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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Servizi di ingegneria e architettura: cosa prevede il nuovo Codice appalti

Servizi di ingegneria e architettura: cosa prevede il nuovo Codice appalti

Tipi e livelli di progettazione, requisiti tecnici: guida alle norme del D.Lgs. 36/2023 sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 9 Settembre 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici, Professioni tecniche e imprese edili /di
Servizi di ingegneria e architettura

Il nuovo Codice appalti contiene una serie di disposizioni relative all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, alle diverse tipologie di progettazione, ai requisiti che devono possedere i concorrenti, ecc.

Il D.Lgs. 36/2023 disciplina l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, definendo soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, criteri di gara e modalità di determinazione dei corrispettivi. Per i lavori pubblici la progettazione si articola in due livelli, PFTE e progetto esecutivo.

Il D.Lgs. 36/2023 disciplina l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, definendo soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, criteri di gara e modalità di determinazione dei corrispettivi. Per i lavori pubblici la progettazione si articola in due livelli, PFTE e progetto esecutivo; dal 1° gennaio 2025 si applicano inoltre, per gli interventi ricadenti nell’ambito dell’art. 43, gli obblighi relativi all’implementazione del BIM e di strumenti di gestione informativa digitale.

Indice

  • Cosa sono i servizi di ingegneria e architettura?
  • Quali sono i livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 36/2023?
  • Chi può svolgere servizi di ingegneria e architettura negli appalti pubblici?
  • Quali requisiti servono per partecipare alle gare di ingegneria e architettura?
  • Come vengono affidati i servizi di ingegneria e architettura?
  • Come si calcolano i corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura?
  • Quali attività di supporto alla progettazione possono essere affidate?
  • Servizi di ingegneria e architettura: i più recenti pareri MIT e ANAC
  • Servizi di ingegneria e architettura: le sentenze più recenti
  • Servizi di ingegneria e architettura: le FAQ ANAC aggiornate al 13 febbraio 2026

Cosa sono i servizi di ingegneria e architettura?

I servizi di ingegneria e architettura sono le prestazioni professionali e tecniche connesse alla progettazione, realizzazione, controllo e gestione delle opere pubbliche. Comprendono, tra l’altro, progettazione, direzione lavori, sicurezza, verifica, collaudo, studi specialistici e attività tecnico-amministrative collegate.

Questi servizi coprono una vasta gamma di attività, tra cui l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e del progetto esecutivo, che includono aspetti architettonici, strutturali, impiantistici e di sostenibilità ambientale. Essi comprendono anche la supervisione e il controllo dell’esecuzione delle opere, per assicurarsi che i lavori siano realizzati secondo i progetti approvati e nel rispetto delle normative vigenti.

A completare il quadro ci sono le attività di collaudo, che consistono nella verifica e certificazione finale della conformità delle opere realizzate rispetto ai progetti e alle specifiche tecniche previste, e la consulenza tecnica, che fornisce supporto durante le fasi di progettazione ed esecuzione, inclusa la gestione della sicurezza nei cantieri. I servizi si estendono anche alla progettazione urbanistica, che riguarda la pianificazione e lo sviluppo di aree urbane o interventi di riqualificazione urbana. Infine, un altro aspetto importante è la verifica e la validazione dei progetti, un processo che garantisce la correttezza e l’aderenza alle normative e agli standard tecnici. Le gare di appalto per questi servizi sono regolamentate dal nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 che ne definisce le modalità di affidamento e le competenze richieste.

Quali attività rientrano nei servizi di ingegneria e architettura?

Ma quali sono i servizi di ingegneria e architettura? Volendo fare un elenco (non esaustivo) di servizi di ingegneria e di architettura, possiamo includere:

  • progettazione;
  • direzione lavori;
  • coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo e statico;
  • studi di fattibilità tecnica ed economica;
  • verifica e validazione dei progetti;
  • consulenza tecnica specialistica;
  • progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
  • studi e analisi di impatto ambientale;
  • gestione e supervisione di cantieri;
  • rilievi topografici e catastali;
  • valutazioni immobiliari;
  • redazione di piani di manutenzione;
  • progettazione impiantistica;
  • assistenza e supporto tecnico alla stazione appaltante;
  • ecc.

Studi e consulenze rientrano nei servizi di ingegneria e architettura?

Non tutti gli incarichi di studio e consulenza sono qualificabili come servizi di ingegneria e architettura soggetti al Codice dei contratti pubblici. Occorre valutare la natura concreta della prestazione e distinguere gli appalti di servizi dagli incarichi professionali di studio o consulenza riconducibili all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001.

