Nuove linee guida N°1

Servizi di progettazione, pubblicate le nuove Linee guida Anac

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Cambiamenti per direttore dell’esecuzione, fattispecie contrattuali ammesse all’affidamento congiunto, inviti e affidamenti, requisiti di partecipazione, tempistica di validazione dei progetti

Con la delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 sono state aggiornate linee guida Anac n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura (Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria).

Le linee guida saranno operative dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; ad oggi non sono state ancora pubblicate.

Con l’entrata in vigore del dlgs 56/2017 (correttivo nuovo codice appalti), l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 1 per tener conto delle modifiche normative introdotte dal decreto e di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute da stazioni appaltanti e professionisti e per recepire i chiarimenti contenuti nel Comunicato del Presidente dell’Autorità datato 14 dicembre 2016.

L’aggiornamento segue una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 2 amministrazioni, 2 dipendenti pubblici, 6 associazioni di categoria, 3 società di ingegneria, 3 liberi professionisti e 2 altri soggetti, per un totale di 18 partecipanti.

Ecco in sintesi gli aggiornamenti:

  • aggiunto nell’elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida l’incarico di direzione dell’esecuzione tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (e quindi comprendendo tra questi servizi anche la figura del direttore di esecuzione);
  • possibilità di ricorso all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa e fornite indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza e all’adozione della determina a contrarre;
  • nuove indicazioni circa le modalità operative per l’affidamento diretto degli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro con riferimento alla determina a contrarre in forma semplificata;
  • applicabile anche all’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro delle procedure di gara il principio di rotazione in luogo del ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta;
  • in caso di affidamento diretto inserita la non obbligatorietà della consultazione preventiva di due o più operatori economici;
  • indicazione nel bando e nella lettera di invito degli estremi della validazione del progetto e non più, genericamente, l’intervenuta verifica e disciplina della tempistica della validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato;
  • per i consorzi stabili  di società di professionisti o di società di ingegneria esplicitate le modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara così come definite dalla norma; e cioè possibilità di dimostrare attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata
  • esteso l’ambito soggettivo di partecipazione del geologo all’interno della struttura di progettazione stabilendo che lo stesso:
    • possa essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
    • iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA,
    • abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
      Sulla base del medesimo principio, e per evitare discriminazioni tra società di ingegneria e professionisti singoli e associati, riconosciuta la possibilità per quest’ultimi di ricomprendere tra le unità minime di tecnici le stesse figure previste per le società di ingegneria;
  • la stazione appaltante deve verificare che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
  • ampliate le tipologie di servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato, comprendendo anche i servizi di progettazione e di direzione lavori ed uniformato a quanto già previsto per i servizi di ingegneria e architettura l’orizzonte temporale di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di fatturato e dei servizi svolti;
  • aumentate le possibilità di qualificazione dei concorrenti ampliando la platea di operatori a cui è consentita la partecipazione alle gare di verifica dei progetti; più precisamente il bando può prevedere le seguenti due possibilità:
    • fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo da determinare in una misura non superiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica
    • avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso;
  • recepito il tetto massimo per il punteggio economico fissato dal legislatore con l’introduzione (entro il limite del 30 per cento) con adeguamento anche degli altri punteggi, ponendo l’attenzione nel non comprimere eccessivamente i criteri ai quali era già stato assegnato un punteggio basso e rimodulate le ‘forchette’ dei punteggi relativi al restante 70% del punteggio da attribuire al merito tecnico all’interno dei bandi di progettazione:
    1. tra il 25% e 50% da attribuire alla “professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe”
    2. tra il 25% e 50% da attribuire alle “caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico”
    3. fino al 10% da attribuire alla “riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo” di svolgimento dell’incarico
    4. fino al 5% da attribuire alle “prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti”;
  • prevista, in caso di ricorso alla procedura negoziata, la verifica dei requisiti solo sull’aggiudicatario: la verifica deve riguardare anche requisiti economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito;
  • eliminata la precisazione “La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara” in quanto già introdotta nel Correttivo.

 

 

Clicca qui per scaricare le Linee Guida Anac n. 1 aggiornate

 

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