Sismabonus 110 nei centri storici: dalle Entrate chiarimenti su zone rischio sismico, unità strutturali, limiti di spesa e spese tecniche
Con la risposta n. 598/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce vari aspetti legati all’applicazione del Superbonus 110 per interventi di riduzione del rischio sismico per fabbricati siti nei centri storici.
Indice[Nascondi]
Un condominio intende effettuare interventi antisismici finalizzati al consolidamento statico del fabbricato sito in un centro storico.
In particolare, l’Istante espone che il fabbricato:
è rappresentato da una singola unità edilizia strutturale che risulta strutturalmente connessa ad un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro da collegamenti strutturali determinati dalla storia evolutiva, costituendo quindi nell’insieme un aggregato edilizio ovvero strutturale.
Ciò considerato, l’Istante chiede:
Prima di rispondere ai quesiti l’Agenzia ricorda che ai fini dell’applicazione del Sismabonus 110 i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, devono asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In relazione al quesito 1, concernente la classificazione dei territori in base al rischio sismico, come rappresentato nella circolare n. 24/E del 2020, la suddivisione dei Comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della Protezione Civile.
In relazione ai quesiti 2, 5 e 6, concernenti, in particolare, il significato da attribuire alla locuzione “progetto unitario”, contenuta nella lett. i) dell’articolo 16-bis del TUIR nonché in ordine alla tipologia di intervento da realizzare ai fini dell’applicazione del Superbonus considerato che, in base a quanto affermato dall’Istante, il condominio è parte di un “aggregato edilizio” e, in particolare, agli interventi realizzati nei centri storici, occorre rinviare al parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate RU n.7035 del 13 luglio 2021.
In tale parere è stato chiarito che: “(…) per l’accesso alle agevolazioni fiscali relativi ad interventi di adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove riguardino i centri storici, impongono l’esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, (…) il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018“.
Ricordiamo infatti che secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) una “unità strutturale (US)” è quella porzione di aggregato che “… dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.”
Pertanto, nel caso di specie, ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che non competono alle Entrate in sede di risposta alle istanze di interpello.
Con riferimento al quesito n. 4, le Entrate fanno presente che nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, come chiarito nella medesima circolare n. 24/E del 2020, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio.
Il limite massimo di spesa per gli interventi antisismici è determinato nella misura di 96.000 moltiplicato per numero delle unità di cui si compone l’edificio.
Con riferimento al quesito 7, concernente la possibilità di far rientrare nelle spese ammesse al Superbonus, quelle relative alle attività svolte dal “Responsabile dei lavori” (figura disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), sia in fase progettuale che in fase di esecuzione dei lavori, nonché le modalità di quantificazione di tali spese, si fa presente che la circolare n. 24/E del 2020 (paragrafo 5 “altre spese ammesse al Superbonus”) ha precisato che la detrazione del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato, tra le quali:
Di analogo tenore la circolare n. 30/E del 2020 che ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus.
In relazione al quesito sub 3, concernente aspetti relativi ai criteri di determinazione del consolidamento statico dell’edificio, oggetto dell’istanza, l’Agenzia ritiene che lo stesso è inammissibile in quanto attiene ad aspetti di natura tecnica non di sua competenza.
Clicca qui per scaricare l’interpello 598/2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge contenente misure urgenti per il contenimento dei costi…
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con le agevolazioni per l'installazione di pannelli…
Presentato un emendamento al decreto Aiuti: ok alla cessione da parte degli istituti di credito…
Secondo episodio di BibLus Podcast. Notizie in pillole, eventi e tips & tricks, da ascoltare…
Tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti sul Superbonus in riferimento a: soggetti beneficiari, edifici interessati, tipo…
Dal primo luglio 2022 scatterà l'obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario (altro…)
Utilizzando il sito accetti implicitamente l'uso dei cookie per migliorare la navigazione e mostrare contenuti in linea con le tue preferenze.
Informazioni