Impresa o affittuario, a chi spetta l’ecobonus?
Ecobonus: ok alla detrazione in favore dell’impresa per i lavori eseguiti su immobili di proprietà anche non strumentali concessi in locazione a terzi
Con la sentenza 73/2018 la Commissione tributaria provinciale di Sondrio è intervenuta al fine di chiarire su quali immobili è possibile fruire della detrazione d’imposta del 65%, ecobonus, in riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il caso
Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da una società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e al suo tentativo di recuperare la detrazione per le spese di riqualificazione energetica eseguiti dalla società su di un fabbricato accatastato come abitazione di tipo civile (e non come immobile di tipo strumentale).
A detta delle Entrate, il beneficio può essere accordato ai titolari di reddito di impresa solo se effettuano interventi su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. L’immobile in esame, pertanto, non avendo la destinazione di diretto impiego per gli scopi, tipicamente societari, non ha diritto alla detrazione. Inoltre, le imprese possono già dedurre dal reddito di impresa i costi delle ristrutturazioni e, quindi, sostiene l’Agenzia delle Entrate, l’ecobonus spetta solo all’utilizzatore dell’immobile, cioè al proprietario o all’inquilino, per le spese sostenute direttamente, ma non alla società proprietaria per gli interventi sugli immobili concessi in locazione o in uso a terzi.
Il parere della Commissione tributaria provinciale
Di parere contrario, invece, la Ctp di Sondrio che con la sentenza in esame ha chiarito che il bonus energetico spetta anche per lavori su immobili di proprietà concessi in locazione a terzi, sebbene non strumentali.
La legge 296/2006, art. 1, commi 344-347, prevede detrazioni d’imposta in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; successivamente il dm del 19 febbraio 2007 (art. 2) estende espressamente l’agevolazione
…ai soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi … sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti
Nella norma, sottolineano i giudici, non vi è alcun richiamo al requisito di “strumentalità” degli immobili per la richiesta di detrazioni fiscali; la norma, proseguono, non sembra porre alcuna limitazione, né in riferimento alla strumentalità del bene, né ad immobili destinati alla vendita o alla locazione, in quanto finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e contenimento dei consumi nell’interesse della comunità:
La normativa di cui trattasi ha lo scopo di favorire il risparmio energetico in senso generale riversandosi tale risparmio non solo sul sistema economica ma anche sull’economia aziendale mediante una rivalutazione di beni nei quali si possono ricomprendere ,pure, quelli non strumentali rendendoli competitivi rispetto a quelli di recente costruzione.
Nel caso in esame, l’intervento (posa di tetto in legno) è stato effettuato per fini migliorativi dalla società che lo possedeva e lo deteneva al momento dell’ intervento, anche se, in ogni caso, in materia di locazioni, il locatore conserva comunque il possesso.
Inoltre, va considerato che in seguito ad un intervento di riqualificazione, l’affittuario è solo il fruitore degli effetti dell’operazione mentre è il proprietario dell’ immobile che trae una miglioria diretta avendo rivalutato l’immobile sotto l’aspetto del risparmio energetico con conseguente incremento di valore (sentenza nr. 1077 del 26.02.2016 della CTR di Milano, decisione nr. 66 della CTR Lombardia di Brescia del 16/06/2015).
La Commissione accoglie, in definitiva, il ricorso: per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale è importante incentivare le imprese a riqualificare il patrimonio edilizio di loro proprietà, in modo da immettere sul mercato immobili efficienti.
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