Quando un ente locale affida incarichi di consulenza o studi esterni, è fondamentale distinguere tra due tipologie di prestazioni: quelle organizzate come appalti di servizi e quelle di carattere intellettuale o consulenziale. Solo le prime rientrano nel Codice dei contratti pubblici; le seconde, invece, vanno valutate come incarichi professionali secondo l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001.

La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 89/2025/VSG, ha esaminato un caso in cui un comune aveva affidato a una società di ingegneria la redazione di uno studio urbanistico per la promozione di un distretto territoriale finanziato con fondi UE. L’ente aveva classificato l’incarico come servizio di ingegneria e architettura e proceduto a un affidamento diretto. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la prestazione non consisteva in un servizio organizzato a fini imprenditoriali, ma in un contributo conoscitivo che non vincola l’ente nelle decisioni successive. Per questo motivo, non può essere considerata un appalto di servizi.

Qual è la differenza tra appalto di servizi e incarico professionale?

La differenza tra appalto e incarico professionale è sostanziale. L’appalto presuppone un’attività organizzata dal prestatore con mezzi propri, che assume anche il rischio dell’esecuzione, e consegna all’ente un risultato vincolante e non modificabile. L’incarico professionale, al contrario, si fonda sull’apporto intellettuale del singolo o del gruppo incaricato e mira a fornire indicazioni utili all’amministrazione, la quale resta libera di discostarsene. È un rapporto che si fonda sulla fiducia e sulla competenza del professionista più che su un’organizzazione imprenditoriale.

Secondo la Corte, di fronte a un incarico di questa natura l’amministrazione avrebbe dovuto applicare le disposizioni dell’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, che impongono la verifica preliminare dell’assenza di professionalità interne e la motivazione puntuale della scelta di ricorrere a un incarico esterno. Il mancato rispetto di tali presupposti può determinare responsabilità erariale.

La decisione chiarisce in modo netto che gli studi destinati alla conoscenza e alla promozione del territorio, quando non hanno oggetto progettuale o tecnico vincolante, non rientrano nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura. Essi devono essere trattati come incarichi individuali di consulenza, con tutte le cautele e i limiti previsti dalla normativa. Un’errata qualificazione, oltre a costituire violazione procedurale, può generare conseguenze negative per la gestione delle risorse pubbliche.

Se l’obiettivo è strutturare internamente la gestione di incarichi, pratiche e procedure di consulenza, il bim project management software è la soluzione più adatta, grazie al suo pacchetto completo per amministrazione, parcelle e documentazione. Per incarichi tecnico-legali specifici come CTU o CTP, la scelta migliore è il software CTU, che guida l’utente passo passo (nomina, verbali, parcelle) secondo le regole vigenti. Se invece l’ente ha bisogno di adeguarsi agli obblighi di trasparenza, tracciabilità e digitalizzazione degli appalti pubblici, in particolare in ottica BIM e codice appalti, allora il software gestione informativa digitale delle costruzioni è lo strumento chiave per implementare un vero ambiente di condivisione dati (CDE-ACDat) conforme alla normativa.

Icona

Download Gratuito Deliberazione Corte dei Conti 89/2025/VSG Emilia Romagna

Quali sono i livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 36/2023?

Per i lavori pubblici il D.Lgs. 36/2023 prevede due livelli di progettazione: il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo. Il progetto definitivo, previsto dal precedente assetto normativo, non costituisce più un livello autonomo. L’Allegato I.7 precisa che PFTE e progetto esecutivo sono successivi approfondimenti tecnici di un processo unitario e devono mantenere coerenza con il quadro esigenziale e con il documento di indirizzo alla progettazione.

La sequenza logico-progettuale può essere sintetizzata così:

Fase/documentoFunzione
Quadro esigenzialedefinisce fabbisogni, obiettivi ed esigenze
DOCFAP, ove previstoconfronta le alternative progettuali
DIPindirizza e definisce requisiti ed elaborati della progettazione
PFTEindividua e sviluppa la soluzione progettuale
Progetto esecutivodetermina compiutamente lavori, costi, tempi e modalità di realizzazione

Il DOCFAP, quando necessario, precede il DIP; ANAC ha chiarito che non può essere affidato congiuntamente al PFTE come se facesse parte dello stesso livello progettuale.

Quali obiettivi deve perseguire la progettazione dei lavori pubblici?

La progettazione deve soddisfare i fabbisogni della collettività e garantire qualità architettonica e tecnico-funzionale, rispetto della normativa ambientale, urbanistica, paesaggistica e di tutela dei beni culturali, salute e sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, accessibilità e compatibilità con i vincoli presenti.

Il quadro progettuale deve considerare, tra gli altri aspetti:

  • consumo di suolo;
  • vincoli idrogeologici, sismici e forestali;
  • risparmio ed efficientamento energetico;
  • valutazione del ciclo di vita e manutenibilità;
  • compatibilità con eventuali preesistenze archeologiche;
  • compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • progressiva digitalizzazione e gestione informativa dell’intervento.

