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Si può invocare il silenzio-assenso in caso di permesso di costruire in deroga al PRG?

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No al silenzio-assenso per il permesso di costruire in deroga al PRG! Chiariti i confini di applicabilità nella sentenza Tar Piemonte

L’istituto del silenzio-assenso non è applicabile a istanze di rilascio di un permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, altrimenti sarebbe necessaria la valutazione degli interessi pubblici coinvolti nella pianificazione urbanistica, che non sottostà ai tempi previsti dalla legge.

Il silenzio-assenso vale solo per le richieste di “permesso di costruire ordinario”, relative ad interventi edilizi in linea con le previsioni del PRG.

Il fatto

Le proprietarie di un terreno agricolo chiedevano all’amministrazione comunale il rilascio del permesso di costruire in deroga al vigente PRGC (di cui ex lege 106/2011) per la realizzazione di 5 villette residenziali al posto di una serie di serre florovivaistiche abbandonate da anni. Intendevano, quindi, contestualmente modificare la destinazione d’uso da aree per attività produttiva di tipologia agroindustriale a residenziale, sfruttando anche un premio di cubatura del 10%.

Il Comune esprimeva parere negativo all’accoglimento dell’istanza.

In particolare, riteneva che non vi fossero sufficienti presupposti di interesse pubblico per autorizzare un intervento edilizio implicante una modifica del vigente PRGC, in quanto non sussiste una situazione di degrado dell’area tale da giustificare la realizzazione di un intervento di riqualificazione.

I proprietari proponevano, quindi, ricorso al Tar chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale recante parere negativo sull’istanza di permesso di costruire in deroga (ex lege 106/2011) e l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso. In pratica contestavano la decisione tardiva del Comune, essendo decorsi quasi 21 mesi tra la data di presentazione della domanda e il provvedimento conclusivo di diniego, più del triplo di quello massimo di 180 giorni previsto dalla norma.

Sentenza Tar Piemonte

Il silenzio-assenso (di cui all’art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia) vale solo per le richieste di permesso di costruire relative ad interventi edilizi in linea con le previsioni del PRG, che presuppongono un “permesso di costruire ordinario”, in relazione al quale l’amministrazione si limita a verificare la conformità del progetto edilizio alla normativa di settore e alla strumentazione urbanistica vigente.

Al contrario, l’istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla richiesta di rilascio di un permesso di costruire in deroga al vigente PRGC (di cui all’art. 5 comma 9 del dl 70 del 2011).

Questa la conclusione cui arrivano i giudici con la sentenza in esame, confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato.

La giurisprudenza in materia è concorde nell’affermare che il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico (PRG) è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che necessita di delibera del consiglio comunale (Tar Napoli, Sez. VII, 22 giugno 2016, n. 3180; Tar Catania, sez. II, 15.12.2015, n. 2890); in tale procedimento il consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo, che assume peraltro rilievo pubblicistico nella misura in cui è volto a razionalizzare o a riqualificare aree urbane degradate (Tar Torino, II, 29 gennaio 2016, n. 91).

Considerata la peculiarità e l’oggettiva complessità delle valutazioni demandate al consiglio comunale, valutazioni che assumono un carattere pianificatorio nella misura in cui possono determinare deroghe più o meno estese alla vigente strumentazione urbanistica, si ritiene che non sia ragionevolmente applicabile a tale fase procedimentale né il termine speciale di 90 giorni previsto dal dpr 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, né quello residuale di 30 giorni previsto dalla disciplina generale del procedimento amministrativo (art. 2 legge 241/90).

Alla luce di tali considerazioni il ricorso viene respinto.

 

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