Abuso edilizio: il sequestro non blocca la demolizione
Una sentenza del Tar chiarisce che, in caso di abuso edilizio, il sequestro del bene da parte dell’autorità giudiziaria non blocca i tempi dell’ordine di demolizione del Comune
Con sentenza 4768/2018 il Tar Campania chiarisce come il sequestro di un bene abusivo da parte dell’autorità giudiziaria non blocchi i termini di decorrenza di un’ordinanza di demolizione da parte del Comune.
I fatti in breve
Con ricorso al Tar un cittadino impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordine di demolizione ingiuntogli dal Comune nel 24 settembre 2013.
L’ordine di ripristino è stato preceduto dal sequestro dell’immobile ex art. 35 c.p.p. successivo all’esito di un sopralluogo della Guardia di Finanza del 23 settembre 2013.
Secondo i difensori del ricorrente il sequestro penale impedisce al privato di ottemperare all’esecuzione dell’ordine di demolizione.
Il tribunale amministrativo della Campania respinge il ricorso chiarendo che:
va innanzitutto disattesa la censura attestata sull’impossibilità di esecuzione dell’ordine di demolizione in forza di un sequestro penale gravante sull’immobile. Sul punto il Collegio è dell’avviso, supportato da giurisprudenza allo stato prevalente, secondo cui l’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui inutile decorso comporta, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune.
Il Tar inoltre specifica che il soggetto, che intenda evitare l’effetto del provvedimento dell’acquisizione al patrimonio comunale di un’opera ritenuta abusiva, alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, ove il manufatto sia stato sottoposto a sequestro penale, deve:
osservare un comportamento attivo e collaborativo rivolto comunque ad eliminare l’abuso perpetrato sollecitando il dissequestro all’autorità giudiziaria allo scopo di poter provvedere direttamente alla sua eliminazione (v. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, IV, 6 marzo 2012, n. 1260).
La volontarietà dell’inottemperanza può restare esclusa solo nel caso in cui il destinatario di un ordine di demolizione dimostri di aver attivato tutti gli strumenti predisposti dall’ordinamento per sottrarre l’immobile abusivo al vincolo esistente e provvedere al ripristino dell’ordine giuridico violato.
E’ quindi ribadita l’autonomia tra il procedimento amministrativo rivolto alla verifica dell’illecito edilizio ed all’adozione delle conseguenti misure, che l’amministrazione è tenuta ad adottare senza indugio, e quello di natura penale volto all’accertamento del reato edilizio che in caso di condanna può comportare a sua volta, l’adozione di un autonomo ordine di demolizione, ove non altrimenti disposto, anche laddove sia già intervenuta l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico.
Non persuade quindi l’argomentazione che riconduce al sequestro penale un’effetto per così dire “paralizzante”.
Il cittadino in questo caso avrebbe dovuto richiedere, prima della scadenza dei novanta giorni, il dissequestro manifestando chiaramente l’intenzione di voler demolire l’opera.
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