L’obbligo di verifica sismica degli edifici pubblici: norme e fondi per la riduzione della vulnerabilità
Le norme per la verifica degli edifici di interesse strategico, le opere infrastrutturali, gli immobili adibiti ad uso scolastico
L’obbligo di valutazione di vulnerabilità sismica sul patrimonio edilizio pubblico è stato introdotto per la prima volta con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003.
L’ordinanza rappresenta una pietra miliare nel percorso che ha condotto all’adozione delle norme tecniche per le costruzioni e definisce i “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica“.
Nonostante la norma non sia più formalmente in vigore, il tema della verifica sismica degli edifici pubblici resta di grande attualità e l’obbligo di valutazione di vulnerabilità sismica è tuttora valido ai fini programmatori e come condizione per l’accesso alle risorse stanziate dal Governo centrale per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico.
In questo articolo trovi un riepilogo delle norme di riferimento e l’aggiornamento sugli stanziamenti per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.
Indice
Verifica sismica degli edifici pubblici: dall’O.P.C.M. 3274/2003 ad oggi
In particolare, l’art. 2 comma 3 dell’O.P.C.M. 3274/2003 (successivamente modificata e integrata con l‘O.P.C.M. 3316/2003) prevede l’obbligo, in capo a ciascun proprietario, di procedere a verifica:
- degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali (come gli ospedali) la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (come le scuole).
stabilendo criteri di priorità e di esclusione, rispettivamente, in relazione alle zone sismiche di afferenza (zone 1 e 2) e in base all’epoca costruttiva dell’opera (dopo il 1984).
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 della stessa O.P.C.M. 3274/2003, infatti, l’obbligo non sussiste nel caso di opere progettate secondo norme vigenti successivamente al 1984, eccetto quelle situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell’epoca di realizzazione.
Da precisare che i proprietari e/o gestori di opere strategiche hanno l’obbligo di sottoporre a verifica sismica ma non hanno l’obbligo immediato di intervento, solo un obbligo di programmazione degli interventi stessi.
L’art. 2, comma 6 dell’OPCM 3274/2003 prevede che “la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
Il termine per il completamento di tali verifiche sismiche, inizialmente fissato entro 5 anni dalla data di adozione della citata ordinanza (ovvero entro il 20 marzo 2008), è stato più volte prorogato con successivi provvedimenti: da ultimo, l’articolo 2, comma 4 del D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha fissato il predetto termine al 31 dicembre 2023.
Ogni regione redige un elenco di edifici strategici e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
In via generale, i manufatti soggetti ad affollamento sono considerati rilevanti in relazione ad un eventuale collasso; rientrano pertanto in questa categoria scuole, stadi, case di riposo, teatri, discoteche, ecc.
Gli edifici strategici sono invece gli edifici che devono mantenere l’operatività durante e nel post dell’evento sismico; comprendono ospedali, caserme di Polizia, Carabinieri, uffici tecnici comunali, ufficio dell’anagrafe, ecc. I soggetti proprietari possono essere sia pubblici che privati.
Edifici ordinari sono le comuni abitazioni ad esempio (classe d’uso II), i rilevanti hanno classe d’uso III, gli strategici hanno classe d’uso IV. Al crescere della classe d’uso cresce il periodo di ritorno (tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità) dell’evento sismico da considerare a riferimento per il calcolo delle strutture da progettare.
A titolo di esempio, un edificio residenziale viene dimensionato nel confronto di sismi con tempo di ritorno di 475 anni, mentre una scuola e un ospedale rispettivamente con sismi con tempo di ritorno di 712 e 949 anni, e quindi con sismi di intensità maggiore.
Gli edifici pubblici come le scuole devono essere in possesso di valutazioni di vulnerabilità sismica, molti istituti non hanno ancora adempiuto a tale obbligo.
Il D.P.C.M. 21/10/2003 n. 3685 contiene le disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM 3274/2003 specificando le caratteristiche delle Verifiche di Vulnerabilità e definendo tre livelli (0, 1, 2) in funzione di priorità e caratteristiche dell’Opera.
