Denuncia, certificazione medica e comunicazione di infortunio: obblighi, differenze, procedure
Quali sono gli adempimenti e gli obblighi in caso di infortunio sul lavoro? Quando basta la comunicazione di infortunio all'INAIL e quando invece è obbligatoria la denuncia di infortunio?
Gli adempimenti in caso di infortunio sul lavoro sono disciplinati dal D.P.R. 1124/195 (art. 53 – Denuncia a fini assicurativi) e dal D.Lgs. 81/2018 (Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente).
Per attivare la copertura assicurativa dell’evento il datore di lavoro è obbligato ad inviare l’apposita denuncia di infortunio all’INAIL; in altre ipotesi è sufficiente la comunicazione di infortunio.
In questo articoli trovi una rapida guida delle norme da osservare, premettendo che per infortunio sul lavoro si intende un evento che abbia avuto conseguenze tali sul lavoratore determinando una inabilità temporanea assoluta da comportare astensione dal lavoro.
Per evitare incidenti e infortuni sul lavori imprese, datori di lavoro e responsabili della sicurezza devono definire strategie efficaci di valutazione e prevenzione dei rischi. Non possono fare a meno di software professionali per gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro e programmi specifici per elaborare accurati piani di sicurezza nei cantieri edili.
Indice
- Denuncia di infortunio di lavoro: quando è obbligatoria, quali i tempi?
- Quando è obbligatorio inviare il certificato medico?
- Come si invia il certificato medico all’INAIL?
- Quali sanzioni sono previste per omessa denuncia di infortunio?
- Infortunio sul lavoro: qual è la copertura economica INAIL?
- Comunicazione di infortunio a fini statistici
- Differenza tra denuncia e comunicazione di infortunio
- Gli applicativi INAIL per la comunicazione e la denuncia di infortunio
- Denuncia delle malattie professionali
Denuncia di infortunio di lavoro: quando è obbligatoria, quali i tempi?
L’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 obbliga il datore di lavoro a denunciare all’INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni (escluso quello dell’infortunio), indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilita’.
La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere fatta entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. In caso di di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità previste.
L’art. 54 del D.P.R. 1124/1965 obbligava il datore di lavoro, nel termine di 2 giorni, di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. Con l’invio telematico della denuncia di infortunio, dal 2016 il precedente obbligo del datore di lavoro di denunciare l’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza è assolto dall’Inail.
Entro quattro giorni dal momento in cui i dati sono disponibili, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.
Il servizio online “Denuncia/comunicazione di infortunio” consente all’utente registrato ai Servizi Online Inail la compilazione e l’invio tramite canale telematico di tutti i dati necessari all’Istituto per avviare e istruire la pratica:
- dati del lavoratore;
- informazioni sul datore di lavoro;
- descrizione dell’infortunio e dati del certificato medico;
- eventuali testimoni;
- dettagli dei veicoli a motore coinvolti;
- dati retributivi.
La denuncia/comunicazione di infortunio telematica è, al momento, disponibile per gli infortuni occorsi a lavoratori dei settori:
- Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di rapporto assicurativo con l’Istituto (Gestione IASPA);
- Amministrazioni Statali e studenti delle scuole pubbliche, destinatari della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in Gestione per Conto dello Stato (Gestione per conto dello Stato).
- Marittimo
- Agricoltura
Il servizio telematico non è ancora attivo per gli infortuni occorsi a:
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali;
- lavoratori occasionali di datori di lavoro privati cittadini
Per quest’ultime categorie di utenti infortunati il datore di lavoro dovrà inviare la denunciacomunicazione esclusivamente tramite PEC, ad eccezione del datore di lavoro persona fisica (ad esempio un privato cittadino che assume una colf o badante) che potrà inviare la denuncia con le modalità ordinarie (raccomandata AR, fax, di persona allo sportello Lavoratori oppure tramite PEC).
E’ prevista anche la modalità di invio in cooperazione applicativa, riservata alle aziende che hanno sottoscritto con l’Istituto un apposito accordo/convenzione per l’invio telematico delle denunce, attraverso una specifica piattaforma informatica a disposizione nei loro sistemi interni.
E’ consentito anche l’invio offline della Denuncia/Comunicazione tramite upload del file in formato XML, contenente i dati richiesti secondo l’XML-Schema fornito dall’Istituto. Il file
potrà contenere una sola Denuncia/Comunicazione di infortunio.
La Denuncia/comunicazione di infortunio consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione (12 ottobre 2017).
