Cassazione: compenso professionale per incarico revocato prima dell’abrogazione dei minimi
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Compenso professionale per incarico antecedente l’abrogazione dei minimi professionali: la Cassazione precisa che le tariffe erano inderogabili e la maggiorazione del 25% andava riconosciuta
Il compenso professionale di un professionista per incarico un incarico affidato nel 1997 non può subire sconti per la sospensione dell’incarico per cause non a lui imputabili; inoltre, gli va riconosciuto il risarcimento dei maggiori danni (maggiorazione del 25%) prevista dal legge 143/1949 (tariffe per ingegneri e architetti).
Questo quanto precisato dalla sentenza 451/2020 della Corte di Cassazione .
La vicenda
Un architetto veniva incaricato nel 1997 della progettazione di un piano di lottizzazione per insediamenti produttivi; l’incarico veniva successivamente revocato a causa del cambio delle norme urbanistiche comunali.
Dal momento che il piano di lottizzazione non avrebbe potuto avere seguito a causa del cambio del piano urbanistico, il committente aveva revocato l’incarico al progettista che, nel frattempo, aveva già depositato il progetto presso i competenti uffici comunali (e precisamente solo due giorni dopo l’entrata in vigore delle nuove norme urbanistiche).
Il progetto non veniva, quindi, approvato in quanto non conforme alle nuove norme vigenti e nasceva così un contenzioso tra il progettista, che pretendeva il pagamento per le prestazioni svolte e per quelle sospese, e le società committenti, che lamentavano l’inadempimento e la non conformità del progetto.
La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva parzialmente il ricorso presentato dal professionista, riducendo le competenze professionali ad esso spettanti secondo i minimi tariffari in ragione dell’impossibilità di realizzazione del progetto di lottizzazione.
La Corte riconosceva una riduzione del 30% del compenso richiesto dall’architetto in virtù dell’impossibilità di realizzazione del progetto di lottizzazione. Escludeva, inoltre, il riconoscimento dell’aumento del 25% richiesto dal progettista in applicazione del legge 143/1949 per le prestazioni sospese, “consistenti nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori, in quanto si trattava di prestazioni che non erano state svolte dal professionista e non potevano essere svolte, in quanto il progetto non era conforme allo strumento urbanistico vigente“.
La sentenza della Cassazione
La decisione dei giudici di appello sul compenso professionale viene completamente ribaltata dai giudici della Corte di Cassazione.
Gli ermellini precisano che nel privato i minimi tariffari sono sempre inderogabili e che la maggiorazione del 25% va sempre riconosciuta al progettista, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell’incarico.
Ovviamente la sentenza fa riferimento ai fatti risalenti al 1997 (antecedenti l’abrogazione dei minimi).
La Corte delinea, innanzitutto, il confine tra incarichi pubblici e privati: i compensi per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti rese allo Stato e agli altri enti pubblici possono essere concordati (dl 65 del 1989, ex art. 4, comma 12 bis) in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari; nei rapporti tra privati, invece, l’onorario di architetti e ingegneri previsto dal dm 143/1949 non può subire sconti.
Il caso in esame tratta un rapporto contrattuale tra privati e, pertanto, è illegittimo il taglio del 30% rispetto ai minimi tariffari.
Per quanto riguarda, infine, la maggiorazione del 25% (indennità riconosciuta a ingegneri e architetti proprio per compensare il caso in cui non si riesca a realizzare il progetto ai sensi della legge n. 143/1949) è un principio che trova applicazione anche nell’ipotesi di recesso del committente.
La maggiorazione è dovuta, quindi, indipendentemente dallo svolgimento dell’attività, qualora il progetto e la direzione dei lavori, fossero previsti nell’incarico ed indipendentemente dai motivi della sospensione, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria.
Compensi professionali, l’evoluzione normativa e la situazione attuale
Il calcolo dei compensi professionali è da sempre un tema delicato: negli ultimi anni la normativa è cambiata più volte, modificando il ruolo delle tariffe e dei parametri per la determinazione degli onorari professionali.
Il decreto-legge “Bersani” n. 223/2006, all’art. 2, comma 1, lettera a) ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero-professionali ed intellettuali, l’obbligo di adottare tariffe fisse o minime. Il provvedimento ha dato per la prima volta il via libera alla possibilità di applicare onorari liberamente concordati tra il professionista ed il cliente.
Rappresentano un’eccezione al decreto Bersani i seguenti casi:
- liquidazione giudiziale degli onorari: il giudice può liquidare le spese di giudizio e i compensi professionali sulla base della tariffa professionale
- i lavori pubblici: le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per i servizi professionali.
Seguirono altri interventi legislativi a partire dal 2011, che si inquadravano nell’ottica di riformare gli ordinamenti professionali, fino a giungere al cosiddetto “decreto parametri”.
Il decreto parametri fu introdotto col dm 140/2012 (riforma dei compensi professionali). Fu poi la volta del dm 143/2013 che definiva i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.
Infine è arrivato il DM 17 giugno 2016, attuativo dell’art. 24, comma 8, del dlgs n. 50/2016 (nuovo Codice appalti).
Il nuovo Codice appalti, nella sua versione originaria, prevedeva la possibilità opzionale dell’utilizzo delle tabelle del suddetto Dm 17 giugno 2016; a seguito delle modifiche apportate dal dlgs 56/2017 (Correttivo Codice appalti) viene stabilito l’obbligo di utilizzo delle suddette tabelle per il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici.
Per un’analisi sui compensi professionali, si rinvia ad un apposito focus.
Clicca qui per scaricare la sentenza n. 451/2020

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