Muro di contenimento

Muro di contenimento e titolo edilizio

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Il muro di contenimento necessita del permesso di costruire, non è un’opera pertinenziale. I chiarimenti del Consiglio di Stato

La realizzazione di un muro di contenimento necessita del previo rilascio del permesso di costruire, delineandosi tra gli interventi di “nuova costruzione” (non ha natura pertinenziale) e non può considerarsi come un intervento di restauro e risanamento conservativo. In caso di opera realizzata abusivamente, l’ordine di demolizione non richiede nessuna comunicazione preventiva all’interessato.

I chiarimenti arrivano dal Consiglio di Stato con la sentenza 212/2020.

Il caso

Il caso in esame riguarda la realizzazione abusiva di un muro di contenimento (con altezza variabile tra 1,50 m e 2,50 m e lunghezza pari ad 8 m) nel centro storico, dove il Piano Regolatore Generale (PRG) consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo, ma non la realizzazione di nuove opere comportanti la trasformazione dello stato dei luoghi.

Il Comune aveva emanato un ordine di sospensione dei lavori e demolizione dell’opera abusiva.

Il responsabile dell’abuso aveva, quindi, presentato ricorso presso il TAR Lazio per l’annullamento dell’ordinanza sostenendo che:

  • non gli era stato comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio;
  • trattandosi di muretto di contenimento pertinenziale all’utilizzo della fossa settica di un immobile preesistente, l’opera non richiedeva il rilascio del permesso di costruire.

Il Tar respingeva il ricorso in quanto il muro realizzato dal ricorrente non rispettava i ristretti limiti imposti dalla disciplina del PRG, non potendosi ricondurre né ad un intervento di risanamento igienico né ad un restauro conservativo di volumi esistenti.

Si giunge, quindi, presso il Consiglio di Stato.

Decisione del CdS

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto espresso dai giudici di primo grado.

E’ consolidato in giurisprudenza il principio che l’ordine di demolizione, per la sua natura di atto vincolato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive che ne rendono doverosa l’adozione, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (ex multis, C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3432; sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208).

Questo significa che la sua adozione è obbligatoria quando sia accertata la presenza di opere abusive e che non è richiesta la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

Muro di contenimento e muro di recinzione, la distinzione

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, sottolineato che c’è una netta distinzione, a livello urbanistico, tra il muro di recinzione e quello di contenimento: il primo ha caratteristiche tipologiche di minima entità ed è utile solo alla delimitazione della proprietà; il secondo, invece, integra un’opera più consistente di una recinzione, dotata di specificità ed autonomia in relazione alla funzione assolta.

Il muro di contenimento non è riconducibile, quindi, al concetto di pertinenza: in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato.

Muro di contenimento, titolo edilizio

In definitiva, si ha che la realizzazione di un muro di contenimento necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione”.

Per nuova costruzione, hanno aggiunto i giudici, si intende qualsiasi manufatto autonomo o capace di modificare un immobile preesistente, stabilmente infisso al suolo o ai muri di un’altra costruzione, in grado di modificare in modo durevole l’area su cui viene realizzato: in particolare, in sentenza si legge:

la edificazione di un muro di contenimento costituisce un’opera di carattere permanente che richiede la concessione edilizia, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.

Considerate, quindi, le dimensioni del manufatto in questione (lungo circa 8 metri e di altezza variabile da m. 1,50 a m. 2,50) si ha di fronte una nuova costruzione, e dal momento che il muro realizzato è stato considerato una nuova costruzione abusiva, perché realizzato senza permesso di costruire, il Consiglio di Stato ha giudicato legittimo l’ordine di demolizione e respinto, quindi, il ricorso avanzato.

praticus-ta

 Clicca qui per scaricare la sentenza n. 212/2020

 

2 commenti
  1. Saverio
    Saverio dice:

    Sicchè,
    il ripristino di quelli o la realizzazione di nuovi muretti a secco per fini agricoli necessitano di permesso di costruire???

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Saverio,
      secondo la giurisprudenza in materia (varie sentenza Tar/CdS) la realizzazione di nuovi muretti (sia essi a secco che non) necessita di permesso di costruire se essi hanno un impatto significativo sul territorio e sul contesto in cui si trovano.
      In pratica dipende molto dalle dimensioni dei muretti, dai materiali, dai metodi utilizzati per realizzarli, dalla loro posizione, dal paesaggio circostante.

      Non essendoci un parametro univocamente delineato gli uffici tecnici dei singoli Comuni hanno una diversa “sensibilità” sul tema. Il mio consiglio è di chiedere direttamente un parere all’UTC del tuo Comune.

      Rispondi

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