Cosa contiene il progetto di fattibilità tecnico-economica?

Il PFTE individua e sviluppa la soluzione in grado di soddisfare gli obiettivi dell’intervento valutandone caratteristiche tecniche, costi, benefici, vincoli e condizioni di realizzabilità. Il contenuto è disciplinato dall’art. 41 del Codice e dall’Allegato I.7.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica comprende, in funzione dell’opera, le indagini e gli studi necessari, la definizione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche, le valutazioni economiche, l’eventuale articolazione in lotti e gli elementi necessari per acquisire autorizzazioni e determinazioni.

Il PFTE deve inoltre affrontare, quando pertinenti, aspetti quali indagini geologiche e geognostiche, verifica preventiva dell’interesse archeologico, compatibilità ambientale, aree impegnate dall’intervento, fasce di rispetto, misure di mitigazione e compensazione e localizzazione dell’opera.

Cosa deve contenere il progetto esecutivo?

Il progetto esecutivo sviluppa e approfondisce la soluzione definita dal PFTE fino a individuare compiutamente i lavori da realizzare, i relativi costi, i tempi e le caratteristiche tecniche di ogni elemento.

Il progetto esecutivo comprende gli elaborati necessari a descrivere e quantificare l’intervento, tra cui, secondo le caratteristiche dell’opera:

  • relazioni generali e specialistiche;
  • elaborati grafici;
  • calcoli strutturali e impiantistici;
  • piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
  • aggiornamenti della documentazione di sicurezza;
  • cronoprogramma;
  • elenco prezzi;
  • computo metrico estimativo;
  • quadro economico;
  • capitolato e documentazione contrattuale;
  • ulteriori elaborati prescritti dall’Allegato I.7.

L’art. 41 prevede inoltre, di regola, continuità tra PFTE e progetto esecutivo. Quando motivate ragioni giustificano un affidamento disgiunto, il progettista subentrante deve rapportarsi all’attività progettuale precedentemente svolta secondo le condizioni stabilite dal Codice.

Quando è obbligatorio il BIM negli appalti pubblici?

Dal 1° gennaio 2025 l’art. 43 del D.Lgs. 36/2023 rende obbligatoria l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per le opere e gli interventi che rientrano nelle condizioni e nelle soglie stabilite dalla norma. Dopo il Correttivo, il riferimento generale è una stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro, con disciplina specifica per gli interventi sugli edifici tutelati.

La gestione informativa digitale non coincide con il semplice utilizzo di un software di modellazione. Richiede processi, ruoli, requisiti informativi, ambiente di condivisione dei dati e interoperabilità secondo il quadro dell’art. 43 e dell’Allegato I.9.

Nelle procedure in cui trova applicazione il BIM, anche il calcolo dei corrispettivi deve considerare la disciplina specifica dell’Allegato I.13; il Bando Tipo ANAC n. 2/2026 contiene indicazioni applicative dedicate alla gestione informativa.

Chi può svolgere servizi di ingegneria e architettura negli appalti pubblici?

Secondo l’articolo 66 del nuovo codice sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

  1. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui al punto successivo, le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
  2. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
  3. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
  4. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400- 8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  5. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
  6. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui al primo e al quarto punto;
  7. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ti segnalo il freeware per calcolare gratis i corrispettivi a base di gara per le prestazioni di progettazione secondo il nuovo codice appalti e il D.M. 17/06/2016. Ti consiglio anche un software per formulare le offerte a gare d’appalto per l’affidamento di servizi di progettazione.

Cosa distingue una società di professionisti da una società di ingegneria?

La distinzione riguarda innanzitutto forma societaria, composizione e disciplina organizzativa.

Le società di professionisti sono costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli albi previsti dagli ordinamenti professionali e svolgono attività quali studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, valutazioni tecnico-economiche e studi di impatto ambientale.

Le società di ingegneria assumono le forme societarie ammesse dal Codice e possono svolgere studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione, direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto, oltre alle eventuali attività connesse previste dalla disciplina.

La forma giuridica dell’operatore non elimina in ogni caso la responsabilità professionale personale: le prestazioni riservate devono essere svolte dai professionisti abilitati secondo le rispettive competenze.

Chi firma e assume la responsabilità della progettazione?

Le prestazioni professionali devono essere riferibili a professionisti abilitati e iscritti negli albi quando l’ordinamento lo richiede. Nelle offerte devono essere individuati i professionisti incaricati delle prestazioni e le rispettive qualificazioni, nonché la figura chiamata a garantire l’integrazione tra le prestazioni specialistiche quando prevista.

