Singole inesattezze non pregiudicano l’offerta di gara
Secondo il Tar Lombardia singole inesattezze non possono declassare un’offerta di gara giudicata nel suo complesso seria ed affidabile
Il Tar Lombardia con la sentenza n. 2044/2020 precisa che, in corso di verifica di anomalia, un’offerta non può retrocedere in graduatoria a causa di singole inesattezze riscontrate.
Il caso
In sede di aggiudicazione di una gara pubblica per i lavori di realizzazione di una nuova scuola, un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) arrivato secondo in graduatoria si opponeva all’aggiudicazione della gara a favore di un altro RTI concorrente, ritenendone anomala l’offerta.
I motivi?
A parere del concorrente arrivato secondo, l’aggiudicatario prevedeva una presenza ridotta dei tecnici in cantiere tale da determinare un sostanziale risparmio alla base del prezzo più basso contenuto nell’offerta selezionata in sede di gara.
Se fosse stata contabilizzata un’adeguata presenza dei tecnici in cantiere (secondo l’RTI ricorrente) ci sarebbe stato un sostanziale incremento dell’offerta proposta dal RTI vincitore, dovuto al valore economico dei giorni lavorativi mancanti.
Il Comune rispondeva che la validità dell’offerta vincitrice era fondata sull’apprezzamento globale e sintetico, sulla serietà dell’offerta nel suo insieme e non sulla singola voce di costo.
L’RTI arrivato secondo decideva di far ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Lombardia
Per i giudici del Tar, il ricorrente non ha fornito una prova circa l’anomalia dell’offerta nel suo complesso.
I togati citano l’art. 97 del dlgs n. 50/2016 (Codice degli appalti) che recita:
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
Sulla scorta di quanto enunciato dall’art. 97 del Codice appalti:
la verifica dell’anomalia non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio
I togati spiegano che i presunti errori per difetto del computo economico delle giornate di presenza sul cantiere dei tecnici costituiscono un giudizio irrilevante ai fini dell’accertamento di anomalia dell’offerta.
Infatti, proseguono i giudici, la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala.
In conclusione, quando il margine di spesa non risulti uguale a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum che possono derivare a vantaggio dell’impresa nell’essere aggiudicataria ed esecutrice a buon fine di un appalto pubblico.
Per tali motivi, il ricorso non è accolto.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia

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