Tettoia: pertinenza o edilizia urbanisticamente rilevante

Tettoia: quando è pertinenza, quando occorre il PdC?

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Per il CdS, tipologia d’uso e dimensioni fanno la differenza per collocare una tettoia in edilizia urbanisticamente rilevante assentibile tramite PdC, piuttosto che tra le pertinenze

Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul tema delle tettoie. Questa volta, conferme e nuovi chiarimenti per il giusto inquadramento di questo manufatto edilizio ci vengono suggeriti dalla sentenza n. 3708/2022.

Il caso della tettoia abusiva a copertura del lastrico solare

Il proprietario del lastrico solare a copertura del condominio di appartenenza, decideva di presentare una SCIA in sanatoria per regolarizzare una tettoia in legno imbullonata a terra di 105 m² a copertura del lastrico, realizzata senza richiederne i necessari permessi.

A seguito di un sopralluogo, il Comune revocava la SCIA in sanatoria e ordinava la demolizione del manufatto, ma il proprietario decideva invece di demolirne solo una parte (14 m²), per cui in seguito tornava a presentare una SCIA  per la sanatoria di una lieve modifica prospettica rispetto all’originaria consistenza della tettoia.

Il Comune anche questa volta tornava a porre un diniego, a suo parere occorreva un permesso di costruire, poiché:

  • le difformità riscontrate non riguardavano soltanto l’ampliamento demolito dallo stesso proprietario, ma anche il fatto che la tettoia non era amovibile ma permanente e aveva gli allacci per la luce e acqua, cosicché i titoli adottati (CILA e SCIA) non erano idonei;
  • le modifiche del prospetto e strutture pesanti e permanenti non erano sanabili;

Il ricorso al Tar dell’uomo era così servito ma, non trovando il favore dei giudici, il nostro protagonista si appellava al Consiglio di Stato.

A parere del ricorrente la tettoia aperta su tutti i lati, decurtata dei 14 m², destinata alla semplice protezione di agenti atmosferici costituiva una pertinenza dell’edificio.

La sentenza del Consiglio di Stato: la tettoia modifica la sagoma del fabbricato

Per i giudici di Palazzo Spada:

  • il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoria è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio;
  •  l’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono.

Nel caso in esame, la realizzazione della tettoia per:

  • le sue rilevanti dimensioni (105 m² di superficie, con un’altezza al colmo di oltre 3 metri);
  • le caratteristiche strutturali (opera in pilastri e travi di legno, ancorata al piano di calpestio tramite piastre annegate nel pavimento e bullonate ai pilastri, e l’impatto rilevante sulla sagoma dell’edifico);

ha sicuramente innovato il preesistente manufatto, sia dal punto di vista morfologico che funzionale, determinando una chiara variazione planivolumetrica ed architettonica, con la conseguenza che si rendeva necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.

La tettoia non costituisce pertinenza

Per le stesse caratteristiche di ingombro e dimensioni, deve escludersi che tale stabile trasformazione dell’assetto edilizio preesistente in termini di sagoma, volume e superficie potesse integrare una «pertinenza» in senso urbanistico.

La qualifica di pertinenza urbanistica è infatti applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

La tettoia non è manufatto precario

Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato, non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato: se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell’opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Quanto detto è utile ad evidenziare come la scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio costituisce motivo di facile inciampo, ma la stessa gestione dello titolo edilizio scelto correttamente potrebbe risultare confusa tra molteplici moduli da compilare, presentare e successivamente archiviare. E’ per questo che ti suggerisco uno strumento che può rendere il tuo lavoro più veloce, facile da tenere in ordine e consultare agevolmente.

 

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praticus-ta
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