Questo aspetto è particolarmente importante nelle strutture complesse, nei raggruppamenti e negli appalti integrati: il possesso del requisito da parte dell’operatore economico non sostituisce l’obbligo di individuare correttamente chi assume la responsabilità professionale delle attività riservate.

Chi sostiene i costi della polizza professionale del progettista?

Nel caso in cui il progetto sia firmato da un dipendente della pubblica amministrazione incaricato della progettazione, la copertura assicurativa per i rischi professionali è a carico della stazione appaltante.

In caso di affidamento della progettazione a professionisti o operatori economici esterni, la copertura assicurativa professionale è invece a carico dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Quali requisiti servono per partecipare alle gare di ingegneria e architettura?

I requisiti dipendono dalla natura del concorrente e dalla procedura. L’Allegato II.12 disciplina i requisiti degli operatori dei servizi di ingegneria e architettura; la verifica avviene nel quadro dell’art. 99 del Codice, anche attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.

Quali requisiti deve avere il direttore tecnico di una società di ingegneria?

L’art. 36 dell’Allegato II.12 prevede per le società di ingegneria almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici e di controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione.

Il direttore tecnico deve possedere:

  • laurea in ingegneria, architettura o disciplina tecnica attinente all’attività prevalente;
  • abilitazione professionale da almeno 10 anni;
  • iscrizione al relativo albo professionale, quando prevista, oppure la corrispondente abilitazione secondo la disciplina dello Stato UE di appartenenza.

Al direttore tecnico, o a un professionista avente i requisiti richiesti, possono essere affidate l’approvazione e la controfirma degli elaborati. Le responsabilità derivanti dalla firma devono essere valutate secondo la disciplina specifica dell’affidamento.

Cosa deve contenere l’organigramma di una società di ingegneria?

La società di ingegneria deve predisporre e aggiornare un organigramma che rappresenti i soggetti direttamente impiegati nelle funzioni professionali, tecniche e di controllo della qualità.

L’organigramma comprende, nei casi previsti:

  • soci;
  • amministratori;
  • dipendenti;
  • consulenti su base annua con partita IVA che svolgono attività progettuali, di verifica o di direzione lavori e presentano le condizioni economiche previste dall’Allegato II.12.

Una disciplina analoga, adattata alla diversa natura giuridica, opera per gli altri soggetti abilitati dal diritto nazionale, per i quali devono risultare chiare anche competenze e responsabilità.

Come vengono verificati i requisiti tramite il FVOE?

L’art. 99 del Codice colloca la verifica dei requisiti nel sistema digitale del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). La stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti dichiarati utilizzando i sistemi e le banche dati previsti dalla disciplina vigente.

La digitalizzazione non elimina l’onere di provare requisiti tecnici ed economico-finanziari: cambia il sistema attraverso il quale documenti e informazioni vengono acquisiti, verificati e riutilizzati.

Quali requisiti economico-finanziari possono essere richiesti?

Dopo le modifiche del D.Lgs. 209/2024, l’art. 40, comma 1-bis, dell’Allegato II.12 disciplina in modo specifico i requisiti economico-finanziari per i servizi di ingegneria e architettura.

Il quadro prevede l’alternativa tra:

  • una copertura assicurativa con massimale rapportato al valore delle opere secondo la misura prevista dalla norma;
  • il possesso del fatturato globale nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, entro i limiti stabiliti.

La stazione appaltante non può quindi costruire liberamente requisiti sproporzionati rispetto ai limiti posti dal Codice. Anche ANAC ha richiamato il carattere vincolante della disciplina dei requisiti nei servizi tecnici.

Quali requisiti tecnico-professionali possono essere richiesti?

Per la capacità tecnica e professionale può essere richiesta l’esecuzione di contratti analoghi nel periodo di riferimento previsto dall’Allegato II.12. La disciplina considera anche esperienze maturate per soggetti privati, non soltanto per pubbliche amministrazioni.

La questione fondamentale non è quindi soltanto “per chi” è stata svolta la prestazione, ma se il servizio sia effettivamente pertinente, documentabile e coerente con quanto richiesto dalla lex specialis.

Come vengono affidati i servizi di ingegneria e architettura?

Le modalità di affidamento dipendono dall’importo e dalle caratteristiche del contratto. Per i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alla soglia prevista dall’art. 108, comma 2, lettera b), il Codice richiede l’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la disciplina speciale introdotta dal Correttivo.

I servizi di ingegneria e architettura sono ad alta intensità di manodopera?

No. Il parere MIT n. 3688 del 2 ottobre 2025 qualifica i servizi di architettura e ingegneria come servizi di natura intellettuale, caratterizzati da elaborazione professionale, competenze specialistiche e attività non standardizzabili.

