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Il sequestro di un cantiere abusivo costituisce impedimento all’ordine di demolizione immediata?

Per il Tar Lazio il sequestro di un cantiere di opere abusive non costituisce impedimento assoluto per la demolizione immediata delle stesse

Con la sentenza n. 5941/2020 del Tar Lazio si fa chiarezza sul caso di opere eseguite senza titolo abilitativo dove sia sopraggiunto il sequestro penale ed il contestuale ordine di demolizione.

Il primo provvedimento costituisce impedimento da parte del proprietario a procedere celermente con l’ordine di demolizione del Comune?

Il caso

Un privato edificava un manufatto edilizio su due piani senza richiedere il necessario titolo abilitativo. Il Comune, quindi, ordinava la sospensione dei lavori e la contestuale demolizione delle stesse.

Successivamente sopraggiungeva anche il sequestro penale del cantiere.

Il proprietario quindi ricorreva al Tar, e tra le motivazioni lamentava di non poter procedere alla demolizione delle opere eseguite in abuso a causa del sequestro del cantiere.

La sentenza del Tar Lazio

Secondo i Giudici in merito al sequestro disposto dall’autorità giudiziaria ordinaria e l’ordine di demolizione del Comune:

la più sensibile e recente giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che siffatta misura penale non costituisca un impedimento assoluto (alla stregua del caso fortuito o della forza maggiore) all’adempimento dell’ordine di demolizione, stante la possibilità per il relativo destinatario di ottenere all’uopo il dissequestro del bene, ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p.

E qui sarà utile riportare cosa dice l’art. 85 (Restituzione con imposizione di prescrizioni) delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale:

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l’autorità giudiziaria provvede a norma dell’articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.

In conclusione, per i Giudici, il sequestro di un cantiere non costituisce un impedimento insormontabile tale da giustificare la non ottemperanza dell’ordine di demolizione.

Il ricorso, quindi, non è accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lazio

 

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