus Acquisti anche nel 2025 con sconto in fattura
Secondo quanto riportato nella risposta ad interpello n. 915–341/2024 della Direzione Regionale dell’Abruzzo, per il Sismabonus Acquisti le regole relative all’utilizzo delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura non sono cambiate rispetto a quanto già previsto dal D.L. 11/2023.
Pertanto, resta valido il vincolo stabilito dal comma 3 lettera c) dell’art. 2 del decreto: anche per i rogiti stipulati nel 2025, si può optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura se, alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all’intervento.
Per riassumere:
- il comma 1 dell’articolo 2 del D.L. 11/2023 ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura non possono più essere esercitate;
- il successivo comma 3 ha introdotto una deroga specifica per il sismabonus acquisti. Con Risoluzione AE 14/2024 – Sismabonus Acquisti, è stato chiarito che ”… l’articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 11 del 2023, in deroga al blocco generalizzato all’esercizio delle predette opzioni prevede che anche con riferimento al sismabonus acquisti, sia possibile continuare ad esercitare le predette opzioni a condizione che, alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.”;
- il D.L. 39/2024 ha introdotto un‘ulteriore restrizione all’applicazione della deroga che non si applica al Sismabonus Acquisti.
In sostanza, anche se l’atto è stipulato nel 2025 si può usufruire sia del Sismabonus Acquisti (con le nuove aliquote previste dalla legge di bilancio) che dello sconto in fattura, seppur ridotto nell’importo di 48.000 euro anziché 81.600 euro (con riduzione di due classi di rischio sismico) previsto per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2024, a condizione che entro il 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo.
Inoltre, in base alla Risoluzione AE 14/2024 – Sismabonus Acquisti, non occorre che l’immobile sia completato per fruire del Sismabonus Acquisti.
“Considerato che ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1septies del decreto-legge n. 63 del 2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni sono rilasciate «all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo», non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ”fittizia”. Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione, in applicazione di normative non fiscali (cfr. anche risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 507778 del 29 marzo 2022)”.
Tenuto presente quanto sopra detto, qualora l’impresa di costruzioni abbia concluso i lavori strutturali entro il 31 dicembre 2024 e abbia prodotto le due attestazioni B-1 (attestazione di ultimazione dei lavori strutturali) e B-2 (attestazione del collaudo statico), l’immobile poteva essere venduto nell’anno 2024 con la possibilità di applicare lo sconto in fattura fino all’importo di 81.600 euro (85% di 96.000 euro).
Qualora, invece, non sia stato possibile produrre le attestazioni entro il 31 dicembre 2024, l’atto di compravendita dovrà essere rogitato nel 2025 ad asseverazioni presentate e si potrà applicare lo sconto in fattura con aliquota del 50% o del 36% di 96.000 euro.
MEF: Sismabonus Acquisti 2024, più tempo per le attestazioni
Rispondendo ad un’interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera, la Sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano, ha chiarito alcuni punti importanti sul sismabonus acquisti e le scadenze da osservare per gli interventi ancora in corso.
Albano ha precisato che per accedere al Sismabonus acquisti è fondamentale finalizzare l’atto di compravendita e il trasferimento della proprietà.
Le attestazioni della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato da redigere secondo gli allegati B1 e B2 al D.lgs. 58/2017, comprovanti la riduzione di una o di due classi di rischio sismico dell’edificio, devono essere rilasciate dal progettista all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, depositate allo sportello unico e consegnate al committente al momento dell’esercizio del diritto alla detrazione.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, pertanto, non rileva né il mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici né la classificazione di tali immobili in una categoria catastale fittizia, come la F/3 o la F/4; non serve la remissione in bonis e le attestazioni possono essere presentate anche nel 2025, quando il beneficiario della detrazione presenta la dichiarazione dei redditi.
Risoluzione AE 14/2024 – Agevolato l’acquisto “al grezzo”, non serve il “fine lavori”, né l’agibilità, ma basta la conclusione dei lavori strutturali dell’edificio prima del rogito
Non è rilevante che si tratti della vendita di unità per le quali sia stata dichiarata la “fine lavori” o che abbiano conseguito i requisiti per essere considerate agibili poiché la detrazione è concessa anche per l’acquisto di unità immobiliari acquistate «al grezzo» a condizione che (interpello 557/2020 e risoluzione 14/E/2024) si tratti di unità denunciate al catasto fabbricati (come F/3 o F/4) e che siano stati completati almeno i lavori strutturali con collaudo e rilascio delle prescritte asseverazioni (i cosiddetti modelli Allegato B1 e Allegato B2) da parte del direttore lavori e del collaudatore statico.
Non sono essenziali, insomma, le finiture.
Circolare AE 17/2023 – Sismabonus Acquisti e aumenti di volume, con ricostruzione con diversa area di sedime, doppio titolo edilizio, Bonus Mobili
Con la circolare 17/2023 e l’interpello 56/2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti su alcune, specifiche fattispecie:
- aumenti volumetrici;
- acquisto e ricostruzione con diversa area di sedime;
- doppio titolo edilizio;
- acquisto di box non pertinenziali;
- bonus mobili.
Riguardo alla possibilità di aumentare il volume di un immobile, l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere positivo. La norma, infatti, prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall’impresa di costruzione
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.
L’ampliamento volumetrico dell’edificio è quindi concesso. È possibile beneficiare del Sismabonus acquisti a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia per ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, purché sia nei limiti del rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
Sismabonus Acquisti e ricostruzione con diversa area di sedime
Secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica sita in un edificio demolito e ricostruito su una diversa area di sedime (risposta 71/2021).
A tal proposito l’Agenzia ha ricordato che il Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020) ha modificato l’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 includendo nelle ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità e all’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
L’acquirente di una unità immobiliare situata in un edificio demolito dall’impresa e ricostruito su diverso sedime può beneficiare della detrazione.
Sismabonus Acquisti e doppio titolo edilizio
La condizione che vi siano 2 titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare Sismabonus acquisti.
No al Sismabonus Acquisti per l’acquisto del singolo garage
Nel caso di acquisto, unitamente all’immobile abitativo, anche delle pertinenze, spetta la detrazione prevista dal Sismabonus acquisti, che deve essere calcolata, nel limite massimo di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale ed alla pertinenza, sebbene siano accatastati separatamente.
In base a questo assunto non è prevista la possibilità di beneficiare del Sismabonus acquisti nell’ipotesi di acquisti di box non pertinenziali, essendo precisa intenzione del legislatore privilegiare gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.
Sì al Bonus Mobili con Sismabonus Acquisti ma solo nel caso di ristrutturazione edilizia
L’acquirente che beneficia del Sismabonus acquisti potrà fruire anche del bonus mobili qualora l’intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali come intervento di ”ristrutturazione edilizia”.
Resta fermo che la competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare espressamente dal titolo abilitativo che autorizza i lavori.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sismabonus-acquisti-come-accedere-alla-detrazione-nel-2024/




