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Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Sismabonus 2026: coma avere il 50% di detrazioni fiscali per interventi antisismici

Sismabonus 2026: coma avere il 50% di detrazioni fiscali per interventi antisismici

Sismabonus e le opzioni per il 2026 al 50% per gli interventi di riduzione del rischio sismico per le prima abitazioni principali

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 22 Dicembre 2025/2 Commenti/in Bonus edilizi /di
sismabonus-2024

Il Sismabonus è una misura fiscale volta a incentivare e promuovere interventi di adeguamento, miglioramento e ristrutturazione sismica su costruzioni adibite a abitazione e ad attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

All’agevolazione – disciplinata dall’articolo 16, commi 1­bis e 1-ter del D.L. 63/2013 – possono accedere persone fisiche e imprese proprietarie o titolari di un diritto reale sull’immobile in questione, con spese sostenute fino a un massimo di 96.000 euro (136.000 sulle parti comuni di edifici condominiali).

Indice

  • Sismabonus 2026: detrazioni al 50%, ma solo per le abitazioni principali
  • Chi può accedere al Sismabonus?
  • Quali interventi sono agevolati dal Sismabonus?
  • Su quali immobili può essere chiesto il Sismabonus?
  • Sismabonus per demolizione e ricostruzione
  • Il Sismabonus è cumulabile con i contributi post-sisma?
  • Si può chiedere la detrazione per Ecobonus e Sismabonus combinati?
  • Bonus Ristrutturazione e Sismabonus sono cumulabili?
  • È possibile cumulare il Sismabonus con il bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati?
  • Quale documentazione serve per il Sismabonus?
  • Come pagare le spese ammesse al Sismabonus?
  • Per accedere al Sismabonus serve l’asseverazione?
  • La guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate al Sismabonus 2025
  • Sismabonus 2024
  • Sismabonus Acquisti

Sismabonus 2026: detrazioni al 50%, ma solo per le abitazioni principali

La nuova manovra finanziaria del 2026 prevede che anche per il prossimo anno una detrazione del Sismabonus pari a :

  • 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati sulle abitazioni principali per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 e al 36% negli altri casi.
  • 36%, per le abitazioni principali e al 30% negli altri casi per il 2027.

Ricordiamo che la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione; per tali interventi la procedura autorizzatoria deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2017.

Dal 2028 resterà possibile solo fruire del Bonus Ristrutturazione al 30% solo per i soggetti Irpef e principalmente per le unità residenziali.

Il tetto di spesa è fissato a 96mila euro. Le nuove aliquote valgono anche per i lavori antisismici eseguiti sugli edifici ubicati nella zona sismica 3. Le stesse aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata.

Per il Sismabonus Acquisti, invece, nel triennio 2025-2027 occorrerà la riduzione di almeno una classe di rischio sismico, per beneficiare delle percentuali del 30-36-50%.

Tabella riassuntiva Sismabonus 2024/2025/2026

Limite di spesa

Aliquota 2024

Aliquota 2025/26

Interventi di adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali (zone sismiche 1, 2 e 3)

96.000 euro

50%

50%/36%

Interventi antisismici da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore

96.000 euro

70%

50%/36%

Interventi antisismici da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi di rischio inferiore

96.000 euro

80%

50%/36%

Interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore

96.000 euro

75%

50%/36%

Interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi di rischio inferiore degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore

96.000 euro

85%

50%/36%

Interventi antisismici mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore

96.000 euro

75%

50%/36%

Interventi antisismici mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori

96.000 euro

85%

50%/36%

Interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;  85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori)136.000 euro85%/80%50%/36%

Chi può accedere al Sismabonus?

Possono accedere al Sismabonus i soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone) e i soggetti IRES (Enti e società di capitali) che sostengono effettivamente le spese per l’intervento antisismico e che posseggono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo:

  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • locatario o comodatario;
  • familiare convivente con il proprietario o detentore (solo per gli immobili a destinazione abitativa e per persone fisiche);
  • utilizzatore in leasing.

In caso di leasing la detrazione spetta all’utilizzatore ed è commisurata alle spese sostenute dal concedente, a prescindere dai canoni di leasing addebitati. Gli adempimenti devono essere assolti dall’utilizzatore e il concedente deve fornire la documentazione che attesti la fine dell’intervento e l’ammontare delle spese sostenute (non occorre pagare con bonifico «parlante»)

Quali interventi sono agevolati dal Sismabonus?

