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Home » Approfondimenti » Professioni tecniche e imprese edili » Il giudice deve motivare come ha calcolato il compenso del CTU?

Il giudice deve motivare come ha calcolato il compenso del CTU?

Cassazione: la determinazione dei compensi CTU da parte del giudice non richiede una motivazione specifica, ma rientra nel suo potere discrezionale

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 14 Giugno 2018/0 Commenti/in Professioni tecniche e imprese edili /di
compensi CTU

La determinazione dei compensi spettanti al CTU, consulente tecnico di ufficio, nei procedimenti civili non richiede da parte del giudice una motivazione specifica in quanto rientra nell’esercizio del suo potere discrezionale.

A ribadire il principio è la Corte di cassazione, con l’ordinanza 8233/2018.

Indice

  • Il caso
  • Sentenza Cassazione

Il caso

Il caso riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro il decreto di liquidazione emesso da parte del giudice istruttore a favore di un consulente tecnico di ufficio, nominato nei procedimenti civili tra il ricorrente e l’altro cittadino, per la somma complessiva di 5.064,37 euro per onorario, indennità e spese documentate.

La perizia aveva ad oggetto la stima di diverse unità immobiliari, facenti parte di due distinti immobili ubicati nel Comune Lagonegro, nonché un fabbricato in costruzione. Pertanto, in considerazione della loro diversa ubicazione e struttura gli immobili oggetto di stima dovevano, quindi, considerarsi dotati di autonome caratteristiche valutative. Da qui la necessità da parte del CTU di procedere a 3 diverse stime e riconoscere l’importo massimo in ragione dell’oggetto e del valore della controversia, della natura e dell’importanza dei compiti di accertamento in fatto e di valutazione, del tempo e dell’impegno profusi dall’ausiliare, nonché per la complessità dell’incarico svolto.

Il ricorrente lamentava, invece, che nonostante la prestazione non presentasse alcuna difficoltà e l’elaborato non brilli per completezza né per pregio, il tribunale aveva applicato i massimi tariffari per la determinazione del compenso, enunciando le ragioni che astrattamente lo avrebbero consentito ma senza motivarle.

Il tribunale di Lagonegro accoglie il ricorso proposto contro il decreto di liquidazione evidenziando che il decreto impugnato si limita a liquidare le competenze del consulente tecnico d’ufficio in conformità di quanto richiesto, privo di motivazione in ordine ai parametri di liquidazione applicati e che la consulenza espletata consiste nella stima di immobili ai sensi degli artt. 49 ss del D.P.R. 115 del 2002 e dall’art. 4, comma 1°, della I. 319 del 1980 e dell’art. 13 del D.M. 30/5/2002.

In particolare, se l’incarico conferito al consulente ha ad oggetto la determinazione di una serie di immobili aventi caratteristiche analoghe o uguali, la liquidazione del compenso deve essere determinata cumulando le somme stimate (art. 13); qualora, invece, si tratta di una pluralità di immobili diversi tra loro, l’importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative.

Tuttavia, il tribunale ha ritenuto di compensare le spese del procedimento in base al principio  che “i vizi riscontrati nell’atto impugnato non sono imputabili a parte resistente, bensì sono frutto di valutazioni discrezionali dell’autorità che lo emanato”.

Il ricorrente chiede, quindi, la cassazione dell’ordinanza che liquida il compenso al consulente; il CTU resiste con controricorso.

Sentenza Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, in quanto il provvedimento impugnato ha di fatto concretamente valutato le difficoltà, il tempo e l’impegno profusi dal consulente nella redazione della relazione peritale nonché la sua complessità ed ha, in relazione a ciò, determinato il compenso ritenendo implicitamente che la relazione stessa avesse corrisposto ai quesiti posti. 

Infatti , in base all’orientamento della Corte:

nel procedimento di opposizione al decreto che liquida il compenso al consulente, il giudice deve accertare se l’opera svolta dall’ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli dal giudice che conferì l’incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso (Cass. n. 7294 del 2013).

Gli ermellini hanno confermato, inoltre, il principio secondo il quale, in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici:

La determinazione degli onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico-giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione (Cass. n. 27126 del 2014).

 

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Clicca qui per scaricare l’ordinanza 8233/2018

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