edifici e marciapiedi

Distanze tra fabbricati e strade, prevalgono le norme locali

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Il Consiglio di Stato ribadisce che nelle distanze tra fabbricati e strade pubbliche le norme comunali prevalgono sulla normativa nazionale e che le stesse possono essere derogate in caso di opera di interesse pubblico

Con la sentenza n. 3098/2018 il Consiglio di Stato ribadisce che in merito alle distanze tra edifici e pubbliche vie /piazze la normativa locale/comunale può derogare da quelle che sono le disposizioni generali a livello nazionale contenute nel dm 1444/1968.

I fatti in breve

A seguito dei lavori di rinnovamento di una piazza, l’ufficio tecnico comunale chiedeva ai titolari di una concessione su pubblico suolo di un’edicola di sostituire la stessa, accorpando i limitrofi servizi igienici in un nuovo unico manufatto.

L’edicola originale distava da 3,5 m da un’ altra proprietà mentre la nuova edicola, autorizzata dal Comune, distava solamente 1,5 m dal confine.

I proprietari del fabbricato confinante presentavano ricorso al Tar Toscana impugnando la concessione edilizia e la delibera comunale, precisando che:

  • la piazza sulla quale si affaccia lateralmente il fabbricato era stata recentemente oggetto di una serie di lavori di ristrutturazione, allo stato in via di ultimazione. In tale contesto, era stata operata la demolizione di un’edicola per la vendita di giornali e riviste, precedentemente esistente e sita a distanza di circa m. 3,5 dal confine con la proprietà della ricorrente ed installata sul suolo pubblico, al pari di un vecchio “vespasiano”, quest’ultimo ubicato al confine tra la proprietà pubblica e quella della ricorrente
  • al posto di tali manufatti era stata realizzata una nuova struttura “integrata” (edicola fornita di bagno), avente caratteristiche dimensionali del tutto diverse da quella preesistente, essendo molto più ampia e con altezza superiore a quella della struttura demolita, e con una diversa ubicazione, in quanto il nuovo manufatto si trovava a circa m 1,5 dal confine con la proprietà della ricorrente
  • il manufatto sarebbe stato edificato in violazione delle norme in materia di distanze tra edifici e dal confine dettate dal Regolamento Edilizio.

Il Tar Toscana accoglie il ricorso riscontrando:

  • la violazione dell’art. 11.7 del Regolamento Urbanistico del Comune il quale prescrive che, salvo espresso diverso accordo derogatorio tra i proprietari confinanti interessati, le nuove costruzioni debbano rispettare una distanza minima dal confine di almeno m 5
  • che l’immobile oggetto della concessione edilizia impugnata era stato realizzato attraverso un intervento di demolizione di una precedente edicola e di un vecchio “vespasiano” e che, in luogo di tali manufatti fosse stata costruita una struttura “integrata” (edicola fornita di bagno) del tutto diversa per dimensioni e sagoma dall’edicola precedente. Tale intervento doveva essere, quindi, qualificato come “nuova costruzione”, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza e successivamente dal T.U. sull’edilizia n. 380/2001
  • che la “nuova costruzione” era assentibile unicamente con permesso di costruire.

I proprietari dell’edicola fanno ricorso al consiglio di Stato che lo accoglie specificando che:

  • ai sensi dell’art. 879, comma 2, c.c., le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche, dovendosi in tal caso osservare le leggi e i regolamenti per esse specificamente dettati
  • in presenza di una strada pubblica non emerge tanto l’esigenza di tutelare un diritto soggettivo privato, quanto quella di perseguire il preminente interesse pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico, che trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e nei regolamenti urbanistico edilizi locali (Sez. IV, 14 dicembre 2016, n. 5264)
  • il rifacimento dell’edicola è stato sollecitato dal Comune nel quadro della risistemazione della piazza, ed è stato deliberato anche il rifacimento dei servizi igienici pubblici, accorpandoli con l’edicola
  • insistendo il manufatto sul suolo pubblico ed essendo stato fisicamente accorpato ad un’opera incontestabilmente pubblica, ricorrevano tutti i presupposti per applicare l’art. 9.10 del Regolamento edilizio, secondo cui “il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del Regolamento e da quelle dei vigenti strumenti urbanistici limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblico o di interesse pubblico

 

Clicca qui per conoscere Edificius il software per la progettazione BIM

Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.