Occorre tuttavia distinguere questo principio dalla disciplina speciale dell’offerta economica. Per i SIA interessati dall’art. 41, comma 15-bis:

  • il 65% dell’importo assume la forma di prezzo fisso;
  • il restante 35% può essere assoggettato a ribasso;
  • il punteggio attribuito all’offerta economica deve rispettare il tetto previsto dalla disposizione.

Questi parametri discendono direttamente dall’art. 41, comma 15-bis, come introdotto dal D.Lgs. 209/2024.

Leggi il nostro approfondimento.

Cosa prevede il Bando Tipo ANAC n. 2/2026?

Il Bando Tipo ANAC n. 2/2026 costituisce oggi il riferimento aggiornato per le procedure aperte nei settori ordinari aventi a oggetto servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie europee e aggiudicate con OEPV. È stato approvato con Delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026.

Il Bando Tipo recepisce il D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dedica specifica attenzione, tra l’altro, a:

  • requisiti di partecipazione;
  • corrispettivi;
  • gestione informativa digitale e BIM;
  • piattaforme di approvvigionamento digitale;
  • avvalimento;
  • subappalto;
  • prestazioni specialistiche;
  • contratti con componenti diverse dai SIA.

Il Bando Tipo è divenuto efficace e vincolante il 30 maggio 2026; il 4 agosto 2026 ANAC ha inoltre reso disponibile la Relazione illustrativa che approfondisce le ragioni delle scelte adottate e le prime questioni applicative.

Va sempre indicato un CCNL per i servizi di ingegneria e architettura?

Non è corretto applicare automaticamente ai servizi professionali puramente intellettuali le regole pensate per contratti caratterizzati dall’impiego di manodopera dipendente. Occorre però verificare la configurazione concreta dell’affidamento e del personale utilizzato.

La Circolare CNI n. 262/2025 ha segnalato criticità nelle richieste indiscriminate di un CCNL di riferimento per incarichi professionali intellettuali.

Secondo quanto segnalato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare 262/2025, molte Stazioni Appaltanti, dopo l’entrata in vigore del Correttivo appalti 2025, hanno chiesto di indicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento anche per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e architettura, prestazioni che rientrano a pieno titolo tra i servizi di natura intellettuale.

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Download Gratuito Circolare CNI 262/2025 - Principio di applicazione dei contratti collettivi di settore

È possibile frazionare gli incarichi di progettazione?

Non è possibile suddividere artificiosamente gli incarichi allo scopo di eludere soglie e disciplina di gara. Con il Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024, ANAC ha richiamato la necessità di calcolare unitariamente il valore dei servizi riferibili all’intervento e di motivare adeguatamente eventuali affidamenti separati.

L’Autorità richiama in particolare gli artt. 14, 41 e 114 del D.Lgs. 36/2023 e l’Allegato I.13. La priorità accordata alla continuità e alla coerenza della progettazione deve comunque essere coordinata con la disciplina sui lotti e con le ragioni oggettive che possono rendere legittima una suddivisione.

Come si calcolano i corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura?

L’allegato I. 13 disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, facendo riferimento al quadro tariffario del D.M. 17/06/2016 e tenendo conto dell’attuale articolazione dei livelli di progettazione prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

L’Allegato I.13 considera le prestazioni relative, tra l’altro, a:

  • PFTE e progetto esecutivo;
  • coordinamento della sicurezza in progettazione;
  • direzione lavori e direzione dell’esecuzione;
  • coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione;
  • collaudo;
  • supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento.

La tabella Z-2 del D.M. 17 giugno 2016 continua a costituire parte del sistema parametrico, con gli adattamenti previsti dall’Allegato I.13 per il nuovo assetto progettuale.

Leggi gli approfondimenti:

  • Decreto parametri-bis: come calcolare i corrispettivi secondo il D.M. 17/06/2016
  • Equo compenso nei lavori pubblici: cosa dice il Codice Appalti

Quanto può essere ribassato il compenso?

Per gli affidamenti disciplinati dall’art. 41, comma 15-bis, il 65% dell’importo calcolato assume forma di prezzo fisso e il 35% costituisce la parte che può essere assoggettata a ribasso.

Per i servizi di ingegneria e architettura affidati direttamente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), il comma 15-quater prevede invece che i corrispettivi determinati secondo l’Allegato I.13 possano essere ridotti in misura non superiore al 20%.

Il compenso può dipendere dall’ottenimento del finanziamento dell’opera?

No. ANAC, con Delibera n. 102 del 19 marzo 2025, ha chiarito che il pagamento dei servizi di ingegneria e architettura non può essere subordinato all’esito della domanda di finanziamento dell’opera.