Dal 2025 vi è più la distinzione di aliquota tra gli interventi che hanno ridotto il rischio sismico di una o due classi, ma gli interventi potranno beneficiare del 30-36-50% anche se daranno solo una lieve riduzione di rischio sismico, senza raggiungere la riduzione di una classe.

Deve trattarsi di interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per i quali si verifichino, peraltro, le seguenti condizioni:

  • si tratti di interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia interventi le cui relative procedure autorizzatorie sono iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017;
  • si tratti di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione e ad attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003.

A titolo esemplificativo, rientrano nel Sismabonus 2026:

  • interventi di miglioramento sismico;
  • interventi di adeguamento sismico;
  • interventi sulle coperture (orizzontali) o su loro porzioni, finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali (inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura; rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili delle travi; cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorare la duttilità; collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento; rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale);ù
  • interventi antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o due classi di rischio inferiore.
  • Interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Come detto sopra, la maggiorazione del 50% è legata ad un doppio requisito: detenere un diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’immobile ristrutturato e avere designato quell’immobile come abitazione principale, collocando lì la propria residenza.

Interventi Sismabonus 2024

Ricordiamo che il Sismabonus fino al 31 dicembre 2024 agevolava con aliquote differenziate i seguenti interventi:

  • adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
    Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. L’agevolazione fiscale può essere usufruita per:
    – interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive
    – su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a partire dal 2017 anche nella zona 3.
    L’Agenzia delle entrate avverte che anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.
    Si ricorda che le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dai successivi decreti ministeriali del 7 marzo 2017, n. 65, del 9 gennaio 2020, n. 24, e del 6 agosto 2020, n. 329 con i relativi allegati).
  • interventi da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.
  • interventi da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.
    L’Agenzia delle entrate ricorda che la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico. Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce; a tale detrazione, inoltre, sono riferibili, in via generale, i chiarimenti forniti in relazione alle detrazioni che sostituisce. Pertanto, gli interventi devono determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il d. m. 28 415 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal d. m. 7 marzo 2017, n. 65 e dal d. m. 9 gennaio 2020, n. 24). Inoltre, per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del decreto 26 giugno 2015 cd. Requisiti minimi, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d. m. 26 gennaio 2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 e nella tabella 1 dell’Allegato E al d .m. 6 agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
  • Interventi antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o due classi di rischio inferiore.
  • Interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;  85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori)

Per effetto delle nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2025, se sono stati effettuati acconti nel 2024 per beneficiare del sisma bonus del 70-75-80-85% e l’intervento terminerà successivamente, le riduzioni delle relative classi di rischio sismico dovranno essere rispettate. Altrimenti, i bonifici del 2024 potranno beneficiare solo del 50 o 36%.

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Su quali immobili può essere chiesto il Sismabonus?

Sono ammessi gli interventi effettuati su edifici esistenti (parti comuni di edifici o unità immobiliari esistenti), costruzioni adibite ad abitazione (anche non principale) o ad attività produttive a qualsiasi destinazione d’uso, ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 in base all’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.

Sono ammesse:

  • le costruzioni adibite ad attività produttive;
  • le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e Servizi, commerciali e non commerciali.

Per le imprese sono inclusi i beni strumentali, i Beni merce (fabbricati destinati alla vendita) e i beni iscritti a patrimonio (es. abitazioni locate).

Sono agevolati anche gli interventi su immobili accatastati come F/2 (unità collabenti, F/4 (unità in corso di definizione) e  F/3 (unità in corso di costruzione (solo se derivanti da precedente accatastamento ad es in F/2). Non sono invece ammessi gli interventi su immobili di nuova costruzione.

Sismabonus per demolizione e ricostruzione

Il Sismabonus può essere sfruttato anche nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione.

Quando si parla di demolizione e ricostruzione di un edificio nel contesto del Sismabonus, occorre dimostrare che i lavori sono riconducibili a una ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sul “Sismabonus per demolizione e ricostruzione”

Il Sismabonus è cumulabile con i contributi post-sisma?

E’ possibile fruire del Sismabonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.

In questo caso le agevolazioni fiscali previste dal Sismbonus, si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE.

Le agevolazioni si applicano, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della correlazione con il contributo, non sarebbero, invece, agevolabili.

A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente
solo le spese per le opere di completamento.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (ad esempio, tinteggiatura) che, se non correlaste all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.

