Superbonus per unico proprietario, il 60% dei lavori deve essere completato entro giugno
Per le Entrate è possibile detrarre le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 purché almeno il 60% degli interventi complessivi sia effettuato entro giugno
Con la risposta all’interpello n. 791/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa deve rientrare nel 60% dei lavori da completare entro giugno 2022, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, volendo usufruire del solo sismabonus 110%.
Il quesito
Un contribuente è comproprietario, insieme ad altre persone fisiche, di un edificio costituito da:
- tre appartamenti di categoria A/4;
- un deposito pertinenziale di categoria C/2.
L’istante, che intende effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia al termine del quale saranno realizzati cinque appartamenti e tre box auto, premette che:
- tale opera sarà regolarmente autorizzata dal Comune;
- sul provvedimento autorizzativo sarà evidenziata la circostanza che tutto il complesso a fine lavori risulterà residenziale;
- tutte le opere saranno progettate e certificate come da previsione normativa (certificazioni statiche preliminari, progetto strutturale, computo analitico degli oneri e collaudo finale);
- il completamento degli interventi, con le opere di finizione ed impiantistiche, avverrà entro i termini di validità del permesso di costruire (tre anni);
- le opere aventi valenza strutturale termineranno entro il 31 dicembre 2022 ed entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle stesse.
Detto ciò, il contribuente precisa che intende fruire solamente del “supersismabonus” e non del ” superecobonus”.
Quindi chiede se ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del dl 19 maggio 2020, n. 34, si debba tener conto solo delle opere aventi valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco premette che ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 119, richiamato dall’istante:
per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
In sostanza, per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno siano stati effettuati almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.
Clicca qui per scaricare l’interpello dell’Agenzia delle Entrate

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