ANAC sintetizza il principio affermando che “i compensi […] non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento”.

La stessa delibera ha contestato la previsione di un importo forfettario per attività propedeutiche al DOCFAP, rilevando che anche queste attività, quando rientrano nei servizi di ingegneria e architettura, devono essere remunerate secondo il sistema previsto dalla normativa.

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Download Gratuito Delibera ANAC 102/2025 - Compenso forfettario per servizi di ingegneria e architettura

Il DOCFAP può essere affidato insieme al PFTE?

No. ANAC qualifica il DOCFAP come documento prodromico alla progettazione. Deve collocarsi nella sequenza che conduce al DIP e successivamente al PFTE; non può essere trattato come una parte del primo livello progettuale da affidare contestualmente allo stesso incarico.

Quali attività di supporto alla progettazione possono essere affidate?

Le attività di supporto alla progettazione possono riguardare prestazioni tecniche e strumentali necessarie allo sviluppo del progetto, fermo restando il ruolo e la responsabilità del progettista sulle attività professionali di propria competenza.

Tra le attività di supporto alla progettazione possono rientrare:

  • indagini geologiche;
  • indagini geotecniche e sismiche;
  • sondaggi;
  • rilievi;
  • misurazioni e picchettazioni;
  • predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
  • redazione grafica degli elaborati progettuali.

L’affidamento di queste attività deve essere distinto dalla consulenza che incide direttamente sulle scelte progettuali. La responsabilità complessiva della progettazione deve infatti rimanere riconducibile ai professionisti incaricati delle prestazioni e alle rispettive competenze.

È possibile subappaltare attività nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura?

Il D.Lgs. 36/2023 non riproduce il precedente divieto specifico di subappalto previsto dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per determinate prestazioni connesse alla progettazione. La possibilità di ricorrere al subappalto deve quindi essere valutata alla luce dell’art. 119 del Codice, della natura della prestazione, dei requisiti professionali richiesti e delle condizioni stabilite dalla documentazione di gara.

Resta ferma la necessità di individuare correttamente i professionisti responsabili delle prestazioni riservate e di garantire il rispetto dei requisiti di qualificazione richiesti per lo svolgimento delle singole attività.

La relazione geologica può essere subappaltata?

Sì. Il nuovo Codice Appalti non ha confermato lo specifico divieto di subappalto della relazione geologica previsto dal precedente D.Lgs. 50/2016.

Il MIT, con il parere n. 2828 del 26 settembre 2024, ha chiarito che l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria che non possiede i requisiti necessari per redigere e firmare la relazione geologica può ricorrere al subappalto oppure avvalersi di un geologo inserito nella struttura di progettazione attraverso gli strumenti consentiti dall’ordinamento.

Il professionista geologo deve essere correttamente individuato e deve possedere i requisiti necessari per assumere la responsabilità della prestazione specialistica.

Questa disciplina rappresenta una differenza rilevante rispetto al precedente Codice, che all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 escludeva espressamente dal subappalto le relazioni geologiche pur consentendo il ricorso a soggetti esterni per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni ed elaborati specialistici.

Servizi di ingegneria e architettura: i più recenti pareri MIT e ANAC

Stop a compensi fortettari per servizi di ingegneria e architettura
Delibera ANAC 102/2025

I compensi oggetto di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento.

Con il nuovo Codice Appalti le tariffe ministeriali stabilite dal D.M. 17/06/2016 assurgono a parametro vincolante per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura.

L’ANAC (Delibera n. 102 del 19 marzo 2025) si è così pronunciata sull’istanza di precontenzioso presentata dall’OICE avente ad oggetto un bando del Consorzio di Bonifica Centro per l’affidamento tramite accordo quadro dei servizi di redazione del PFTE e del progetto esecutivo, del CSP, della direzione lavori e del CSE.

Nel bando la S.A. prevedeva la corresponsione di una somma forfettaria massima di 30.000 euro per le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP, occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, e la remunerazione della progettazione con le somme messe a disposizione dal finanziamento solamente in caso di esito positivo della richiesta, con l’avvertenza che, in caso contrario, non vi sarebbe stato obbligo di procedere alla progettazione completa.

Richiamando l’articolo 41, comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato I.13, l’ANAC precisa innanzitutto che le tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi stabilite dal D.M. 17/06/2016 fungono da strumento vincolante e inderogabile per l’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.

Anche le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura e pertanto non appare conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali.

Infine, l’ANAC chiarisce che il DOCFAP è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE).