L’indice di vulnerabilità sismica (più precisamente l’indicatore di rischio sismico) è un valore numerico che viene utilizzato per riassumere gli esiti di una valutazione di vulnerabilità sismica, almeno dal punto di vista numerico.
L’indicatore di rischio sismico è dato dal rapporto tra la capacità resistente del fabbricato e la domanda in termini di resistenza o spostamento prevista dalla Normativa Tecnica, pertanto l’esito della verifica è positivo (fabbricato che soddisfa i requisiti delle Norme Tecniche) se l’indicatore è maggiore o uguale a 1, negativo se minore di 1.
Nell’ambito di una valutazione di sicurezza, in relazione anche alla tipologia costruttiva del fabbricato, le verifiche da condurre sono diverse e le vulnerabilità possono essere molteplici. L’indicatore riassume pertanto le vulnerabilità numeriche in un unico valore “di facile lettura”, che non è però da considerare esaustivo in quanto nelle verifiche numeriche non vengono incluse vulnerabilità quali ad esempio la caduta di comignoli o di altri elementi non strutturali.
La Circolare n. 31471 del 21/04/2010:
- conferma il concetto dell’obbligatorietà delle verifiche sismiche;
- dispone che i proprietari o gli Enti gestori approntino le attività di adeguamento sismico nell’ambito dei propri piani triennali ed annuali e predispongano un piano straordinario di messa in sicurezza antisismica per gli edifici scolastici;
- indica la necessità di effettuare almeno un censimento di tutte le opere che devono essere sottoposte a verifica (attraverso la compilazione della scheda Livello 0) e di programmare contestualmente, con prospettive temporali realistiche, il completamento delle verifiche di tutte le opere strategiche e rilevanti (compilazione scheda Livelli 1 e 2).
In ogni caso, la legge prescrive che la verifica sismica deve non soltanto individuare (attraverso la compilazione di schede parametriche informative) la tipologia costruttiva e le possibili vulnerabilità in modo qualitativo, ma anche accertare il livello di adeguatezza dell’opera rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti.
Le norme tecniche per le costruzioni infatti stabiliscono è obbligatorio procedere alla valutazione della sicurezza nei casi di:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
Tale “valutazione della sicurezza” deve stabilire il livello di adeguatezza di tutte le strutture che compongono la costruzione rispetto alle norme in vigore al momento della verifica, e cioè:
- se l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- se l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
- se sia necessario (anche solo localmente) procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.
Anche alla luce dell’approvazione delle NTC 2018, il quadro dell’obbligo di valutazione della sicurezza degli edifici pubblici esistenti sussiste nei seguenti casi:
- Edifici strategici e rilevanti (elenchi A e B OPCM n. 3316/2003) costruiti PRIMA del 1984;
- Edifici strategici e rilevanti (elenchi A e B OPCM n. 3316/2003) costruiti DOPO del 1984 ma situati in zone per cui la classificazione sismica risulti più severa rispetto a quando sono stati progettati o adeguati;
- Immobili ad uso scolastico situati nelle zone a rischio sismico 1 e 2 (con priorità per quelli in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)
Costruzioni esistenti (a prescindere dall’anno di costruzione) interessati da situazioni peggiorative delle condizioni di sicurezza elencate nel Par. 8.3 delle NTC 2018; - Costruzioni esistenti (a prescindere dall’anno di costruzione) oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico, definiti nel Par. 8.4 delle NTC 2018.
La normativa di riferimento non disciplina le eventuali conseguenze a carico del responsabile della verifica in caso di inadempimento dell’obbligo, nemmeno nel caso di interventi di miglioramento ed adeguamento eseguiti sugli edifici aventi funzione pubblica o valore strategico che non raggiungano il prescritto indice di vulnerabilità minima (artt. 95 e ss. del D.P.R. 380/2001).
Normative tecniche in materia di costruzioni
Con l’art. 5 del D.L. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 186/2004 è stato affidato al Consiglio superiore dei lavori pubblici il compito di provvedere, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
La misura prevede, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche, l’applicazione per un periodo di diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 1086/1971, e alla legge 64/1974, e relative norme di attuazione.