Quando è obbligatorio inviare il certificato medico?
Soltanto i datori di lavoro che utilizzano la procedura di inoltro telematico della denuncia di infortunio sono esonerati dall’obbligo di inoltro contestuale del relativo certificato medico.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà trasmetterlo solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
Il certificato, inviato in modalità onoff line dal medico esterno, è consultabile interamente dal datore di lavoro attraverso il servizio “Ricerca certificati medici”, disponibile all’interno dell’applicativo denunciacomunicazione di infortunio.
Nel caso in cui il medico non provveda all’inoltro telematico, ma utilizzi il modello cartaceo, il lavoratoreinfortunato dovrà consegnare il certificato al suo datore di lavoro.
Il certificato dovrà essere completo della diagnosi, oltre che della prognosi, per poter permettere al datore di lavoro la corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti connessi obbligatori per legge.
Come si invia il certificato medico all’INAIL?
Sono previste tre modalità: servizio online, invio offline tramite file e cooperazione applicativa/interoperabilità.
Dal 13 maggio 2026 è operativa una versione semplificata del servizio INAIL per la compilazione e l’invio dei certificati medici di infortunio.
L’intervento punta a rendere più agevole la redazione del certificato da parte dei medici, attraverso una revisione complessiva dei dati richiesti e delle modalità di compilazione.
In particolare, l’Istituto ha previsto la riduzione dei campi obbligatori, l’eliminazione di quelli non essenziali, la razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato e l’introduzione dell’obbligo di indicare almeno un recapito di contatto del lavoratore, utile per facilitare le comunicazioni legate alla pratica.
L’INAL ha fornito maggiori dettagli sulla semplificazione con la Circolare n. 23 dell'11 maggio 2026.
Inoltre, con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito importanti chiarimenti (validi anche nei casi di malattia professionale) sulle modalità di gestione dei certificati medici per infortunio sul lavoro, precisando le regole per la trasmissione telematica, la chiusura dell’inabilità e le procedure per la ripresa (anche anticipata) dell’attività lavorativa.
Certificazione medica iniziale e telematica: il Modello 1SS
La certificazione medica per infortunio sul lavoro deve essere inviata telematicamente all’INAIL da un qualsiasi medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore. La procedura si avvale del Modello 1SS, il quale permette di classificare il certificato secondo quattro opzioni operative: primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea.
Tuttavia, l’INAIL precisa che questa classificazione ha una mera utilità pratica interna e non modifica la validità giuridica dell’attestazione. Già dal primo certificato devono essere obbligatoriamente indicati:
- la diagnosi;
- la prognosi di inabilità assoluta al lavoro;
- il periodo di riferimento;
- l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
Ripresa del lavoro a fine prognosi: addio all’obbligo del “definitivo”
Se l’ultimo certificato coincide con la data di fine prognosi, il lavoratore può riprendere l’attività senza dover produrre un ulteriore “certificato definitivo”. L’ultimo giorno di prognosi certificato coinciderà in automatico con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta.
In prossimità della scadenza, qualora non pervenga un nuovo certificato continuativo, al fine di non bloccare le prestazioni assistenziali, l’INAIL provvede a chiudere d’ufficio la pratica di inabilità in procedura entro 15 giorni.
Resta comunque fermo il diritto del lavoratore o dell’INAIL stesso di richiedere accertamenti medico-legali per il rilascio di un certificato finale o di prolungamento, usufruendo all’occorrenza degli strumenti della sanità digitale (telemedicina).
Come funziona il rientro anticipato?
Cosa succede se un lavoratore si sente in grado di rientrare in azienda prima della scadenza della prognosi?
La ripresa anticipata del lavoro non può avvenire in maniera spontanea senza tutela medica. Il dipendente potrà essere riammesso in servizio esclusivamente previa presentazione di un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria, anticipandone la scadenza.
Tale certificato può essere prodotto da qualunque medico, non necessariamente l’INAIL.
Sorveglianza sanitaria e malattie professionali
Come di consueto in materia di sicurezza (Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs. 81/08, art. 41), per valutare l’idoneità alla mansione specifica al rientro a lavoro, spetta al Medico Competente aziendale attivare l’eventuale sorveglianza sanitaria.
Quali sanzioni sono previste per omessa denuncia di infortunio?
Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, c. 8, e 2, D.M. 29/05/2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.
Infortunio sul lavoro: qual è la copertura economica INAIL?
La copertura economica a carico dell’INAIL è garantita dal quarto giorno di assenza, a partire dal quale scatta l’obbligo di invio della denuncia di infortunio.
