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La CILA non si può annullare se non si pagano i diritti

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La CILA rimane valida anche se il versamento dei diritti di segreteria viene effettuato successivamente su richiesta dell’Amministrazione comunale. I chiarimenti del Tar Campania

Con la sentenza 1215/2018, il Tar Campania ha accolto il ricorso avanzato da una società in merito all’archiviazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e alla diffida a procede da parte del Comune, in quanto risultavano non pagati i diritti di segreteria.

Il caso in breve

Una società campana dovendo eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione delle lamiere di copertura sovrastanti una porzione dello stabilimento produttivo, presenta la CILA. Successivamente il Comune diffida la società dall’eseguire gli interventi contemplati nella predetta CILA, in quanto non figurano versati i diritti di segreteria.

La società propone, quindi, ricorso contro il Comune per l’annullamento della CILA.

Sentenza Tar Campania

Ai sensi dell’art. 6 bis del dpr 380/2001, per gli interventi realizzabili con la CILA si ha che:

L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Analizzando il disposto dell’art. 6 bis, si rileva che a differenza della SCIA, in caso di CILA, non è prevista da parte del Comune una fase di controllo successivo, con eventuale esito inibitorio da esperirsi entro un termine perentorio. L’Amministrazione dispone solo del potere sanzionatorio, da esercitare nel caso di mancata presentazione.

L’omesso pagamento dei diritti di segreteria, invece, ha potuto solo integrare un vizio regolarizzabile ex post su invito dell’amministrazione, e di certo non pregiudica la presentazione della CILA e la legittimazione degli interventi eseguiti.

In definitiva, il Tar accoglie il ricorso e annulla, quindi, gli atti impugnati.

 

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