Senza il certificato di collaudo statico non può esserci certificato di agibilità
Il Tar Calabria chiarisce che il certificato di collaudo statico è un requisito indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità
Con la sentenza n. 584/2019 del Tar Calabria viene ribadito il rapporto tra certificato di collaudo e certificato di agibilità.
I fatti in breve
Il Comune di Reggio Calabria ha annullato in autotutela il certificato di agibilità che aveva rilasciato ad un Condominio a seguito della mancanza, nella documentazione, del certificato di collaudo statico.
Il Condominio presenta ricorso allegandovi la perizia giurata di idoneità statica redatta dal tecnico di fiducia (un ingegnere), e sulla base della quale era stato rilasciato solo alcuni mesi prima il certificato di agibilità.
La sentenza
Il Tar sottolinea che la vicenda :
riguarda la pratica volta al rilascio del certificato di agibilità parziale per un condominio edificato successivamente alla entrata in vigore della L. n.1086/1971 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica”), laddove, successivamente al termine dei lavori, non risulta essere mai stato presentato il certificato di collaudo statico vistato dall’Ufficio regionale del Genio Civile, nonostante l’originaria concessione e le successive varianti lo prevedessero espressamente.
La questione ruota attorno alla mancanza del certificato di collaudo statico, richiesta dalla legge ai fini del rilascio del certificato di agibilità, che secondo il Condominio può essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato.
Il Tar rigetta il ricorso e ricorda che ai sensi dell’art. 24, comma 1, del dPR n.380/2001 (T.U. dell’Edilizia), il certificato di agibilità assolve alla funzione di attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa”.
Tale certificato (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità) viene richiesto ai sensi del comma 2 con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni statiche dell’edificio.
Nel caso concreto della realizzazione delle opere in cemento armato, l’obbligo in capo al singolo Comune di verificare la sussistenza del certificato di collaudo statico è sempre stato previsto dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo:
non si rinviene, del resto, nell’ordinamento alcuna disposizione espressa che consenta di tollerare l’equiparazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Calabria

È stato demolito e ricostruito il mio terrazzo con cemento armato. Si è lavorato sulla trave ma l ingegnere non ha documento da darmi non avendo presentato neanche la Cila!!! Cosa fare? CANOSA(BT). Ignobile abuso!?
Ciao Tonia,
gli interventi strutturali sugli edifici sono soggetti al preventivo deposito al Genio Civile e richiedono il Permesso di Costruire.
In assenza di tali titoli si configura un abuso edilizio, un reato penale, che oltre a sanzioni pecuniarie, nei casi più gravi può anche prevedere sanzioni detentive.
Generalmente in caso di abusi edilizi la responsabilità ricade sia sul direttore dei lavori sia sul proprietario. Si tratta in ogni caso di una materia molto complessa e delicata per cui il mio consiglio è di rivolgerti al tuo legale di fiducia.
Non sarebbe male ricordare che il ” Certificato di idoneità statica” che, in zona sismica, è opportuno chiamare ” Certificato di idoneità sismica” , instaurato dalla legge 47/85 ( sanatoria ) , è enormemente più impegnativo , per il professionista che lo emette, del ” Certificato di Collaudo ” ( statico o sismico fa lo stesso) in quanto, mentre il collaudatore , oltre alla verifica dello stato del manufatto e alle eventuali prove tecnologiche a sua discrezione, si limita a verificare l’operato e la documentazione forniti da un collega qualificato, quando emette un ” Certificato di Idoneità statica / sismica ” si assume l’onere del calcolo di verifica e della effettuazione delle prove tecnologiche ( qualora non gli venga fornita la documentazione di rito anche se non debitamente depositata al G.C.).
Non per nulla nella mia ultracinquantennale attività professionale ne ho redatti pochissimi e solo in particolari situazioni.
Pertanto, per logica, i due strumenti possono senz’altro essere equiparati e sarebbe opportuno che le disposizioni legislative seguissero la logica ( se un uomo di legge e un uomo di scienza sono abili e seri vanno perfettamente d’accordo ).
Poi se moltissimi ” Certificati di idoneità statica ” sono stati rilasciati con estrema superficialità bisogna considerare che anche molti ” Certificati di Collaudo ” possono essere poco seri.
Grazie a chi è arrivato sino in fondo a leggere questo mio sproloquio.
Da confronti avuti con il Genio Civile di Roma ho potuto dedurre quanto segue: la normativa vigente distingue i Certificati di Idoneità Statica/Sismica dai Collaudi Strutturali.
I primi sono ESCLUSIVAMENTE collegati alle Leggi sui Condoni Edilizi e solo a quelle, di fatto, il Genio Civile competente per territorio non può accettare in Deposito Certificati di Idoneità Statica/Sismica che non siano collegati a pratiche edilizie di condono. I secondi, invece, a edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della 1086/71. Quindi, al netto di interventi che interessino strutturalmente ed in maniera significativa un fabbricato realizzato antecedentemente a tale data, i collaudi non possono essere redatti perché non vi è fondamento giuridico cui appellarsi per la loro emissione. Sempre per Legge, non si puo redigere un collaudo strutturale di un’opera per la quale non è stata rilasciata Autorizzazione Sismica.
Siamo pertanto davanti ad un vuoto normativo a mio avviso perché se oggi si chiede o meglio si deposita una SCIA per Agibilità di un fabbricato realizzato antecedentemente la Legge 1086/71, non si può allegare un Collaudo Strutturale.
Basterebbe un po di buon senso da parte di tutti ed accettare una dichiarazione del tecnico che firma la SCIA per l’agibilità o una perizia anche giurata sulla staticità del fabbricato anzichè pretendere ciò che la stessa norma non ti chiede di fare se non dietro una apposita procedura che passa originariamente per una richiesta di Autorizzazione Sismica.
Ringrazio per la cortese attenzione. Tonia
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Comunque, il legale è intervenuto ed è stato chiamato per un sopralluogo l’architetto di parte mia il quale ha inviato la sua relazione tecnica e tutta la documentazione al Comune, all’Ufficio Servizio Sismica e alle persone interessate. Spero in un intervento risolutivo rapido e giusto. Finora tutto è silente! Tonia