Servizi di ingegneria e architettura, tipi di progettazione, requisiti tecnici: ecco cosa prevede il nuovo Codice appalti
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Servizi di ingegneria e architettura, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo: ecco un’analisi delle nuove regole
Il nuovo Codice appalti contiene una serie di disposizioni relative all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, alle diverse tipologie di progettazione, ai requisiti che devono possedere i concorrenti, ecc.
In questo articolo effettuiamo un’analisi dettagliata delle disposizioni previste dal nuovo Codice.
Livelli della progettazione per gli appalti
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo 3 livelli di successivi approfondimenti tecnici:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
La progettazione ha i seguenti scopi:
- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività
- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
- un limitato consumo del suolo
- il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti
- il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere
- la compatibilità con le preesistenze archeologiche
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera
- l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche
E’ consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il responsabile unico del procedimento, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
Il progetto di fattibilità comprende:
- indagini e studi necessari per la definizione dei vari aspetti progettuali
- schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare
- stime economiche
- scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali
Il progetto di fattibilità deve consentire l’avvio della procedura espropriativa.
Inoltre, deve contenere indagini geologiche e geognostiche, verifiche preventive dell’interesse archeologico, studio preliminare sull’impatto ambientale ed evidenziazione, con apposito adeguato elaborato cartografico, delle aree impegnate, delle eventuali fasce di rispetto e delle misure di salvaguardia.
Deve anche indicare le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale.
Progetto definitivo
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità.
Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo contiene:
- gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni previste
- la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione, secondo i prezzari regionali
- il crono-programma
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio:
- i lavori da realizzare
- il relativo costo previsto
- il crono-programma coerente con quello del progetto definitivo
Deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.
In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
Progettazione con l’utilizzo di strumenti elettronici e BIM
Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).
Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.
Inoltre, l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti (v. art. 38 del nuovo Codice appalti).
Chi può partecipare alla progettazione dei lavori pubblici
Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori (nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo) sono espletate da:
- organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge
- uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
- uffici tecnici delle stazioni appaltanti
- operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura:
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei
- le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale
- società di ingegneria: le società di capitali, ovvero nella forma di società cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
E’ sempre indicata nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Polizze professionali
Nel caso in cui il progetto sia a firma di un dipendente della PA incaricato della progettazione, la polizza assicurativa relativa ai rischi professionali è a carico della stazione appaltante.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
Supporto alla progettazione
In relazione all’affidamento delle attività di supporto alla progettazione, le stesse possono attenere ad attività meramente strumentali alla progettazione:
- indagini geologiche
- geotecniche e sismiche
- sondaggi
- rilievi
- misurazioni e picchettazioni
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali
La consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.
Il nuovo Codice ribadisce espressamente il divieto di subappalto delle attività di progettazione, precisando che resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
Clicca qui per scaricare il nuovo Codice appalti

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