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Sisma centro Italia: ecco le disposizioni per gli edifici danneggiati lievemente

Sisma centro Italia: in Gazzetta le disposizioni per la riparazione immediata degli edifici (abitazioni e attività produttive) che hanno subito danni lievi

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n.278 del 28 novembre 2016, l’Ordinanza del 17 novembre 2016 relativa alla “riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili“.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni interessati dal sisma centro Italia del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. L’intervento è rivolto ai soli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che hanno subito danni lievi attestati dalle schede AeDES.

Disposizioni per la riparazione immediata degli edifici

La comunicazione di inizio lavori, oltre la dicitura relativa a tecnico incaricato e impresa, deve indicare:

  • gli estremi e la categoria catastali
  • la superficie complessiva
  • la destinazione d’uso
  • il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità
  • il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà
  • l’eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato

È necessario allegare:

  • la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione
  • il progetto degli interventi che si intendono eseguire

È inoltre possibile presentare nel termine di 30 giorni dall’inizio dei lavori la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per:

  • il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
  • il rilascio del titolo abilitativo edilizio
  • il deposito del progetto strutturale
  • l’autorizzazione sismica

I lavori, se ammessi a contributo e salvo sospensioni o proroghe, devono essere ultimati entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso.

In allegato all’ordinanza vengono indicate le soglie di danno lieve relative a muratura e cemento armato.

Danno lieve per edifici in muratura

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile.

Gli edifici in muratura, interessati da danno lieve, non devono aver subito i seguenti danni:

  • lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un’estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
  • lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a 5 mm
  • evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte
  • presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali
  • distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari
  • pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per una ampiezza superiore a 3 cm sull’altezza di un piano. Ovvero danni che riguardano un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa
  • crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un’estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato
  • perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno

Danno lieve per edifici in cemento armato

Gli edifici in cemento armato, interessati da danno lieve, non devono aver subito i seguenti danni:

  • lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a 2 mm , per un’estensione ≥ 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello
  • presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello
  • perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno
  • lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano
  • lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano
  • evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri
  • lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture

Danno lieve per edifici a struttura mista

Si intende per danno lieve quello relativo alla tipologia costruttiva prevalente, in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva

Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.

Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende: il danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale.

 

Clicca qui per scaricare l’ordinanza del 17 novembre 2016

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