responsabilita solidale e Pubbliche Amministrazioni

Responsabilità solidale negli appalti anche con le Pubbliche Amministrazioni?

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La Cassazione chiarisce che la responsabilità solidale tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori non è applicabile alle PA

Con la sentenza n. 19673/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito l’inapplicabilità del principio di responsabilità solidale negli appalti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Le PA non possono essere considerate responsabili delle inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori al pari degli appaltatori perché questo comporterebbe effetti economici non prevedibili, violando il principio generale della prevedibilità della spesa pubblica.

Il caso

Il caso in esame riguarda, in breve, un appalto per il servizio di pulizia presso il Palazzo Giustizia Minorile di Mestre: una dipendente della società cooperativa aggiudicataria aveva chiamato in causa il proprio datore di lavoro per la mancata retribuzione, unitamente al Ministero della Giustizia, in qualità di committente dell’appalto, per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze retributive, ferie e festività nonché mensilità aggiuntive.

Il Tribunale di Venezia accoglieva il ricorso della dipendente e condannava in solido la società cooperativa ed il Ministero al pagamento delle somme in favore della ricorrente. La decisione veniva, poi, confermata anche dalla Corte d’appello di Venezia.

Secondo la Corte territoriale l’art. 29 del dlgs 276/2003 non fa alcuna distinzione tra committenti privati e committenti pubblici e, quindi, annovera anche le PA tra i destinatari del regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29, con la conseguenza che gli enti pubblici sono al pari degli operatori privati, tenuti al rispetto del regime di solidarietà qualora avessero stipulato contratti di appalto a titolo di committenti.

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 29 dlgs 276/2003 – Appalto:

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonche’ per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

Il Ministero dell Giustizia presentava, quindi, ricorso in Cassazione; gli ermellini ribaltano quanto sentenziato dal Tribunale e accolgono il motivo di ricorso.

La decisione della Cassazione

La sentenza, ricordano i giudici, contrasta con l’orientamento dato in più occasioni dalla stessa Cassazione secondo cui, il riferimento nella vigente formulazione dell’art. 29 ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dall’associazione dei datori di lavoro, rende evidente la volontà del legislatore di escludere l’applicazione dell’articolo agli appalti stipulati dalla PA in quanto:

in contrasto con il principio generale in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non preventivamente preventivati e deliberati.

Infatti, conclude la sentenza:

vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza

 

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