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Download Gratuito Delibera ANAC 102/2025 - Compenso forfettario per servizi di ingegneria e architettura

Divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura
Comunicato ANAC 10/07/2024

Con il comunicato del Presidente del 10 luglio 2024 l’ANAC fornisce importanti chiarimenti in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura.

L’obiettivo è evitare una pratica – riscontrata durante vari procedimenti di vigilanza – che potrebbe eludere le normative vigenti e compromettere la qualità del progetto finale.

L’ANAC precisa che le vigenti disposizioni normative del d.lgs. 36/2023 in materia risultano attualmente contenute:

  • all’art. 14, comma 6 dove si stabilisce che “La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
  • all’art.41, che al comma 8 lett.d) prevede che il progetto esecutivo “è redatto, di regola, dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica” chiarendo, altresì, che “Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza”
  • all’art. 114 che al comma 6, con specifico riferimento all’incarico di Direzione dei Lavori, prevede che qualora le stazioni appaltanti “non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice”.

Il vigente quadro normativo conferma, pertanto, l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di stimare in via unitaria l’importo totale dei servizi di ingegneria e architettura, assistendosi, in caso contrario, ad un ingiustificato frazionamento degli stessi

In base a queste disposizioni, le stazioni appaltanti sono tenute:

  • a dare priorità all’affidamento congiunto di tutti gli incarichi di progettazione relativi a una stessa opera. Ciò significa che, piuttosto che suddividere i lavori in singoli incarichi distinti, è preferibile assegnarli tutti insieme.
  • sommare gli importi stimati per ciascun servizio e assicurarsi che il calcolo segua le linee guida stabilite dal Ministero della Giustizia, sottolineando che nella documentazione di gara è essenziale chiarire il metodo utilizzato per calcolare i compensi. Ciò include un elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi costi, affinché chi partecipa alla gara possa comprendere esattamente come sono stati determinati i prezzi.

Inoltre, il parere fa riferimento anche alla possibilità di frazionare un appalto. Tuttavia, se si decide di procedere in questo modo, è necessario fornire una motivazione adeguata. In questi casi, le amministrazioni devono fornire adeguate motivazioni per eventuali affidamenti separati. La suddivisione tra diversi professionisti o imprese è consentita solo in situazioni eccezionali, che devono essere debitamente documentate e giustificate.

In aggiunta, ANAC sottolinea che le stazioni appaltanti non possono giustificare un affidamento disgiunto solo con affermazioni generiche come “necessità e urgenza”, le quali consentono la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o il ricorso alla procedura negoziata, ma non giustificano certamente il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara.

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Download Gratuito Comunicato ANAC 10/07/2024 – Divieto di frazionamento

Il nuovo Codice Appalti ammette il subappalto della relazione geologica
Parere MIT 2828/2024

Il divieto di subappalto della relazione geologica – previsto dal vecchio codice all’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 – non è stato confermato dal nuovo Codice Appalti.

A confermarlo è il servizio giuridico del MIT con il parere n. 2828 del 26 settembre 2024.

Di tale divieto non c’è traccia nell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023; pertanto, l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria che non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può procedere al subappalto oppure avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa).

La precisazione non è di poco conto, se si pensa che l’art. 31, comma 8 del “vecchio” Codice vietava all’affidatario di “avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”.

Servizi di ingegneria e architettura: le sentenze più recenti

Un progetto premiato in un concorso può essere utilizzato per dimostrare i requisiti tecnico-professionali richiesti in una successiva gara?
TAR Lazio 13747/2026

La risposta non dipende soltanto dal valore progettuale dell’esperienza o dalla certificazione rilasciata dall’amministrazione che ha bandito il concorso.

Occorre verificare, prima di tutto, che cosa richiede esattamente la lex specialis della nuova procedura e quale attività sia stata concretamente svolta dal professionista.

È questo il punto centrale della sentenza del TAR Lazio n. 13747/2026, relativa a un appalto integrato per l’adeguamento sismico di un edificio scolastico.

Nel caso esaminato, il disciplinare richiedeva ai progettisti indicati dagli operatori economici di aver eseguito specifici servizi di ingegneria e architettura. Alcune delle referenze utilizzate dall’aggiudicataria derivavano, invece, dalla partecipazione a concorsi di progettazione conclusi con il secondo posto e l’attribuzione di un premio.

Per il TAR, questa circostanza non era sufficiente: una partecipazione concorsuale premiata non dimostra, di per sé, che sia stato effettivamente conferito ed eseguito un incarico professionale corrispondente ai servizi richiesti dalla gara.

Nel caso in esame, la conseguenza è stata rilevante: esclusione delle referenze dal computo dei requisiti, carenza del requisito di partecipazione, illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione e inefficacia del contratto già stipulato.

