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Secondo il Tar Campania il permesso di costruire non decade automaticamente se non iniziano i lavori

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Per il Tar Campania un permesso di costruire, in caso di mancato avvio lavori, è sempre valido in assenza di un provvedimento formale del Comune

Il Tar Campania, con la sentenza n. 1322/2020, sostiene che in caso di mancato avvio dei lavori previsti da un permesso di costruire entro la scadenza dei tempi prescritti dal rilascio, il permesso non può considerarsi automaticamente decaduto se non sia intervenuto il Comune con un provvedimento formale.

Il caso

Un privato richiedeva un permesso di costruire per un ampliamento in orizzontale e in verticale del proprio immobile. Con una richiesta successiva, il proprietario otteneva un nuovo permesso di costruire in variante alla prima concessione.

Una società immobiliare, proprietaria di un fondo confinante, faceva quindi ricorso al Tar impugnando entrambi i permessi di costruire con la richiesta di annullamento degli stessi.

La motivazione addotta dalla società ricorrente era l’avvenuta decadenza del primo permesso di costruire a causa del mancato avvio dei lavori entro l’anno di rilascio e, quindi, della consequenziale invalidità anche del permesso di costruire in variante in corso d’opera.

La sentenza del Tar Campania

Secondo un ormai comprovato orientamento giurisprudenziale, i Giudici affermano che:

Il permesso di costruire […] non poteva considerarsi decaduto per asserito omesso inizio dei lavori entro l’anno dal suo rilascio, dal momento che non era intervenuto alcun provvedimento dell’amministrazione comunale significativo in tal senso.

Infatti, viene precisato nella sentenza che la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato.

L’effetto di decadenza del permesso di costruire, secondo i Giudici, “presuppone, a garanzia degli interessi privati coinvolti, un atto di accertamento di un effetto legale che si riconnette al manifestarsi dei presupposti normativi“. Si tratterebbe quindi di una intermediazione provvedimentale in assenza della quale il titolo edilizio dovrà continuare ad essere considerato assolutamente valido.

Per tale motivo il ricorso è stato respinto.

Testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) e decadenza del PdC

Di seguito riportiamo, a prescindere da quanto stabilito dal Tar Campania, quanto effettivamente previsto dal testo unico sull’edilizia.

In particolare, il dpr 380/2001, all’art. 15 definisce l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire.

Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

Inoltre, il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Di seguito sono disponibili i link al download della sentenza e del dpr 380/2001.

 

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

Clicca qui per scaricare il testo unico dell’edilizia

 

praticus-ta

 

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