silenzio assenso

Il silenzio-assenso si può formare su un immobile in zona A (centro storico)?

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Consiglio di Stato: sulla domanda di permesso di costruire non si forma il silenzio-assenso se l’immobile ricade in zona omogenea A (centro storico)

Il proprietario di un immobile, che ricadeva in zona omogenea A (centro storico), faceva richiesta di un permesso di costruire per una ristrutturazione edilizia. Il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune negava, però, il rilascio del titolo.

Contro tale decisione comunale veniva presentato ricorso al Tar Puglia.

Il giudice amministrativo rigettava il ricorso, affermando che l’immobile oggetto della istanza di permesso di costruire ricadeva in zona omogenea A (centro storico) e dunque era soggetto a vincolo (art. 136, c. 1, lett. c), dlgs. n. 42/2004), il che esclude che sulla istanza possa formarsi il silenzio – assenso.

Ricordiamo che secondo l’art. 136 sono soggetti a vincoli paesaggistici per il loro notevole interesse pubblico:

  1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali
  2. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza
  3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici
  4. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

Il proprietario dell’immobile ricorreva dunque al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Puglia.

Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4516/2017, si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

Per il ricorrente il silenzio assenso si è formato, poiché “un immobile, sol perché ricadente nel centro storico, non può ritenersi automaticamente vincolato”, inoltre lamenta l’erronea valutazione ed interpretazione dell’art. 136 dlgs. n. 42/2004 e dell’art. 20 comma 8 dpr n. 380/2001, secondo cui:

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali

Va precisato che nel caso in esame, l’immobile oggetto di domanda di permesso di costruire è situato nel centro storico (zona A) e risale all’inizio del 1900.

Come previsto dal Testo unico per l’edilizia, sono esclusi dalla formazione del silenzio-assenso gli atti ed i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ovvero ove sussistano vincoli (tra gli altri) culturali e/o paesaggistici.

Nel dpr non c’è alcun riferimento ai casi in cui sussistano vincoli specifici, riguardanti un determinato immobile, ma si riferiscono, più in generale, a tutte le ipotesi in cui siano presenti, nell’ordinamento realtà accertate come riconducibili, anche in via generale, al patrimonio culturale e/o paesaggistico.

Pertanto i giudici di Palazzo Spada rigettano il ricorso, ritenendo ricomprese nei casi per i quali è esclusa la formazione del silenzio assenso, le domande volte ad ottenere titoli edilizi relativi ad immobili situati in zona A del territorio comunale.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato n. 4516/2017

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