Ai fini delle successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione delle detrazioni è, tuttavia, necessario che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso ammesso all’agevolazione fiscale.

Come precisato dalla Risoluzione 28/2021, ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti occorre considerare per ciascun intervento, solo le spese eccedenti i predetti contributi.

Si può chiedere la detrazione per Ecobonus e Sismabonus combinati?

L’articolo 14, del D.L. 63/2013 (Legge 90/2013) prevede al comma 2-quater la possibilità di ottenere una detrazione dal 2025, nelle medesime percentuali previste per gli altri interventi, ripartita in dieci quote annuali di pari importo – su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio – per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) sono quelli effettuati su involucro con incidenza > 25% della sup. disperdente lorda, oppure quelli diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26/06/2015.

Gli interventi Sismabonus ammessi devono comportare un miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico.

Sono agevolati gli interventi su parti comuni di edifici esistenti di qualsiasi destinazione d’uso con le  caratteristiche richieste per Ecobonus e per Sismabonus:

  • preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento;
  • ubicazione nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3.

Bonus Ristrutturazione e Sismabonus sono cumulabili?

La circolare 17/2023 ha precisato che:

  • in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici e di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, di manutenzione straordinaria), il limite di spesa agevolabile è unico (euro 96.000) in quanto riferito all’immobile; gli interventi antisismici per i quali  è possibile fruire della detrazione non possono, infatti, fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili; peraltro, il predetto limite di spesa «ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.
  • considerato che le disposizioni che disciplinano il Sismabonus richiamano gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16­bis, comma 1, lett. i) del TUIR (Bonus Ristrutturazione), quest’ultima costituisce norma di riferimento e i chiarimenti per esso forniti devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Sismabonus.

È possibile cumulare il Sismabonus con il bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati?

Con la risposta ad interpello 437/2021, è stato affermato che “l’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire, in presenza di tutti i presupposti, della detrazione IRPEF per l’acquisto di immobili ristrutturati, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche“.

Ciò in quanto la detrazione per l’acquisto dell’immobili ristrutturato è calcolata sul prezzo di vendita dell’immobile mentre il Sismabonus viene calcolata su componenti diversi dal prezzo globale. Essa è parametrata al costo sostenuto determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati.

Tanto premesso, il contribuente al quale è stata trasferito il Sismabonus non utilizzato dall’impresa venditrice, può, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa di 96.000 euro e delle ulteriori condizioni previste dalla norma, fruire della detrazione per l’acquisto dell’immobile ristrutturato. Resta fermo che, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, tale ultima detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimati.

Il principio di diritto è stato confermato nella risposta 242/2025 fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello di un contribuente che ha acquistato da un’impresa due unità immobiliari unifamiliari oggetto di intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

Icona

Download Gratuito Risposta AE 242/2025 - Cumulabilità Sismabonus e bonus per l'acquisto di edifici ristrutturati

Quale documentazione serve per il Sismabonus?

Per usufruire delle detrazioni delle spese sostenute per gli interventi antisismici, è richiesta la seguente documentazione:

  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; in essa deve risultare la data di inizio dei lavori;
  • abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori; in assenza di abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
  • bonifico bancario o postale, anche online, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento);
  • fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi;
  • altri documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, delle ritenute d’acconto operate sui compensi, dell’imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
  • per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
  • copia dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
  • atto di cessione dell’immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente.

Per le detrazioni per l’acquisto di case antisismiche:

  • atto di acquisto dell’immobile;
  • documentazione da cui risulti – la tipologia di intervento effettuato – la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile – la data di conclusione dei lavori – l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Al momento, non sussiste l’obbligo di caricamento dell’asseverazione sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche – PNCS. Tale adempimento è richiesto per il Super-Sismabonus e prevede il caricamento – già in sede di asseverazione – delle informazioni di spesa relativi agli interventi agevolabili.

Come pagare le spese ammesse al Sismabonus?

I soggetti non titolari di reddito d’impresa sono tenuti ad effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale parlante, da cui risulti: causale del versamento; C.F. del beneficiario della detrazione (e di tutti gli altri aventi diritto alla detrazione); partita IVA dell’impresa beneficiaria del bonifico; C.F. del condominio e dell’amministratore o del condomino che provvede al pagamento

In caso di bonifico «incompleto» (SENZA riferimento normativo, CF ordinante e PI del beneficiario) si decade dall’agevolazione, salva la possibilità per il contribuente di ripetere il pagamento dei lavori, tramite un nuovo bonifico contenete tutte le informazioni richieste dalla norma (R.M. 55/E/2012). Se però non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente non decade se è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale questa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati nella determinazione del reddito d’impresa. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita dal contribuente al CAF o al professionista o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria (CM 17/E/2023).

