Sismabonus acquisti 110%: perentorio il rogito entro il 30 giugno 2022
L’acquisto con sismabonus deve essere concluso entro il 30 giugno 2022, pena la decadenza dell’agevolazione al 110%
Nuova risposta del Fisco, nuova conferma per simabonus acquisti al 110% la cui aliquota agevolativa rimane salda ai rogiti di case antisismiche portati a termine entro il 30 giugno 2022, altrimenti ci si dovrà, per così dire, accontentare della detrazione al 75 o all’85%.
Questo in sintesi il contenuto della recente risposta all’interpello n. 384/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Il quesito del contribuente su un acquisto sismabonus che non riuscirà a concludersi entro la data necessaria alla detrazione del 110%
L’istante riferisce che ha sottoscritto con una società un contratto preliminare di compravendita di una unità immobiliare in un edificio precedentemente demolito e in corso di ricostruzione, e che:
- alla data della sottoscrizione del preliminare è stato versato un acconto a titolo di caparra confirmatoria;
- con il rogito notarile, da sottoscrivere, in base a quanto stabilito nel contratto preliminare, entro il termine del 30 giugno 2022, sarà versato il saldo, in parte utilizzando lo “sconto in fattura” previsto dall’art. 121 del dl n. 34/2020 per un importo corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies del dl n. 63/2013 (sismabonus acquisti).
- la pratica edilizia è stata approvata dal Comune con rilascio del permesso di costruire e che prima dell’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, la società ha provveduto al deposito del modello Allegato B (asseverazione ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 28 febbraio 2017) attestante il miglioramento di due o più classi sismiche;
- i lavori di ricostruzione dell’edificio demolito sono iniziati nel corso del mese di aprile 2021. L’istante afferma che la società gli avrebbe comunicato che, a causa dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori dovuti all’emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell’immobile sarebbe stato prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.
Tanto premesso, egli chiede se:
- in caso di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022, possa comunque trovare applicazione l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus acquisti), nella misura del 110 %, con applicazione dello sconto in fattura previsto dall’articolo 121 del dl n.34/2020;
- nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in forza del predetto contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita pari a euro 100.000 possa fruire sisma bonus acquisti, nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura.
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La risposta del Fisco: nulla da fare, la data del rogito rimane confinata entro il 30 giugno 2022 per siambonus acquisti al 110%
Le Entrate ribadiscono che qualora l’istante sottoscriva il contratto definitivo di compravendita successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022, non potrà applicare la detrazione con l’aliquota più elevata del 110%, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Potrà, invece, applicare la detrazione di cui al citato articolo, 16, comma 1-septies, del dl n. 63/2013 con le aliquote ivi previste 75% o 85%, a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, essendo tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

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