Sismabonus 110 in un centro storico, nuovi chiarimenti
Sismabonus 110 nei centri storici: dalle Entrate chiarimenti su zone rischio sismico, unità strutturali, limiti di spesa e spese tecniche
Con la risposta n. 598/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce vari aspetti legati all’applicazione del Superbonus 110 per interventi di riduzione del rischio sismico per fabbricati siti nei centri storici.
I quesiti posti alle Entrate
Un condominio intende effettuare interventi antisismici finalizzati al consolidamento statico del fabbricato sito in un centro storico.
In particolare, l’Istante espone che il fabbricato:
è rappresentato da una singola unità edilizia strutturale che risulta strutturalmente connessa ad un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro da collegamenti strutturali determinati dalla storia evolutiva, costituendo quindi nell’insieme un aggregato edilizio ovvero strutturale.
Ciò considerato, l’Istante chiede:
- in merito all’applicazione del comma 4, dell’articolo 119 del decreto Rilancio di cui al primo e al secondo periodo che prevede che tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003, quale sia la zonizzazione sismica di riferimento ai fini dell’agevolazione;
- di chiarire la definizione di “progetto unitario“, al fine di comprendere se l’intervento di consolidamento statico (intervento trainante), possa essere limitato al condominio in oggetto che costituisce singola unità edilizia strutturale dell’agglomerato, oppure se lo stesso intervento debba essere esteso all’intero agglomerato edilizio;
- se il progetto dell’intervento agevolabile con il Superbonus debba essere mirato a risolvere le criticità di carattere statico che interessano il fabbricato “ovvero non risulta chiaro se il progettista sia tenuto o meno a definire un intervento di consolidamento statico sulla base di una classificazione che tenga in conto la priorità degli interventi, ovvero sulla base di un indice di rischio per carichi statici definiti eventualmente come rapporto tra il sovraccarico variabile statico massimo sopportabile dalla parte di struttura considerata ed il sovraccarico variabile statico previsto per il progetto di una struttura nuova;
- quale sia il limite di spesa agevolabile per l’intervento antisismico di consolidamento statico;
- conferma che la valutazione della sicurezza sismica possa essere eseguita riferendosi esclusivamente al corpo di fabbrica oggetto di studio, ovvero edificio parte di un agglomerato edilizio;
- conferma che l’intervento sismabonus debba essere esteso a due condomini al fine di interessare le strutture dei corpi di fabbrica che interessano le unità immobiliari in oggetto;
- considerato che il dlgs 81/2008, definisce il ruolo di “responsabile dei lavori“, relativamente alla figura cui risultano delegate una serie di attività da eseguirsi sia nel corso della fase progettuale, sia in quella di esecuzione dei lavori, di chiarire quali siano i criteri di determinazione dei compensi relativi a tali attività e se l’onorario per le suddette attività, possa rientrare nelle spese agevolabili.
Le risposte del Fisco
Prima di rispondere ai quesiti l’Agenzia ricorda che ai fini dell’applicazione del Sismabonus 110 i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, devono asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Quesito 1 – classificazione rischio sismico
In relazione al quesito 1, concernente la classificazione dei territori in base al rischio sismico, come rappresentato nella circolare n. 24/E del 2020, la suddivisione dei Comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della Protezione Civile.
Quesiti 2, 5 e 6 – unità strutturale
In relazione ai quesiti 2, 5 e 6, concernenti, in particolare, il significato da attribuire alla locuzione “progetto unitario”, contenuta nella lett. i) dell’articolo 16-bis del TUIR nonché in ordine alla tipologia di intervento da realizzare ai fini dell’applicazione del Superbonus considerato che, in base a quanto affermato dall’Istante, il condominio è parte di un “aggregato edilizio” e, in particolare, agli interventi realizzati nei centri storici, occorre rinviare al parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate RU n.7035 del 13 luglio 2021.
In tale parere è stato chiarito che: “(…) per l’accesso alle agevolazioni fiscali relativi ad interventi di adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove riguardino i centri storici, impongono l’esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, (…) il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018“.
Ricordiamo infatti che secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) una “unità strutturale (US)” è quella porzione di aggregato che “… dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.”
Pertanto, nel caso di specie, ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che non competono alle Entrate in sede di risposta alle istanze di interpello.
Quesito 4 – limite di spesa
Con riferimento al quesito n. 4, le Entrate fanno presente che nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, come chiarito nella medesima circolare n. 24/E del 2020, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio.
Il limite massimo di spesa per gli interventi antisismici è determinato nella misura di 96.000 moltiplicato per numero delle unità di cui si compone l’edificio.
Quesito 7 – spese tecniche
Con riferimento al quesito 7, concernente la possibilità di far rientrare nelle spese ammesse al Superbonus, quelle relative alle attività svolte dal “Responsabile dei lavori” (figura disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), sia in fase progettuale che in fase di esecuzione dei lavori, nonché le modalità di quantificazione di tali spese, si fa presente che la circolare n. 24/E del 2020 (paragrafo 5 “altre spese ammesse al Superbonus”) ha precisato che la detrazione del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato, tra le quali:
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali;
- le spese per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione ed ispezione e prospezione).
Di analogo tenore la circolare n. 30/E del 2020 che ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus.
Quesito 3 – consolidamento statico
In relazione al quesito sub 3, concernente aspetti relativi ai criteri di determinazione del consolidamento statico dell’edificio, oggetto dell’istanza, l’Agenzia ritiene che lo stesso è inammissibile in quanto attiene ad aspetti di natura tecnica non di sua competenza.
Clicca qui per scaricare l’interpello 598/2021

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