Decreto Infrastrutture 2025: nuove disposizioni in materia di indice di affollamento, classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici
L’articolo 3 del Decreto Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025) ha dettato nuovi criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo ai fini della individuazione delle classi d’uso:
- degli uffici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Per queste edifici – in via transitoria fino al 30 giugno 2026 – per lo svolgimento della verifica di cui all’articolo 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003 ai fini della individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici, qualora sia rilevante l’indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018:
- per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5;
- per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5.
In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A al decreto.
L’affollamento di un edificio destinato anche parzialmente a ufficio pubblico, eventualmente aperto al pubblico, può essere quantificato secondo un criterio che considera il numero medio di persone in esso presenti contemporaneamente, in un prefissato periodo di tempo, in relazione ad alcune caratteristiche geometriche dell’edificio stesso (superficie e numero di piani) secondo la procedura di seguito descritta.
Si definisce un Indice di Affollamento (IA) ottenuto moltiplicando tra loro due fattori:
- Indice di Utenza (IU), dato dal prodotto di due parametri ricavati da dati quantitativi: Periodo di Utilizzazione (PU) e Densità di Utenza (DU);
- Indice di Piano (IP) che tiene conto del numero di piani dell’edificio.
L’Indice di Utenza (IU) è introdotto per tenere conto del numero di persone mediamente presenti contemporaneamente nell’edificio nell’arco di un intero anno; esso dipende da:
- Periodo di Utilizzazione (PU) valutato come rapporto tra il numero di ore di utilizzo in un anno (nua) dell’edificio ed il numero totale di ore in un anno;
- Densità di Utenza (DU) calcolata come rapporto tra il numero di persone che contemporaneamente utilizzano l’edificio (np) e la superficie calpestabile totale (Scl) dell’edificio, misurata in centinaia di metri quadrati.
La superficie calpestabile totale è calcolata come superficie utile più la superficie accessoria accessibile alle persone (ad esempio, superficie di scale, superficie di ballatoi, etc.).
Infine, l’Indice di Piano (IP) è introdotto per tenere conto del fatto che, a parità di superficie calpestabile totale, un edificio su più piani può determinare maggiori perdite di vite umane, rispetto ad un edificio a un solo piano.
L’allegato A al D.L. 73/2025 riporta anche alcuni esempi applicativi per il calcolo dell’Indice di Affollamento per:
- ufficio aperto al pubblico in un edificio ad un piano;
- ufficio non aperto al pubblico;
- ufficio aperto al pubblico al piano terra e civile abitazione dal 1° al 9° piano;
- magazzino al piano terra, ufficio aperto al pubblico al 1°piano e civile abitazione dal 2° al 9° piano.
Tali criteri vanno adottati fino al 30 giugno 2026 nelle more dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (legge 1086/1971, legge 64/1974, D.P.R. 380/2001).
Misure finanziarie e fondi per verifiche sismiche e di interventi di riduzione della vulnerabilità dell’edilizia pubblica e scolastica
Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico e Fondo unico per l’edilizia scolastica
Lo Stato non si è limitato ad imporre obblighi, ma, a partire dal 2003, ha anche avviato una serie di misure con l’obiettivo di supportare l’implementazione di verifiche sismiche e di interventi di riduzione della vulnerabilità dell’edilizia pubblica, in particolare scolastica.
In primo luogo, con l’articolo 32-bis del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, è stato istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte. Per il periodo 2003-2013 tale fondo è stato complessivamente finanziato per la somma di 393.487.000 di euro.
Con l’articolo 11 del D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2009, è stato istituito il Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico, finanziato per il periodo 2010-2019 per un importo complessivo di circa 1,7 miliardi di euro (1.713.504.000).
Successivamente, con l’articolo 11, comma 4-sexies, del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012, è stato istituito il Fondo unico per l’edilizia scolastica nel quale sono confluite le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici
Con la legge di bilancio 213/2023, al comma 400, ha anche previsto l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
Il Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (2026) è stato approvato con decreto interministeriale del 31 luglio 2026 su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (istituita con il decreto 7 febbraio 2024).
Il programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di finanziamento e monitoraggio sullo stato di attuazione.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 5 settembre 2026), la Cabina di coordinamento deve approvare le linee guida operative.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sicurezza-antisismica-edifici-pubblici-cabina-coordinamento/