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa non è prevista nessuna specifica modalità di pagamento obbligatoria.

Per accedere al Sismabonus serve l’asseverazione?

Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite dal D.M. 58/2017.

In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

Più in dettaglio:

  • il progettista strutturale è responsabile della redazione dell’asseverazione, seguendo il modello specificato nell’Allegato B al D.M. 58/2017;
  • il direttore dei lavori delle strutture è tenuto a compilare l’asseverazione secondo i modelli indicati nell’Allegato 1 al D.M. 58/2017 per gli stati di avanzamento lavori e/o nell’Allegato B-1 al D.M. 58/2017 per i lavori completati;
  • il collaudatore statico deve redigere l’asseverazione utilizzando il modello specificato nell’Allegato B-2 al D.M. 58/2017 se l’intervento è soggetto a collaudo statico in conformità alla normativa vigente.

Qui trovi il modello PDF editabile dell'asseverazione del rischio sismico

Per l’accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Pertanto, in linea di principio un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sismabonus. In realtà l’asseverazione sulla riduzione del rischio sismico può essere presentata in ritardo (quindi oltre la data di avvio dei lavori), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fruisce della prima quota di detrazione, avvalendosi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro.

Per compilare tali documenti è fondamentale realizzare la classificazione sismica dell’edificio prima e dopo l’intervento. Le linee guida per la classificazione del rischio sismico (D.M. 58/2017) forniscono gli strumenti operativi per la determinazione della classificazione del rischio sismico degli edifici richiesta per l’accesso agli incentivi previsti dal “sismabonus” (Legge 232/2016).

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sulle linee guida per la classificazione del rischio sismico.

Per ottenere la classificazione sismica degli edifici per il Sismabonus, sia con metodo semplificato che metodo convenzionale, utilizza il professionale software per la classificazione sismica degli edifici, la web app gratuita che ti permette lavorare su PC o dispositivi mobile e ottenere i parametri di pericolosità sismica direttamente da Google Maps, la classificazione di rischio dell’edificio per il sismabonus e la stampa dell’asseverazione da allegare alla SCIA.

Corte di Giustizia Tributaria di Forlì n. 114/1/2024: Sismabonus anche con asseverazione in ritardo

Si rischia di perdere il Sismabonus se si presenta l’asseverazione in ritardo? Due risposte alla questione sono fornite della Corte di Giustizia Tributaria di Forlì e dell’Agenzia delle Entrate.

Una coppia, intenzionata a beneficiare del Sismabonus per la demolizione e ricostruzione del proprio immobile, ottiene un miglioramento della classe di rischio sismico da F ad A, accedendo così a una detrazione dell’80%.

La coppia chiede la detrazione con il modello 730 del 2019, ma durante un controllo fiscale emerge una contestazione: il Fisco osserva la mancanza di “contestualità” tra la presentazione della SCIA al Comune e l’asseverazione del rischio sismico pre e post intervento, redatta dal tecnico nell’allegato B del D.M. 58/2017. Per questo motivo, il bonus applicato viene ridotto al 50%.

Convinti di aver rispettato le normative, i contribuenti depositano una memoria tecnica che conferma il rispetto sostanziale dei requisiti edilizi. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 3 del D.M. 58/2017, che, prima delle modifiche, richiedeva il deposito contestuale della SCIA e dell’asseverazione. Nel caso specifico, la SCIA era stata presentata il 10 maggio 2018, mentre l’asseverazione era stata depositata solo il 25 giugno. Il Fisco sottolinea come le normative agevolative debbano essere interpretate in modo rigoroso.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Forlì n. 114/1/2024 si schiera a favore del contribuente e chiarisce che l’allegato B può essere presentato dopo la SCIA, purché entro l’inizio dei lavori, senza compromettere l’accesso alle agevolazioni fiscali.

