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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Autorizzazione paesaggistica e PdC: costituiscono atti di assenso autonomi?

Autorizzazione paesaggistica e PdC: costituiscono atti di assenso autonomi?

L'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire operano su piani diversi, la mancanza della prima non può annullare il titolo. Lo chiarisce il Tar Campania

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 23 Marzo 2023/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire come atti autonomi

Qualora la realizzazione di un manufatto edilizio fosse regolarmente autorizzato da un permesso di costruire senza l’autorizzazione paesaggistica, la mancanza di quest’ultima farebbe automaticamente decadere il primo? Domanda interessante, a cui ha risposto il Tar Campania con la sentenza n. 835/2023.

Ma prima di scoprire i chiarimenti del Tar Campania, è bene ricordare che la legge punisce severamente e penalmente chi deturpa i nostri tesori paesaggistici, abusando di questi con la creazione di manufatti edilizi non autorizzati! Un territorio prezioso come il nostro ricco di memorie storiche, di tradizioni, dei paesaggi più svariati ed incantevoli va, quindi, adeguatamente protetto e salvaguardato. Oggi però puoi disporre di un valido aiuto con il software relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, in pochi minuti ed in maniera guidata, la documentazione per:

  • l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 (norma nazionale) e quella per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
  • l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell’allegato B di cui al D.P.R. 31/2017.

Il caso di un fabbricato autorizzato dal titolo edilizio ma privo di autorizzazione paesaggistica

I proprietari di un fabbricato residenziale dotato di regolare concessione edilizia (1989-90) e ubicato all’interno del perimetro urbano in area di espansione edilizia, al fine di installare pannelli solari sul manto di copertura del fabbricato, di sostituire infissi e realizzare un cappotto termico chiedevano (2022) al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Ma la Soprintendenza esprimeva parere negativo:

  • preso atto che la realizzazione dell’immobile era stata assentita con regolare Concessione Edilizia (oggi permesso di costruire) rilasciata dal Comune in assenza di autorizzazione paesaggistica;
  • considerato che l’autorizzazione paesaggistica costituisce, ai sensi del comma 4 dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio,

per cui la Soprintendenza concludeva che:

la carenza dell’autorizzazione paesaggistica produce, ipso facto, la caducazione del titolo edilizio.

I proprietari facevano ricorso al Tar, rispondevano che al momento del rilascio del permesso di costruire non gravava sull’area alcun vincolo paesaggistico.

Il Tar Campania sull’autonomia del permesso di costruire dall’autorizzazione paesaggistica anche se uniti dal comune fine di salvaguardia del territorio e della sua ordinata pianificazione

I giudici del Tar fanno notare che in realtà il parere negativo della Soprintendenza muove ed è giustificato dall’assunto che il territorio comunale sia stato sottoposto a vincolo paesaggistico con D.M. 28 marzo 1985 e che, pertanto, già all’epoca del rilascio della suddetta concessione edilizia fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

Con tale D.M. si è inteso, quindi, adottare misure temporanee per la conservazione dello stato dei luoghi nel frattempo di adozione di un piano territoriale paesistico da parte della Regione.

Per cui il ricorso deve ritenersi respinto.

Ma i giudici, a chiusura della sentenza, fanno una importante quanto interessante precisazione:

Per completezza […] si osserva che, come correttamente rimarcato in ricorso, non è altrettanto corretta l’affermazione della Soprintendenza secondo cui “la carenza dell’autorizzazione paesaggistica produce ipso facto la caducazione del titolo edilizio”, dal momento che – per costante giurisprudenza – “I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti”.

Ne deriva che:

  • il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo (CdS 5327/2015, vedasi anche CdS 5273/2013: “la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all’esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia”);
  • il fatto che siano stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato.

Tale autonomia trova attualmente espresso riconoscimento nell’art. 146 co. 4, D.Lgs. n. 42/2004: “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.”

Rimaniamo in attesa di eventuale ricorso al Consiglio di Stato per il giudizio definitivo.

Per la redazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata posso consigliarti il software Relazione Paesaggistica che ti consentirà di ottenere, con risparmio di tempo ed in maniera guidata, la documentazione appropriata.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

  • “Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere“
  • “Cos’è l’autorizzazione paesaggistica ordinaria?“
  • “Permesso di costruire senza autorizzazione paesaggistica: è valido?“
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Download Gratuito Tar Campania - sentenza n. 835/2023 (autorizzazione paesaggistica e PdC come atti di assenso autonomi)

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Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata semplice e veloce

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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