Abbattimento delle barriere architettoniche, anche per immobili tutelati?
CdS: ecco le condizioni necessarie per il diniego all’abbattimento delle barriere architettoniche in caso di immobili di interesse storico e architettonico
Applicazione delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche e tutela degli immobili di interesse storico e architettonico: ecco le condizioni per il diniego nella sentenza n. 355/2020 del Consiglio di Stato.
La vicenda
Il caso in esame riguarda il ricorso proposto dal Comune di Napoli contro il condominio per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania circa l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di balconate.
Nel 1996 un amministratore di condominio chiedeva l’autorizzazione edilizia per la costruzione di un ballatoio in struttura metallica di smonto all’impianto dell’ascensore, da realizzarsi in corrispondenza del secondo piano dello stabile.
Nell’istanza si precisava che la realizzazione del ballatoio risultava indispensabile per il superamento della rampa di scale da parte di una condomina portatrice di handicap.
Essendo lo stabile vincolato, veniva acquisito anche il parere della Commissione edilizia comunale integrata che si esprimeva favorevole all’installazione dell’ascensore, ma contrario alla realizzazione del ballatoio. Parere confermato anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Napoli.
Nonostante il Comune avesse concesso l’autorizzazione solo per l’installazione dell’ascensore, con l’esplicita prescrizione di non realizzare anche il ballatoio, il condominio violava tale divieto mediante la realizzazione del manufatto.
Nel 1998 il condominio chiedeva il rilascio di un’autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del suddetto ballatoio e per l’installazione di un ulteriore ballatoio per un altro condomino portatore di handicap.
La Commissione edilizia comunale integrata si esprimeva in senso negativo sulle due richieste.
Il caso giunge presso il Consiglio di Stato.
Sentenza Consiglio di Stato
A detta dei giudizi di Palazzo Spada, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali; il Comune avrebbe potuto negare l’autorizzazione richiesta nella sola ipotesi in cui le opere in questione avessero arrecato grave e serio pregiudizio all’intero fabbricato.
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 13 del 1989, ai commi 4 e 5, si ha che:
4. L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
La norma è chiarissima e non consente una diversa interpretazione:
la relativa autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato precisando, inoltre, che il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
Nel caso in esame, il provvedimento di diniego di sanatoria non è supportato dalla specifica motivazione prevista dalla legge; si limita infatti a richiamare il parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia Beni Ambientali.
Nessuno degli atti posti direttamente o indirettamente a fondamento della motivazione dell’impugnato diniego di autorizzazione in sanatoria è sufficiente ad integrare lo specifico obbligo motivazionale di cui all’art. 4 della legge n. 13 del 1989, mancando in essi qualsiasi riferimento al grave e serio pregiudizio della sicurezza del fabbricato, necessario a giustificare l’eventuale determinazione negativa.
Il ricorso è pertanto respinto.
Clicca qui per scaricare la sentenza n. 355/2020

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