Qui di seguito sono riportate in dettaglio le argomentazioni della Corte a suffragio della decisione:

  • doppia presentazione – la normativa richiede che la SCIA sia inviata al Comune, mentre l’asseverazione deve essere presentata all’Unione territoriale. Questo rende impossibile la presentazione simultanea di entrambi i documenti presso un unico ufficio. Inoltre, la SCIA rimane sospesa fino a quando non viene rilasciata l’autorizzazione sismica, rendendo compatibile l’adempimento di una procedura articolata e complessa stabilita dalle normative regionali;
  • norme del 2020 – le modifiche introdotte nel 2020 non hanno stabilito nuove regole, ma hanno semplicemente adattato quelle esistenti alle normative edilizie regionali. Queste modifiche devono essere interpretate retroattivamente, e quindi un’asseverazione presentata prima dell’inizio dei lavori è considerata valida anche per i periodi precedenti;
  • sanatoria – anche nel caso in cui fosse accolta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, la Corte evidenzia che il contribuente ha comunque sanato l’irregolarità formale, presentando l’allegato B prima dell’inizio dei lavori e pagando una sanzione di 200 euro, come previsto dalla legge 197/2022.

Asseverazioni in ritardo? Sismabonus salvo con la remissione in bonis

Il contribuente che, ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge n. 63/2013, non deposita l’asseverazione nei termini previsti, può recuperare il beneficio tramite la remissione in bonis a patto che sani la situazione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui deve esercitare il diritto alla prima quota di detrazione o prima che eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 189 del 1° ottobre 2024. Scopriamo il caso.

Una società che ha eseguito lavori di adeguamento sismico nel 2023, si è trovata nell’impossibilità di depositare l’asseverazione “Allegato B” e i modelli B1 e B2 nei termini stabiliti. La società ha chiesto se fosse possibile rimediare tramite la presentazione tardiva di tali documenti, avvalendosi della remissione in bonis per poter beneficiare del Sismabonus nel modello Redditi 2024 relativo all’anno d’imposta 2023, anno in cui sono stati effettuati i lavori.

Il contribuente – secondo le Entrate – ha la possibilità di recuperare il beneficio attraverso la remissione in bonis. Questa opzione è valida a condizione che il contribuente regolarizzi la propria posizione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale intende esercitare il diritto alla prima quota di detrazione o prima di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 28 febbraio 2017, n. 58, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, presentati allo sportello unico competente prima dell’inizio dei lavori.

L’articolo 2-ter, comma 1, lettera c) del D.L. 11/2023 prevede tuttavia che il ritardato deposito dell’asseverazione non comprometta l’agevolazione se si rispettano le condizioni della remissione in bonis. Questo consente di completare l’adempimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dove va riportata la prima quota della detrazione o prima della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Con la risposta n. 189, il Fisco ha confermato che, nonostante i mancati adempimenti formali, è possibile utilizzare la remissione in bonis per sanare la situazione, completando tali adempimenti prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al diritto alla detrazione.

Questa possibilità è valida solo se non ci sono state violazioni constatate o se non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche amministrative di cui la società sia stata formalmente informata. Inoltre, gli adempimenti mancanti devono essere effettuati entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile per esercitare il diritto alla detrazione.

Infine, riguardo alle attestazioni di conformità e ai modelli B1 e B2, l’Amministrazione ha osservato che essendo documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti e non soggetti a termini perentori rilevanti fiscalmente, è sufficiente che siano depositati al momento dell’esercizio del diritto alla detrazione senza necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.

Icona

Download Gratuito Risposta AE 189/2024 - Sismabonus, asseverazione e remissione in bonis

Leggi anche la risposta n. 709/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

La guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate al Sismabonus 2025

Per ulteriori approfondimenti degli aspetti fiscali legati al Sismabonus, consulta la guida 2025 fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Icona

Download Gratuito Guida fiscale AE 2026 - Bonus Casa, Sismabonus, Bonus verde, Bonus facciate

Sismabonus 2024

Detrazioni previste

Fino al 31 dicembre 2024 il Sismabonus prevede una detrazione fiscale da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variabile in base alla tipologia dell’intervento:

  • 50% per interventi senza miglioramento di classe sismica;
  • 70% / 75% per miglioramento di una classe sismica per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3);
  • 80% / 85% per miglioramento di due classi sismiche per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3);
  • 70% /65% per interventi inclusi nel Superbonus.

Sismabonus 2024: detrazione al 50%

È riconosciuta una detrazione fiscale del 50% per le spese riguardanti interventi che non comportano un miglioramento di classe sismica, con un limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare e la detrazione potrà essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

Sismabonus 2024 al 70/85%

Fino al 31 dicembre 2024, per gli interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017  riferiti a costruzioni adibite ad abitazione ed ad attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, sono previste le seguenti agevolazioni:

  • detrazione del 50% per le singole unità immobiliari;
  • detrazione del  70% per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore;
  • detrazione del  80% per le singole unità immobiliari, se si passa a 2 classi di riferimento;
  • detrazione del  75% per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore;
  • detrazione del  85% per gli edifici condominiali, se si passa a 2 classi di rischio inferiori.

