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Geologi vs NTC 2018

Geologi contro NTC 2018, il Tar Lazio respinge il ricorso

Non esistono elementi di evidenti lesioni della pubblica incolumità e dei diritti paventati; né vi è alcuna omissione circa la mancata indicazione del geologo quale progettista specialista

Presentata nei giorni scorsi la sentenza n. 9850/2019 del Tar Lazio relativa al ricorso avanzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi contro il dm 17 gennaio 2018 recante aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e la circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7.

Secondo i geologi, il decreto presenta un’incertezza interpretativa delle norme come direttamente nocive per la professione di geologo:

contiene disposizioni in materia di competenze e responsabilità dei professionisti che andrebbero contro le norme di rango primario in materia.

In particolare, i paragrafi di cui i geologi chiedono l’annullamento sono i seguenti: 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12; nonché dei paragrafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3 e di quelli contenenti previsioni similari.

Con la sentenza in esame i giudici hanno respinto il ricorso avanzato dal CNG.

I motivi del ricorso

Questi i motivi di ricorso avanzati dal CNG nella circolare n. 428/2018:

  • violazione e falsa applicazione delle vigenti disposizioni primarie e secondarie, con conseguente eccesso di potere, per mancato rispetto dei limiti normativi entro cui le Norme Tecniche per le Costruzioni possono legittimamente disporre;
  • violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni così come aggiornate
  • violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni così come aggiornate anche per tali aspetti
  • violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie di natura empirica o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Il TAR Lazio, con 2 precedenti Ordinanze (nn. 5304 e 5381 del 13 settembre scorso), aveva già ritenuto che non esistessero elementi di evidenti lesioni della pubblica incolumità e dei diritti paventati dai ricorrenti, tali richiedere la sospensione delle NTC 2018. Esclusi, quindi, questi elementi di gravità ed urgenza, i giudici avevano stabilito di trattare nel merito le altre questioni il 19 giugno 2019.

Sentenza Tar Lazio

Con la sentenza n. 9850 del 25 luglio 2019 i giudici del Tar Lazio, definitivamente pronunciandosi sui motivi del ricorso, hanno in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso dei geologi.

Nell’esaminare il caso i giudici hanno osservato che il ricorrente, ossia il CNG, quale componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha partecipato alla redazione delle NTC impugnate, approvando il testo nella formulazione poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, che le norme impugnate non indicano che il geologo debba essere qualificato un mero collaboratore del progettista né possono far assurgere il geologo alla figura di “progettista specialista”, ma si precisa che il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire elemento di riferimento per il progettista stesso, quale elemento primario e imprescindibile, e che nella modellazione geotecnica è responsabile il progettista senza per questo svilire il ruolo del geologo né escludere alcuna qualificazione di quest’ultimo nell’ambito del progetto.

Secondo il Tar:

nelle nuove NTC non c’è nessun accenno a mutamento di competenze, anche per il profilo progettuale e non vi è alcuna omissione in ordine alla mancata indicazione del geologo quale “progettista specialista”, dato che le stesse NTC non potevano “innovare” in tale senso. A conferma, i giudici di primo grado hanno rilevato che né nella normativa primaria richiamata dai ricorrenti (art. 3 della legge n. 112/1963 e art. 41 del D.P.R. n. 328/2001) né nelle sentenze del Consiglio di Stato evidenziate emerge la reclamata figura del “progettista specialista”.

Piuttosto, continuano i giudici, una coerente interpretazione delle norme impugnate consente di ritenere che, laddove la conoscenza geologica del sito sia imprescindibile, ben possa il geologo svolgere la sua opera professionale “in sinergia” con il progettista.

Infine, in riferimento alla circolare esplicativa, il Tar non riscontra alcuna irrilevanza nella descrizione della relazione geologica/geotecnica, né si ritiene che sia stata introdotta una distinzione tra geologo e progettista a proposito della relazione geotecnica lasciata a quest’ultimo.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza n. 9850/2019

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