Sicurezza lavoro: la guida sul rischio di caduta in piano

Sicurezza sul lavoro: il rischio di caduta in piano

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Lo studio INAIL con indicazioni e protocolli per la valutazione del rischio di caduta in piano

I vantaggi economici della sicurezza e della salute sul lavoro sono più che evidenti: gli infortuni costituiscono il motivo delle principali assenze dal lavoro.

Nel quadro di riferimento generale, il rischio di scivolamento e caduta sui luoghi di lavoro rappresenta il maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi, compreso il lavoro d’ufficio, e sono motivo delle principali assenze dal lavoro superiori ai tre giorni specialmente nelle piccole e medie imprese (PMI).

Tuttavia, nel quinquennio 2015-2019 si è registrata una riduzione del numero complessivo di infortuni, e in particolare di quelli mortali.

Al riguardo segnaliamo le 6 pubblicazioni INAIL Campania -Università Federico II, parte del progetto Ras, Ricercare e Applicare in Sicurezza che esaminano i rischi architettonici ed ergonomici negli ambienti di lavoro, al fine di divulgare studi e ricerche scientifiche.

Studio INAIL: la valutazione del rischio di caduta in piano

Elaborato dalla Direzione regionale Campania dell’Istituto INAIL, lo studio, intitolato “Valutare il rischio di caduta in piano“, è il primo ad essere realizzato all’interno del progetto Ras.

L’obiettivo della pubblicazione è quello di fornire agli operatori tecnici e professionali una serie di manuali operativi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per divulgare i risultati di studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi.

Il documento si divide in due parti: nella prima si evidenziano i dati socio-economici degli infortuni da scivolamento e caduta in piano; nella seconda, invece, le norme tecniche e di prevenzione contenute nel decreto 81/2008 e s.m.i. Viene, inoltre, analizzata la sicurezza antincendio e le interazioni tecnico-giuridiche; infine, sono  indicati i criteri di valutazione del rischio.

Rischio di caduta in piano: la normativa

Il rischio di caduta in piano da scivolamento è un rischio che ad oggi è normato dal dlgs n. 81/2008 ma già l’art. 7 secondo comma del dpr n. 303 del 1956 prevedeva che i pavimenti presentino condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi, prescrivendo che questi siano fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, oltre ad essere non ingombrati da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.

Pertanto il rischio di caduta in piano rappresenta oggi un rischio normato, che il datore di lavoro è obbligato a valutare al fine di identificare ed adottare adeguate misure di miglioramento.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Se vuoi effettuare una valutazione del rischio completa e avere maggiori informazioni per tutelare i tuoi dipendenti (e non solo), ti suggerisco il software per la sicurezza cantieri (PSC, POS, DUVRI, PSS, PEE…) in linea con il Testo Unico. Ti consente di fare la valutazione dei rischi specifici per la sicurezza in cantiere senza moduli aggiuntivi e spese accessorie.

Dimensione infortunistica 

Anche in Italia le cadute in piano riflettono il trend europeo: rappresentano la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi, con circa il 15% totale di tutti gli infortuni di cui sono note le cause. Le cadute in piano causano infortuni anche gravi nei lavoratori con una durata media di assenze di 38 giorni, durata superata soltanto da quelle dovute alle cadute dall’alto e dagli infortuni per impiglio/aggancio (rispettivamente, di 47 e 49 giorni).

Parte da questi dati di scenario l’analisi contenuta nello studio realizzato dai professionisti INAIL e dai ricercatori dell’ateneo partenopeo, insieme ad altri esperti.

Si passa, poi, al calcolo dei costi totali (diretti e indiretti) degli infortuni da cadute in piano che ammontano a circa 370 milioni di euro l’anno, di cui:

  • oltre 90 milioni di costi diretti (una delle prime voci di spesa dell’Inail);
  • circa 273 milioni di costi indiretti (per approssimazione, considerando il triplo di quelli diretti).

Se si provasse a ridurli, almeno del 10%, si otterrebbe un risparmio annuo di 9 milioni.

Ambito applicativo

Ad oggi, nella pratica corrente, la valutazione del rischio di caduta in piano viene fatta solo per gli ambienti in cui è riconosciuto come rischio specifico; riguarderebbe, quindi, solo alcune categorie di lavoratori e determinati ambienti di lavoro, ossia quando le attività svolte determinano piani di calpestio bagnati o resi umidi perché imbibiti da sostanze liquide, grasse o oleose.

In tali circostanze è previsto l’obbligo di calzature con suola antiscivolo quale dispositivo individuale di protezione, DPI, anche se le mutevoli condizioni di esercizio possono determinare situazioni di usura, umidità superficiale e contaminazione, che influiscono sulla sicurezza delle pavimentazioni; in tal caso viene compromessa  anche la sicurezza dei lavoratori che indossano DPI.

Tuttavia, scivolamento e slittamento sul pavimento sono fattori di rischio anche di carattere generale, poiché riguardano tutti i luoghi di lavoro.

Il problema della valutazione di questo rischio si estende, quindi, anche al terziario per il quale è importante prendere appropriati provvedimenti per evitare che si possano verificare rischi non solo per i propri dipendenti ma per tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti in detto ambiente.

Pertanto, la valutazione del rischio caduta non riguarda solo i lavoratori di un’azienda ma la quasi totalità delle attività lavorative per cui è previsto l’accesso anche a persone dall’esterno oltre che ai dipendenti.

Indicazioni normative: la valutazione del rischio di caduta in piano

Nella seconda parte il documento si sofferma sui criteri di valutazione del rischio, con un’analisi della letteratura tecnico-scientifica in tema e la disamina dei principali fattori (tecnici, architettonici, lavorativi e umani) da tener presenti in caso di rischio da scivolamento e inciampo; a chiudere, i protocolli per la misura, strumentale e non, della valutazione.

L’art. 18 comma 1 lettera q, del dlgs n. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche possano causare rischi per i dipendenti e per la salute della popolazione.

Nel caso del rischio in esame, la pavimentazione viene considerata l’elemento tecnico che incide maggiormente sul rischio di caduta per scivolamento e inciampo sulla superficie di calpestio; in particolare, si sofferma sugli standard volontari applicabili per la classificazione delle superfici in rapporto alla resistenza allo scivolamento.

Gli standard riconosciuti dagli organismi internazionali di normazione possono essere distinti in base:

  • alla classificazione delle superfici;
  • alla valutazione del rischio di scivolamento;
  • alla definizione dei requisiti per le superfici di camminamento.

Oltre al coefficiente di attrito (CoF), unico indicatore individuato dalle normative, vi sono però anche altri fattori da considerare, in quanto possono incidere in modo temporaneo o permanente sul coefficiente stesso:

  • fattori tecnici connessi alle caratteristiche delle pavimentazioni (es. micro o macro rugosità, resilienza, vetustà, lucentezza, integrità, complanarità, grigliati metallici, giunti, ecc.);
  • fattori tecnici connessi alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro (es. umidità ambientale, illuminamento medio, fonti di luce naturale e artificiale, rapporto luce/ombra, rumorosità ambientale, rumori improvvisi, eco);
  • elementi tecnici e arredi dello spazio architettonico (es. materiale delle superfici di calpestio, zerbini, pareti verticali, corrimano, segnaletica per il wayfinding, ostacoli, dislivelli, ascensori, sostanze contaminanti, carrelli, ingombri, ecc.);
  • fattori umani (utenza prevalentemente femminile, utenza anziana, utenza pubblica).

 

 

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