Agevolazioni prima casa e termini triennali per la revoca, attenzione in caso di vendita
I chiarimenti della Cassazione sul termine triennale per la revoca delle agevolazioni prima casa: i 3 anni decorrono dall’anno successivo alla vendita dell’immobile
Il termine triennale entro cui può avvenire la revoca delle agevolazioni prima casa, in caso di vendita dell’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto, non decorre dalla registrazione dell’atto di vendita, ma dalla fine dell’anno successivo all’alienazione dell’immobile agevolato.
I chiarimenti nella sentenza 20265/2018 della Corte di Cassazione che si è espressa circa la legittimità della revoca delle agevolazioni fiscali qualora l’avviso di liquidazione venga notificato oltre i termini di legge (3 anni).
La vicenda
Una contribuente aveva acquistato nel 2002 un’abitazione, usufruendo delle agevolazioni prima casa; con atto registrato il 4 agosto 2005 vendeva l’immobile senza, però, acquistare nessun’altra abitazione.
Il 5 dicembre 2008 l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro a seguito di decadenza dall’agevolazione “prima casa” per aver la ricorrente venduto a meno di 5 anni dall’acquisto, l’immobile per cui aveva fruito del beneficio prima casa.
In considerazione del fatto che l’avviso di liquidazione fosse stato notificato oltre i termini di legge, ossia dopo oltre 3 anni dalla vendita, la contribuente presentava ricorso presso la Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Siena e, successivamente, presso la Commissione tributaria regionale della Toscana.
Entrambe respingevano la richiesta della contribuente che presentava, quindi, ricorso in Cassazione.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento e le circolari n. 69 del 14 agosto 2002 e n. 38 del 12 agosto 2005 dell’Agenzia delle Entrate, precisa che il termine triennale per la revoca delle agevolazioni decorre
dalla registrazione dell’atto se il motivo della revoca deriva da una dichiarazione mendace resa in atto in merito alla non possidenza di altre abitazioni nello stesso comune, alla non titolarità di altri diritti immobiliari su abitazioni acquistati con le agevolazioni, al possesso della residenza nel comune in cui si trova l’immobile dallo spirare di 18 mesi dalla data dell’atto se la revoca delle agevolazioni è dovuta al mancato rispetto dell’obbligo di trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto
dallo spirare dell’anno successivo al trasferimento dell’immobile agevolato, se la revoca è dovuta alla vendita infraquinquennale dell’abitazione
Nel caso in esame, quindi, i giudici di Cassazione confermano la legittimità della revoca delle agevolazioni fiscali chiarendo che il termine triennale per la notifica dell’avviso di liquidazione relativo alla perdita delle agevolazioni fiscali iniziava a decorrere dopo un anno dalla vendita dell’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni e non dalla registrazione dell’atto di vendita dell’abitazione.
Questo perché la decadenza dell’agevolazione a seguito della vendita infraquinquennale dell’abitazione viene confermata soltanto se il contribuente non acquista, entro un anno dalla vendita, un altro fabbricato da adibire ad abitazione principale.
Pertanto, la causa di decadenza dalle agevolazioni non è il semplice trasferimento infraquinquennale dell’immobile, ma è il mancato riacquisto di altra abitazione entro un anno da tale alienazione.
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