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Download Gratuito TAR Lazio 13747/2026 - Premio in concorso di progettazione come requisito tecnico-professionali

La sintesi redazionale della sentenza

Requisiti tecnici nelle gare pubbliche: conta la funzione concreta delle esperienze pregresse
Consiglio di Stato 4454/2026

Il Consiglio di Stato chiarisce che i requisiti del progettista vanno valutati in chiave funzionale e non solo sulla base della classificazione formale delle categorie d’opera. Le prestazioni impiantistiche IA.02 e IA.04 possono concorrere al requisito E.10 quando sono integrate e strumentali all’intervento di edilizia sanitaria. La decisione valorizza il principio della progettazione integrata previsto dall’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. Esclusa, inoltre, qualsiasi sanatoria postuma, poiché il requisito risultava già soddisfatto al momento della gara. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 4454/2026 - Requisiti di progettazione

Ok a requisiti speciali acquisiti con committenti privati
Consiglio di Stato 7031/2025

La corretta dimostrazione dei requisiti speciali rappresenta uno dei temi più delicati nell’ambito dell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. La questione non riguarda soltanto la natura delle esperienze professionali dichiarabili in gara, ma anche la tipologia di documentazione necessaria a comprovarne l’effettivo svolgimento. Un intervento del Consiglio di Stato (sentenza n. 7031/2025) ha offerto un importante contributo interpretativo in merito alla spendibilità delle esperienze maturate con committenti privati, chiarendo criteri e limiti applicativi.

Il caso

La vicenda trae origine da una procedura di appalto integrato, in cui l’impresa aggiudicataria si era avvalsa di una società di ingegneria esterna per soddisfare i requisiti progettuali. L’operatore escluso aveva sollevato tre contestazioni principali:

  • i servizi di progettazione richiamati erano stati svolti esclusivamente in ambito privato e quindi, a suo dire, non idonei a comprovare la capacità tecnica richiesta;
  • il contratto di avvalimento stipulato sarebbe stato meramente formale, privo di effettiva messa a disposizione di risorse;
  • i servizi di punta indicati non avrebbero rispettato i parametri minimi fissati dalla lex specialis.

Il TAR aveva già respinto il ricorso, riconoscendo la validità della documentazione prodotta; decisione poi confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato.

Le prestazioni svolte per committenti privati possono essere utilizzate per la qualificazione, purché adeguatamente documentate attraverso contratti, fatture e attestazioni di regolare esecuzione.

Non è quindi necessario ricorrere a certificazioni tipiche dei rapporti pubblici, inapplicabili al settore privato. L’apporto del progettista esterno è ammissibile, a condizione che il contratto di avvalimento garantisca il trasferimento effettivo di mezzi e professionalità, distinguendosi dal mero sostegno economico-finanziario (art. 104, D.Lgs. 36/2023).

Per la verifica dei requisiti speciali non è richiesta l’identità formale tra i servizi dichiarati e quelli oggetto dell’appalto; ciò che conta è la loro coerenza tecnica ed economica con le soglie minime stabilite dalla lex specialis.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 7031/2025 - Servizi di progettazione svolti per committenti privati

Giovane progettista vs assistente alla progettazione nel Codice appalti: c’è differenza?
TAR Sicilia 3299/2024

Il TAR Sicilia con la sentenza 3299/2024 ha stabilito che l’attività svolta dall’individuo designato come “assistente alla progettazione strutturale” è sufficiente a soddisfare il requisito del coinvolgimento di un giovane professionista nell’elaborazione degli atti progettuali come previsto dell’art. 39, comma 1, dell’allegato II.12 al Codice appalti, richiamato dall’art. 66, co. 2, del d.lgs. 36/2023.

Leggi l’approfondimento

Servizi di ingegneria e architettura: le FAQ ANAC aggiornate al 13 febbraio 2026

È possibile inserire negli atti di indizione di una procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria una clausola che subordini l’erogazione dei compensi all’ottenimento del finanziamento?

No. Come per la generalità degli affidamenti, i compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di affidamento non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento.

È possibile affidare la realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) congiuntamente agli altri livelli di progettazione?

No in quanto trattasi di documento che per espressa previsione dell’articolo 2 dell’Allegato I.7, deve essere redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale di cui all’articolo 1 del medesimo Allegato e preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), da redigersi – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 comma 3 del codice – ad opera del RUP secondo le prescrizioni dell’Allegato I.7. L’articolo 3 del richiamato Allegato precisa, inoltre, che il DIP è redatto in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP ed indica – in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare – le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il rispetto dell’indicata sequenza procedurale stabilita dalle sopra richiamate disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo Allegato 1.7 preclude, pertanto che il DOCFAP – qualora affidato all’esterno – possa essere affidato contestualmente ad altro livello di progettazione.

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