responsabile abuso in quanto comproprietario

Anche il comproprietario è responsabile penalmente dell’abuso edilizio?

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Responsabile abuso edilizio: non basta essere comproprietario di un immobile per subire una condanna penale. Ecco gli indizi per provarne la corresponsabilità

Il comproprietario di un immobile non è responsabile dell’abuso edilizio se risulta esserne estraneo; questo in sintesi il principio affermato dalla Corte d’Appello di Palermo con la sentenza 3409/2018 intervenuta per stabilire se anche il comproprietario fosse responsabile di abuso edilizio.

I fatti in breve

Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da una coppia di coniugi che, in qualità di proprietari di un immobile e di committenti, realizzava in assenza del permesso di costruire, dell’autorizzazione della Sovrintendenza e dell’ufficio del genio civile, le seguenti opere:

  • un manufatto in muratura, addossato a preesistente fabbricato già oggetto di illecita costruzione ed adibito a civile abitazione
  • due tettoie in legno
  • un gazebo in legno, su base in cemento armato

Tribunale di Trapani

Il Tribunale di Trapani condannava in primo grado i coniugi per aver realizzato le opere in assenza del permesso di costruire, ordinandone la demolizione con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Con specifico riferimento alla posizione della moglie, il giudice di primo grado la riteneva comunque responsabile in quanto comproprietaria in regime di comunione dei beni con il marito; avevano entrambi la piena disponibilità giuridica e di fatto dell’immobile, oltre che un interesse comune alla realizzazione dei lavori.

Avverso la sentenza di primo grado, la moglie proponeva ricorso in appello, chiedendo l’assoluzione per non avere commesso il fatto e per l’assenza di prove a suo carico.

Nel corso del processo, infatti, il marito ammetteva le proprie responsabilità ed escludeva un coinvolgimento della stessa nella realizzazione dei lavori; la donna era stata portata a conoscenza dell’abuso soltanto al momento del sequestro e non era mai stata informata dal marito dei lavori, eseguiti senza il suo consenso, né aveva mai partecipato agli esborsi economici sostenuti dal consorte.

Secondo i proprietari risultava insufficiente la mera circostanza di essere comproprietaria dell’immobile su cui erano state realizzate le opere abusive.

Corte di Appello di Palermo

La Corte di Appello di Palermo assolveva la donna, ritenendo che i presunti abusi edilizi non potevano essere ritenuti provati sulla sola base del diritto di proprietà sul bene.

I giudici di secondo grado evidenziavano come l’unico elemento a carico dell’imputata risultava essere la comproprietà dell’immobile, non potendosi ritenere decisiva la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che l’immobile si trovasse nella disponibilità giuridica e di fatto di entrambi i coniugi.

Secondo la Corte, quindi:

la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene, né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40 co. 2 c.p., ma deve essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato.

In particolare, secondo i giudici, gli ulteriori indizi sono:

  • la piena disponibilità della superficie edificata
  • l’interesse alla trasformazione del territorio
  • i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto
  • la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori
  • il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria)
  • la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sulla cessione
  • nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possono trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione -anche morale- alla realizzazione del fabbricato

In riferimento al caso in esame, nessuno di questi elementi sussiste e né può essere ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale della moglie.

Pertanto, la Corte accoglie l’appello proposto dalla coniuge:

Non basta essere comproprietario di un immobile per subire una condanna per un abuso edilizio realizzato sull’immobile medesimo. Tale circostanza non è da sola sufficiente ad affermare la responsabilità penale, in assenza di indizi da cui possa dedursi una compartecipazione anche morale nell’illecito.

 

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