Per ciascuna unità immobiliare è previsto un limite di spesa pari a 96mila euro, mentre per gli edifici condominiali il limite di spesa dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e per tutti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione verrà calcolata su un importo massimo di spesa di 768.000 euro. Tale cifra è data dalla somma del massimale di spesa con il numero delle unità che vanno a comporre il condominio: 96.000 (massimale di spesa) x 8 (numero delle unità). Tuttavia, è importante chiarire che ogni condòmino in base ai millesimi di proprietà a lui attribuiti o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea, potrà ottenere un importo massimo di spesa  superiore al limite di 96mila euro.

Sono ricomprese, nell’agevolazione:

  • le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Sismabonus 2024: fino all’85% per interventi congiunti sismici ed energetici

Per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali siano combinati con lavori di riqualificazione energetica che coinvolgono almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, vengono riconosciuti ulteriori incentivi:

  • detrazione dell‘80% se determinano il passaggio di una classe di rischio inferiore;
  • detrazione dell’85% se gli interventi permettono all’edificio di ottenere 2 classi di rischio inferiore.

In questa circostanza particolare, la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio. Questa somma dovrà essere ripartita in 10 quote annuali.

Tali condizioni di detrazione si applicano agli edifici condominiali situati nei Comuni che rientrano nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Inoltre, è necessario che i lavori siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica dell’edificio.

Il sismabonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riduzione del rischio sismico nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Interventi di riduzione del rischio sismico con Superbonus

Fino al 15 ottobre 2024 possono fruire del Superbonus gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati:

  • dai condomini;
  • da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini);
  • dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale.

La detrazione spetta nella misura del:

  • 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro, importo moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Cessione del credito e sconto in fattura per il Sismabonus

In merito alla cessione del credito e allo sconto in fattura, l’art. 121 del D.L. 34/2020 si applica con le limitazioni imposte dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024.

E’ possibile usufruire dell’opzioni sopraindicate a condizione che:

  • entro la data di entrata in vigore del D.L. 11/2023 siano state presentate la delibera assembleare e CILAS;
  • alla data del 30 marzo 2024 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 39/2024) risulti presentata la CILAS e, per i condomini, adottata la delibera di approvazione dei lavori e presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

Comunicazione e visto di conformità

I dati relativi all’opzione devono essere trasmessi esclusivamente tramite procedura telematica accessibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Essa si applica sia agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari sia a quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici. È sempre possibile rivolgersi a professionisti abilitati che rilasciano il visto di conformità, conformemente a quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, relativo alla comunicazione dell’opzione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Questa comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese per cui viene esercitata l’opzione.

Nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito, dovrà soddisfare non solo gli adempimenti generalmente richiesti per usufruire delle detrazioni, ma anche acquisire i documenti indicati di seguito:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, sull’efficacia degli interventi, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58. Questi professionisti devono attestare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, attestando i requisiti tecnici in base al progetto e alla sua effettiva realizzazione

Sismabonus Acquisti

Per tutti gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, l’acquirente dell’immobile ricostruito può usufruire della detrazione relativa all’acquisto di abitazioni soggette a demolizione e ricostruzione situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Leggi l’approfondimento sul Sismabonus acquisti

Edilus
Edilus

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sismabonus-2024-agevolazioni-e-aggiornamenti-per-la-sicurezza-sismica/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Francesco Lupinacci
    Francesco Lupinacci dice:
    8 Settembre 2025 en 11:20

    Nel ringraziare per il lodevole supporto che fornite in tantissimi campi, leggendo questo articolo, nel punto in cui si dice per il sismabonus ordinario:
    ‘Fino al 31 dicembre 2024 il Sismabonus prevede una detrazione fiscale da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, variabile in base alla tipologia dell’intervento’
    Vi chiedo conferma e, se possibile, il riferimento normativo. Il DL 39/24 non ha riguardato tale bonus?
    Nel ringraziare
    Cordiali Saluti
    Francesco Lupinacci

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      8 Settembre 2025 en 15:19

      Confermiamo, la frase era riferita alle condizioni “ante” L 39/24.

      Rispondi
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