Collaudo statico e strutture in legno

Collaudo statico: non è obbligatorio per le strutture in legno

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La Cassazione ribadisce che non è applicabile alle strutture in legno la normativa in materia di collaudo statico per strutture in cemento armato

Con la sentenza n. 25178/2019 della Cassazione si ribadisce che devono essere escluse dall’obbligo di collaudo, e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica, tra cui ovviamente le strutture in legno.

I fatti in breve

Il proprietario/committente di un immobile viene condannato dal Tribunale di Rimini per aver consentito l’utilizzo come pubblico esercizio di un manufatto realizzato in aderenza al fabbricato principale, avente dimensioni totali di 94 m² con struttura portante in travi di legno e copertura con telo impermeabile, chiusa lateralmente con infissi di alluminio, plastica e vetri. Gli viene contestato di avere utilizzato l’opera prima del rilascio del certificato di collaudo in contrasto quindi con l’art. 75, dpr n. 380/2001.

Viene quindi proposto ricorso in Cassazione, da parte del proprietario, sottolineando che:

l’art. 75 prevede il collaudo per le opere di cui all’art. 53, d.P.R. 380/2001, che possono comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in cemento armato o con struttura metallica. Non tutti i manufatti pertanto necessitano del collaudo, ma solo quelli in cemento armato o con struttura metallica che possono interessare la pubblica incolumità. Il giudice invece rileva l’obbligo del collaudo dalla superficie e dall’aumento di peso per la struttura, senza motivare o compiere accertamenti in proposito

La decisione della Cassazione

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso ed annullare la condanna del Tribunale di Rimini, ribadisce che:

Il collaudo previsto dall’art. 75, d.P.R. 380/2001 è relativo alle sole strutture in conglomerato cementizio armato (normale o precompresso) o in metallo, di cui agli art. 53 e 64 d.P.R. 380/2001.

Devono escludersi quindi dall’obbligo di collaudo e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica («Sono escluse dall’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un’unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto» Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201).

Nel caso in giudizio è evidente che la struttura è in legno, con copertura a tenda e con delimitazione lateralmente con finestre in alluminio vetro e plastica; non ci sono pertanto i presupposti per l’applicazione della normativa sul cemento armato e del collaudo dell’opera.

 


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1 commento
  1. Stefano Pasquon
    Stefano Pasquon dice:

    Mi domando se hanno senso i titoli del dPR 380/01 perché non chiamare il 65 Deposito Strutturale e basta.
    Anche perché chi mi spiega come si concludono le opere di cui al nuovissimo Comma 1 del 65 :
    “ Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. “ Logico pensare che il 53 e successivi non hanno più alcun senso se ricondotti solo a c.a e acciaio col comma 1 del 65.

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