• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Resta aggiornato! Le notizie di BibLus direttamente nella tua casella di posta.
Immagine
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›

Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Per trasformare un appartamento in uno studio professionale serve il permesso di costruire!

Per trasformare un appartamento in uno studio professionale serve il permesso di costruire!

Il Consiglio di Stato con una importante sentenza chiarisce che per trasformare un appartamento in uno studio professionale serve il permesso di costruire, poiché incide sul carico urbanistico

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 29 Novembre 2018/2 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Catasto energetico Regione Campania-

Con la sentenza n. 6562/2018 il Consiglio di Stato chiarisce che per trasformare un’abitazione in studio professionale, anche senza lavori di edilizia, è necessario il permesso di costruire.

I fatti in breve

Un immobile romano nel 2009 era oggetto di ristrutturazione, al fine di trasformarlo da abitazione a studio di tre medici di base.

A seguito di accertamento della Polizia Municipale di Roma Capitale veniva emanato il provvedimento di immediata sospensione dei lavori, seguito da un’ingiunzione di ripristino della destinazione d’uso originaria, entrambi fondati sul rilievo che sarebbe stata mutata impropriamente la destinazione dell’immobile da unità abitativa a studio medico polispecialistico.

Veniva, quindi, proposto ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento di entrambi i provvedimenti, impugnando contestualmente anche l’art. 25, comma 15 NTA del nuovo Piano Regolatore Generale di Roma nella parte in cui, nella zona interessata limita al seminterrato ed al piano terra e al mezzanino, era prevista la possibilità di modificare la destinazione d’uso da abitazione ad altre funzioni.

Il quadro normativo in materia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel rigettare il ricorso, fondava la sua convinzione sulla base delle seguenti considerazioni:

  • art. 7, della legge regionale n. 2.7.1987, n. 36, prevede che “le modifiche di destinazione d’uso”, indipendentemente dalla circostanza che siano realizzati “con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposito permesso di costruire”;
  • art. 16 della legge regionale n.15 dell’11.8.2008, stabilisce ulteriormente che ove siano eseguiti “cambi di destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (…) in assenza di permesso di costruire” deve ingiungersi “al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere (…) alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi”;
  • l’art. 33 del D.P.R. n.380/2001, demanda proprio alle regioni la fissazione, con legge, dei mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività;
  • la norma di cui all’art. 22, del D.P.R. n.270/2000,secondo cui è consentito l’inserimento di ambienti da adibire a studio medico in un appartamento di civile abitazione, con locali dedicati, non sarebbe nella specie applicabile;

La Cassazione nel riordinare la normativa in materia, ricorda che:

  •  la legge n. 47/1985 all’art. 8 aveva stabilito la necessità di richiesta di concessione edilizia nei casi di mutamento della destinazione d’uso solo se connessa a variazione essenziali del progetto con conseguente variazione degli standard previsti dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968, dovendosi così ritenere non necessaria la richiesta di concessione nell’ipotesi di mutamento di destinazione non connessa con modifiche strutturali dell’immobile;
  • la legge n. 662/1996 all’art. 2, aveva riconosciuto alle Regioni la facoltà di poter applicare una disciplina uniforme agli interventi sia di carattere strutturale che funzionale, prevedendo la necessità di sottoporre a concessione edilizia i mutamenti d’uso maggiormente significativi, con maggiore impatto sull’assetto urbanistico territoriale ma limitando a semplice autorizzazione quelli realizzati nell’ambito di una medesima categoria funzionale;
  • il D.P.R. n. 270/2000, all’art. 22, ha poi stabilito in particolare che “lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate … Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati”;
  • il D.P.R. n. 380/2001, testo unico in materia edilizia, ha poi ulteriormente trattato la materia della destinazione d’uso e dei relativi cambiamenti, stabilendo all’art.3, comma 1°, lett. a) che “nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”  “costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: … gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino mutamenti della destinazione d’uso… il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”.

Da questa complessa e articolata normativa, anche in riferimento al caso di specie, secondo la Cassazione, può dedursi che:

il legislatore, dopo le prime incertezze, ha inteso sistemare razionalmente i casi di mutamento di destinazione che possano incidere sensibilmente sull’assetto del territorio, sottoponendone in generale la realizzazione al regime autorizzatorio o a quello semplificato della dichiarazione d’inizio attività.

La Cassazione ritiene che il cambio d’uso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, è soggetto a permesso di costruire, perché un immobile destinato ad attività professionale presuppone un traffico di persone e la necessità di servizi e, quindi, di “carico urbanistico” superiore a quello di una semplice abitazione.

Pertanto, il mutamento di destinazione d’uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all’ottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con l’ovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione d’uso che alteri il carico urbanistico, integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di vigilanza.

Soltanto il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire.

La sentenza

Nel caso specifico l’intervento pur essendo abusivo, dovrebbe secondo la Cassazione:

  • essere assoggettato alla specifica disciplina sanzionatoria in vigore al momento della sua realizzazione
  • tener conto anche che l’art. 25, delle N.T.A. del nuovo P.R.G. del Comune di Roma, ammette esplicitamente, “per i piani seminterrati, piani terra e mezzanini”, la possibilità di “cambio di destinazione d’uso da funzioni abitative ad altre funzioni” . Ne consegue che l’eventuale illecito avrebbe potuto tutt’al più essere circoscritto, ai fini sanzionatori, alla diversa e più lieve ipotesi dell’avvenuta collocazione dei locali adibiti a studio medico ai piani superiori, rispetto a quelli espressamente consentiti dallo strumento urbanistico, e ciò senza ovviamente pervenire alla più drastica sanzione della demolizione, ritenuta a torto legittima.

Pertanto accoglie il ricorso dei proprietari ed annulla i provvedimenti comunali.

Portrebbe interessarti anche:

  • “Cambio destinazione d’uso da C2  ad abitazione“
  • “Cambio destinazione d’uso da commerciale a residenziale“
  • “Cambio di destinazione d’uso senza opere“
  • “Cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione“
  • “Cambio categoria catastale“

Clicca qui per scaricare il testo della sentenza

Praticus-TA

In un solo software tutti i modelli per i titoli abilitativi in edilizia come CIL, CILA, SCIA e tanto altro

SCOPRI DI PIÙ

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sentenza-cassazione-titolo-edilizio-per-cambio-destinazione-uso/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

Irap e ingegneri chi paga

IRAP: i liberi professionisti la pagano ancora? E le associazioni professionali?

Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE)

Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità

piani-urbanistici

Piani urbanistici: cosa sono e come funzionano?

tettoie-pergolati-differenze-

Differenza tra pergolato e tettoia: definizioni, caratteristiche e titoli abilitativi

schema-decreto-autorizzazione-paesaggistica-semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere

titoli_abilitativi_

Titolo abilitativo: tipologie e caratteristiche

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. salvatore turrisi
    salvatore turrisi dice:
    30 Novembre 2018 en 16:17

    Il cambio di destinazione d’uso senza opere, da locale commerciale a studio professionale ha bisogno del Permesso di costruire ?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      30 Novembre 2018 en 17:22

      Ciao Salvatore,
      dipende tutto dal Regolamento Urbanistico Comunale (RUEC) e dalle norme di attuazione del PUC.
      In linea generale, come riportato nell’articolo e in base all’orientamento della giurisprudenza,
      il Permesso di Costruire è necessario per i cambi di destinazione d’uso senza opere solo quando si tratti di categorie urbanistiche non omogenee.
      Pertanto ti consiglio di chiedere all’Ufficio Tecnico del tuo Comune.
      Saluti, la redazione di BibLus

      Rispondi
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy