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Sicurezza cantieri in Campania: le linee guida durante l’emergenza

La Regione Campania fissa le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili, necessarie per il riavvio dei lavori

La Regione Campania con l’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 stabilisce le operazioni e gli interventi propedeutici alla riapertura di attività produttive, tra cui quelle dell’edilizia.

In particolare, con l’allegato 1 all’ordinanza, sono state approvate le linee guida con le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili.

Precisiamo subito che sono stati già pubblicati i primi chiarimenti (in allegato alla fine dell’articolo) in merito alla sanificazione degli ambienti, alla privacy, ai tempi per l’adeguamento, alle visite mediche obbligatorie ed agli spazi comuni.

Le linee guida per la sicurezza nei cantieri della Regione Campania

Le linee-guida si propongono di indicare quali siano le misure minime di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di consentire una valutazione economica dei costi conseguenti all’applicazione delle suddette misure di prevenzione e protezione.

Le linee guida sono valide fino al 31 luglio 2020, ossia la data di scadenza dello stato emergenziale fissata, e  sono da intendersi integrative rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020, allegati n.4 e n.5.  In caso di contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.

Le misure previste alla data di emissione sono coerenti con le indicazioni e i protocolli concordati tra Enti ministeriali, datori di lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, oltre che il protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020, e con le indicazioni di Enti preposti alla tutela della sicurezza delle attività lavorative quali INAIL, ASL, ecc.; esse tuttavia saranno aggiornate in funzione delle sopravvenienti disposizioni governative o regionali (DPCM, Ordinanze, ecc.) o prescrizioni e circolari INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro, man mano che saranno emesse per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria.

Alle linee guida dovranno riferirsi i Piani di Sicurezza e Coordinamento da adeguarsi a cura dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione alla luce dell’emergenza Coronavirus COVID-19 in accordo con quanto indicato dal DPCM 11 marzo 2020 ed in adempimento agli obblighi previsti dall’art. dall’art.92, comma 1, lettera b) del dlgs 81/2008.

Obblighi del datore di lavoro/impresa circa il POS

L’impresa esecutrice dei lavori sarà chiamata ad attuare concretamente le misure formulate nel documento, seppur con modalità autonomamente adottate, che andrà ad indicare sul proprio Piano Operativo di Sicurezza, il quale assumerà le caratteristiche di piano complementare di dettaglio.

Il Datore di Lavoro provvederà ad adeguare il Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti delle seguenti linee guida con il coinvolgimento dei RLS /RLST nelle modalità previste dalla vigente normativa e secondo quanto previsto dal punto 12 del Protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali e dagli specifici protocolli di settore, anche con l’ausilio degli Enti Bilaterali di settore territorialmente competenti (CPT).

Il piano straordinario di controlli della Regione

La Regione predisporrà inoltre un piano straordinario di controllo dell’attuazione delle misure di sicurezza anti-COVID-19 nei cantieri per mezzo delle autorità competenti che agiranno anche dietro segnalazione dei soggetti componenti l’Osservatorio e/o degli RSLT.

Le misure di prevenzione ed informazione

Le linee guida, per quanto riguarda le attività di pulizia e di sanificazione degli ambienti, richiamano la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute. Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici, dovranno essere effettuate a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere. Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con soglia minima come prevista nel PSC, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente
agli spazi chiusi.

La prevenzione del COVID-19 passa anche attraverso l’informazione dei lavoratori sulle procedure aziendali
adottate per prevenire il rischio e sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

Le linee guida inoltre affrontano i seguenti aspetti:

  • cartelli o depliants informativi. L’impresa esecutrice informerà tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo su ciascun ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli;
  • modalità di ingresso sui siti di lavoro. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
  • gestione di una persona sintomatica.Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi nel corso della giornata febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1 m) e senza recarsi autonomamente al pronto soccorso. Quindi si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali;
  • sorveglianza sanitaria e medica. La visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, e da ripetersi periodicamente, sarà diretta ad accertare l’assenza di sintomatologia da COVID-19, in particolare verterà sull’accertamento dell’assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea;
  • accesso di fornitori esterni. Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
  • gestione degli spazi comuni. L’accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro tra le persone che li occupano;
  • riunioni e formazione. Non sono consentite riunioni, eventi interni, e attività di informazione e formazione se non da remoto;
  • Dispositivi di Protezione Individuale. Per la protezione dal COVID-19 sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico, in caso d’uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione. Si prevede l’obbligo delle mascherine tipo FPP2 o FPP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da specifiche lavorazioni.

Completano le linee guida due modelli:

  • modello 1 – dichiarazione che ciascun lavoratore deve compilare prima di riprendere l’attività lavorativa;
  • modello 2- anamnesi personale.

Allegati

Nel seguente allegato troverai (in una cartella .zip):

  • l’ordinanza n. 39/2020;
  • l’allegato 1 – linee guida sicurezza cantieri (con i due modelli);
  • l’allegato sub 2 – linee guida sicurezza sanitaria (per tutte le attività);
  • i chiarimenti alla circolare n.39 relativi ai cantieri.

Clicca qui per scaricare l’ordinanza n. 39/2020 della Regione Campania, l’allegato 1 con le linee guida per i cantieri ed i relativi chiarimenti

 

certus

 

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