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Interventi in zone vincolate: abuso edilizio anche in caso di manufatti interrati?

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Cassazione: gli interventi in zone vincolate, anche se non visibili, determinano un’alterazione dell’originario assetto dei luoghi e sono quindi abusivi

Con la sentenza n. 370/2020 la Corte di Cassazione torna sul dibattuto tema degli interventi in zone vincolate (vincolo paesaggistico) e a rischio sismico, realizzati senza il titolo edilizio necessario.

I fatti

Il caso in esame riguarda la realizzazione di manufatti interrati, o comunque sottratti alla vista, in un’area tutelata, ossia in una zona sottoposta al vincolo paesaggistico.

Si tratta di interventi eseguiti nel 2014 e relativi alla realizzazione di alcuni vani di utilizzo domestico (come cucina, lavanderia, magazzino) e di varia altezza (tra i 2,20 m e 2,50 m); tutti quasi interamente interrati e, per la parte fuori terra, comunque sottratti alla vista da un muro preesistente.

I proprietari vengono denunciati per l’aver realizzato tali manufatti, ricadenti in una zona vincolata (vincolo paesaggistico) e a rischio sismico, in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di altra comunicazione all’ufficio tecnico regionale.

Presentato ricorso, i proprietari lamentavano l’errore in cui sarebbero incorsi sia i giudici di primo grado che di appello, attribuendo visibilità esterna al manufatto in contrasto con quanto risultante dalla documentazione fotografica: gli interventi non sarebbero stati soggetti ad autorizzazione, in quanto la chiusura non ha arrecato pregiudizio al paesaggio perché sottratta alla vista da un più alto muro preesistente che li nasconde totalmente.

Di conseguenza, senza una vera e propria modifica visibile del paesaggio il reato non sussisterebbe o, al massimo, si tradurrebbe in una mera violazione formale del tutto irrilevante.

Conclusione della Cassazione

Anche il manufatto interrato che “non si vede” incide sulla modifica del paesaggio e, pertanto, se realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è abusivo e va punito quale reato edilizio. Questo quanto concluso dai giudici di Cassazione in merito al caso in esame.

La rilevanza, ai fini paesaggistici, dei manufatti interrati è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. 6 n. 3317 del 5/7/2017 Sez. 3, n. 24464 del 10/5/2007, lacobone ed altro, Rv. 236885 ed altre prec. tutte conformi) e dall’art. 3, lett. e1 del dpr n. 380\2001 che indica i manufatti fuori terra ed interrati tra gli interventi di nuova costruzione, unitamente all’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma già in essere, e soggetti, quindi, al rilascio del permesso di costruire.

Sono pertanto soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal Testo Unico, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

 

praticus-ta

Clicca qui per scaricare la sentenza n. 370/2020

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