La rendita catastale prescinde dall’agibilità
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La Corte di Cassazione conferma che l’agibilità di un immobile non costituisce un vincolo ai fini dell’attribuzione della rendita catastale
Con l’Ordinanza n. 5175/2020 della Corte di Cassazione si ribadisce che ai fini dell’attribuzione della rendita catastale di un immobile fa testo lo stato di fatto dello stesso, a prescindere dal requisito di agibilità.
Il Caso
Il proprietario di un fabbricato sito in un Comune ischitano presentava denuncia di variazione catastale presso gli uffici competenti.
L’Agenzia delle Entrate sulla scorta della documentazione descrittiva dell’immobile presentata in allegato, in parziale difformità rispetto alla proposta, accatastava l’immobile con una rendita maggiore.
Il proprietario dell’immobile impugnava l’avviso e faceva ricorso alla commissione tributaria provinciale (Ctp), presentando una nuova documentazione fotografica a correzione di quanto dichiarato precedentemente.
Con la nuova documentazione il ricorrente attestava che l’immobile in questione era in gran parte fatiscente.
In un primo momento la Ctp accoglieva i il ricorso, respingendolo successivamente in appello.
Il ricorrente si rivolgeva, quindi, al giudizio della Cassazione.
Tra le varie motivazioni addotte dal ricorrente, spiccava quella che metteva in risalto lo stato di fatto dell’immobile “in gran parte distrutto, fatiscente, e in stato di abbandono“. Tuttavia, sempre a detta del ricorrente, la mancanza dei requisiti utili all’ottenimento dell’agibilità dello stesso non ne giustificherebbe l’innalzamento della rendita catastale.
La sentenza della Cassazione
Non di questo avviso è la Cassazione:
Ai fini del classamento di un immobile non è rilevante la sussistenza dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agibilità. L’accatastamento è compiuto, ai sensi dell’art. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 625 convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, relativamente ad ogni unità immobiliare urbana, definita come “ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio” […] la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari
Se ne deduce che l’accatastamento di un fabbricato dipende dalle caratteristiche dello stesso allo stato di fatto in cui si trova, prescindendo dall’agibilità che presuppone, invece, quelle caratteristiche di sicurezza, di salubrità e di risparmio energetico secondo le normative vigenti nonché la conformità dell’opera al progetto.
Ne consegue, quindi, che è l’accatastamento a costituire presupposto per l’ottenimento dell’agibilità (Leggi anche questo articolo di BibLus-net).
In definitiva, secondo la Cassazione, la mancanza del requisito di agibilità “non priva l’immobile di valore economico“; per tale motivo il ricorso non è fondato e quindi deve essere respinto.
Clicca qui per scaricare l’Ordinanza della Corte di Cassazione sulla rendita catastale

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