Datore di lavoro | INAIL | |
| Giorno dell’evento | 100% del guadagno medio giornaliero | – |
| Dal primo al terzo giorno successivi l’evento (carenza) | 60% del guadagno medio giornaliero | – |
| Dal quarto al novantesimo giorno | – | 60% della retribuzione media giornaliera (RMG) dei quindici giorni immediatamente precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale |
| Dal novantunesimo giorno | – | 75% della retribuzione media giornaliera dei quindici giorni immediatamente precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale |
Quali obblighi ha il lavoratore in caso di infortunio di lavoro
Il lavoratore ha l’obbligo:
- di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio;
- di comunicare subito al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi) e dei certificati successivi.
Quali obblighi ha il medico in caso di infortunio di lavoro
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
Comunicazione di infortunio a fini statistici
Il D.Lgs. 81/2028 prevede all’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) obbliga il datore di lavoro e i dirigenti a comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Il servizio online è disponibile al datore di lavoro registrato ai Servizi Online Inail, dopo autenticazione, e consente di inserire tutti i dati necessari all’Istituto per archiviare la pratica (i dati del datore di lavoro, i dati personali e lavorativi del proprio dipendente, la descrizione dell’infortunio, i dati del certificato medico).
inail.it/comunicazione-infortunio
L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio.
Differenza tra denuncia e comunicazione di infortunio
L’obbligo di denuncia di infortunio si applica agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (escluso il giorno dell’infortunio).
La comunicazione riguarda gli infortuni sul lavoro con prognosi inferiore o uguale a tre giorni, o in alcuni casi, anche infortuni con prognosi superiore a tre giorni, ma per lavoratori non assicurati INAIL.
L’obbligo di comunicazione è un adempimento con finalità principalmente statistiche e informative e contiene un numero di dati inferiore rispetto alla denuncia; in particolare, non vengono forniti i dati retributivi del lavoratore poiché per gli infortuni oggetto della comunicati non è prevista la copertura economica dell’INAIL.
Sia la denuncia che la comunicazione di infortunio vanno trasmesse all’INAIL con le stesse modalità telematiche.
Gli applicativi INAIL per la comunicazione e la denuncia di infortunio
Dal 16 maggio 2025 è disponibile sul sito dell’INAIL la versione aggiornata degli applicativi “Comunicazione di infortunio” e “Denuncia/Comunicazione di infortunio” che contiene un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.
L’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere” è finalizzato anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
Per l’inoltro di comunicazioni e denunce/comunicazioni in modalità offline o in cooperazione applicativa è necessario che gli utenti interessati adeguino i propri sistemi entro il 15 maggio 2025.
Le cronologie delle versioni, contenenti i dettagli delle modifiche e le documentazioni tecniche aggiornate per l’invio offline dei due adempimenti citati, sono disponibili seguendo i percorsi:
- Home > Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio
- Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio
Le documentazioni tecniche aggiornate dei due servizi in cooperazione applicativa sono state comunicate alle aziende che utilizzano tale modalità di trasmissione.
Denuncia delle malattie professionali
Il lavoratore ha l’obbligo:
- di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia;
- di comunicare al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico (numero identificativo, data di rilascio) e dei certificati successivi.
Il datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso, ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail (inail.it/datore-di-lavoro), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio) la denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi.
Il datore di lavoro che provveda alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica è sollevato dall’onere di invio contestuale del certificato medico; l’Inail deve richiederne l’invio al datore di lavoro nella sola ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore.
In caso di lavoratori cessati dal servizio o ex dipendenti di aziende cessate è consentita la trasmissione via PEC del modulo 101 Prest. da parte dei datori di lavoro che si trovino nella impossibilità di fornire le informazioni, entro i termini previsti. Il servizio online è disponibile al datore di lavoro registrato ai Servizi Online Inail, dopo autenticazione, e consente di inserire tutti i dati necessari all’Istituto per avviare e istruire la pratica (i dati del datore di lavoro, i dati personali e lavorativi del proprio dipendente, la descrizione della malattia e i dati del certificato medico).
I certificati medici di infortunio e di malattia professionale pervengono telematicamente all’INAIL. Il datore di lavoro può consultare i dati del certificato medico utilizzando il servizio online “Ricerca certificati medici” effettuandone la ricerca tramite i suddetti riferimenti.
inail.it/ricerca-certificati-medici

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/semplificazioni-per-la-denuncia-di-infortunio-all-inail/


