Per la realizzazione di una piscina serve il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica
Tar Lazio: una piscina non può considerarsi una pertinenza; per la sua realizzazione in zona vincolata serve oltre al permesso di costruire anche l’autorizzazione paesaggistica
Con la sentenza n. 11586/2019 del Tar Lazio si affronta il caso della realizzazione di una piscina a servizio di un’abitazione e dei titoli edilizi di cui necessita.
I fatti in causa
Il proprietario di un immobile chiede l’annullamento:
- dell’ingiunzione del Comune con la quale è stata ordinata la demolizione di opere edilizie abusive
- dei conseguenti provvedimenti dell’Ufficio Tecnico Comunale e del personale del Corpo Forestale
relativi alla realizzazione di una piscina ed al suo accertamento di compatibilità paesaggistica (l’area su cui sono state realizzate le opere è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale).
Per il proprietario si tratta, invece, di: “opere non sottoposte al regime del permesso di costruire bensì soggette a DIA”.
La sentenza del Tar
I giudici, in accordo con la giurisprudenza in materia (Tar Campania n. 1087/2018; Consiglio di Stato n. 110/2011; Cass. n. 7292/2007; Cass. n. 1913/2019), ribadiscono che:
la realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del dlgs. 42/2004, in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria.
Il Collegio, inoltre, ritiene che:
rispetto al profilo urbanistico non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza, giacché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio al quale accede.
Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali è, dunque, evidente che le opere realizzate da parte ricorrente, a differenza di quanto dalla stessa affermato, non possono essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di opere pertinenziali e richiedono, pertanto, il rilascio del permesso di costruire.
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