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Lastrico solare ad uso esclusivo, la Cassazione si esprime su un contenzioso condominiale

Lastrico solare ad uso esclusivo, la Corte di Cassazione analizza un caso di appropriazione indebita da parte di un condòmino

Un inquilino dell’ultimo piano di un fabbricato, pur non possedendo la proprietà esclusiva del lastrico solare, aveva chiuso ed ampliato tale manufatto, precludendo ogni via d’accesso agli altri condòmini.

Il giudice del Tribunale di Palermo, a cui si era rivolto il condominio, dichiarava che il lastrico era proprietà comune (art. 1117 del c.c.) e quindi ordinava alla parte convenuta di consentire il libero accesso agli altri condòmini.

Lastrico solare ad uso esclusivo, la sentenza della Cassazione

L’inquilino ricorreva prima in Appello (senza alcun risultato) e dunque in Cassazione, ritenendo superata la presunzione di condominialità.

Il ricorrente affermava, infatti, che il lastrico solare era di sua proprietà esclusiva avendolo utilizzato da prima che gli altri condòmini avessero acquistato i propri appartamenti.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9035 del 5 maggio 2016 respinge il ricorso, precisando che la natura condominiale del lastrico, affermata dall’art. 1117 cc, può essere esclusa soltanto da uno specifico titolo in forma scritta.

Inoltre, precisa la Cassazione che, sempre secondo l’art. 1117 cc, è irrilevante che il singolo condòmino non abbia accesso diretto al lastrico solare; rivestendo, infatti, naturale funzione di copertura del fabbricato fornisce beneficio indiretto a tutte le unità immobiliari.

Pertanto il lastrico solare di un immobile è sempre di proprietà comune dei condòmini del fabbricato, salvo specifico titolo in forma scritta che ne attesti l’eventuale uso esclusivo.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione n. 9035/2016

 

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