Dehor chiuso su suolo pubblico in concessione: è nuova costruzione!
Secondo il Tar Liguria: un dehor chiuso costituisce nuova costruzione ed è soggetto ai soli oneri di urbanizzazione se è su suolo pubblico
In tempi di pandemia le attività di ristorazione aperte al pubblico hanno sofferto non poco: i luoghi chiusi potrebbero rappresentare un problema enorme per la diffusione del contagio.
A tal proposito il dl Rilancio ha previsto in favore di bar e ristoranti, la liberazione momentanea (fino al 31 ottobre 2020) in merito all’occupazione di suolo pubblico per l’istallazione di strutture amovibili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, tra cui anche i dehors.
La sentenza n. 685/2020 del Tar Liguria chiarisce la natura edilizia dei dehors e, nel caso specifico, della loro installazione su suolo pubblico dato in utilizzo con regolare concessione.
Il caso
La titolare di un’attività di ristorazione richiedeva al Comune un permesso di costruire in sanatoria per le modifiche apportate al proprio dehor realizzato su suolo pubblico (in base ad una regolare concessione).
Per la precisione, il manufatto originario era realizzato nell’ambito del P.U.C. che prevedeva i “dehors aperti” (privi di rilevanza urbanistica) e cioè a struttura con almeno un lato aperto.
Tale dehor, quindi, era stato regolarmente autorizzato (senza alcun titolo edilizio) semplicemente sulla base di una concessione per occupazione permanente di suolo pubblico.
Successivamente la struttura veniva chiusa completamente con l’ausilio di pannellature di vetro: rientrando così nei “dehors chiusi” (urbanisticamente rilevanti).
Il Comune, quindi, quantificava gli oneri di oblazione per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, classificando la struttura modificata come nuova costruzione, con inaspettato aggravio di spese da parte della richiedente.
A questo punto, la titolare del ristorante faceva ricorso al Tar, lamentando che:
- il dehor, modificato con le pannellature di vetro, non costituiva nuova costruzione ma si configurava quale ristrutturazione;
- il dehor sorgeva su suolo pubblico occupato attraverso regolare concessione, di conseguenza erano dovuti i soli oneri di urbanizzazione escludendo il costo di costruzione.
La sentenza del Tar Liguria
A parere dei giudici del Tar, per consolidato orientamento giurisprudenziale, tutti i manufatti funzionali a:
- soddisfare esigenze permanenti;
- aventi dimensioni non trascurabili;
e quindi idonei ad alterare lo stato dei luoghi con incremento del carico urbanistico, necessitano di titolo edilizio, anche se caratterizzati da una struttura precaria rimovibile.
In particolare, i togati precisano che tutti i manufatti destinati stabilmente ad estensione dell’attività di pubblici esercizi come:
- verande attrezzate,
- chioschi e gazebo,
- dehors,
devono essere classificati come nuove costruzioni (e quindi necessitanti di un permesso di costruire) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) del dpr n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
A giudizio dei giudici, il dehor in questione di 40,50 m² è chiuso sui quattro lati con le pannellature di vetro, in questo caso costituisce nuova costruzione poiché amplia la superficie utile e la volumetria del ristorante.
Inoltre il manufatto incide, in modo permanente, sull’assetto urbanistico e sul tessuto edilizio; diversamente, se il manufatto avesse avuto un lato aperto, sarebbe rientrato nella categoria dei dehors aperti (previsti dal P.U.C.) e non avrebbe costituito né una superficie accessoria né un volume urbanisticamente rilevante.
Per quel che riguarda la contestazione sul pagamento degli oneri amministrativi, i giudici del Tar richiamano l’art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione), comma 4, del dpr n. 380/2001 (peraltro esteso dalla legge regionale in cui ricade il manufatto, anche ai fondi della Regione e degli enti locali) che riporta:
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato […] qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
In sintesi, nell’ipotesi di richiesta di titolo edilizio per interventi su proprietà pubblica-statale data in regolare concessione, il contributo di costruzione va calcolato sulla base dei soli oneri di urbanizzazione, mentre non è dovuta la quota relativa al costo di costruzione.
I giudici spiegano che il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all’incremento del valore della proprietà immobiliare di chi costruisce; questo incremento di valore non è riscontrabile nei manufatti realizzati su suolo demaniale in concessione al privato, in quanto non commerciabili e destinati ad essere rimossi, ove lo richieda l’amministrazione pubblica, a fine concessione del suolo.
Per tali motivi, il ricorso è parzialmente accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Serve il permesso di costruire per installare un dehor?”
Modifiche al Testo unico dell’edilizia dalla legge Semplificazioni
Ricordiamo che recentemente sono state apportate delle modifiche al dpr n. 380/2001 dalla legge Semplificazioni ed in particolare, in merito alle modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lett. e.5) “manufatti leggeri“, si rimanda alla lettura dell’articolo di approfondimento dedicato di BibLus-net: “Strutture temporanee e manufatti leggeri: cosa cambia nel testo unico dell’edilizia”
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Liguria

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