Il Fisco risponde: è possibile perfezionare la pratica dello sconto in fattura in difetto di uno degli adempimenti con una successiva integrazione
Nuovi chiarimenti sul Superbonus arrivano dall’Agenzia delle Entrate. L’opzione dello sconto in fattura è l’argomento caldissimo della recente risposta n. 581/2022 del Fisco all’interpello di un contribuente.
Gli istanti hanno affidato il loro immobile ad una società per l’esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficientamento energetica dell’unità immobiliare con l’agevolazione Superbonus 110%.
Essi specificano che il prestatore, a fronte dell’esecuzione di una parte dei lavori, emetteva una fattura a titolo di acconto nel 2021. Nella fattura, il prestatore riportava nella sezione ”note” la dicitura ”sconto in fattura (art. 121 del dl 34/2020 e ss.) per cessione del credito da committente. L’importo dovuto era pertanto indicato come pari a zero, come effetto dell’applicazione dello sconto.
Ma al momento della predisposizione del visto di conformità (2022), quale elemento fattuale indispensabile per poter esercitare l’opzione dello sconto in fattura in relazione ad una fattura emessa nel 2021, il professionista incaricato dal prestatore si accorgeva della mancanza dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3ter dell’articolo 14 del dl n. 63 del 2013.
Conseguentemente, il professionista si trovava nell’impossibilità di rilasciare il visto di conformità, per cui a seguito di confronto tra il prestatore ed il tecnico incaricato per asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese, ci si era accordati di voler rilasciare l’asseverazione solamente a conclusione dei lavori.
Pertanto, dato il mancato invio della ”Comunicazione” entro il termine del 29 aprile 2022, l’iter procedurale dello sconto in fattura non risulta perfezionato, con la conseguente inefficacia dell’opzione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, chiedono quali strumenti sono previsti per disciplinare e/o ”sanare” le inadempienze.
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L’Agenzia ricorda che anche nel caso di opzione per l’utilizzo dell’agevolazione nella forma dello ”sconto in fattura” o della ”cessione del credito”, ai fini della imputazione delle spese, occorre fare riferimento alle spese sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate.
Affinché l’opzione per lo ”sconto in fattura” o per la ”cessione del credito” risulti perfezionata:
Al riguardo, è espressamente previsto che il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In altre parole, l’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con le modalità descritte.
Nel caso in esame con la risposta ad interpello n. 385 del 20 luglio 2022, si è avuto modo di chiarire che non sussistono le condizioni (art. 26 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633) per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile pari al corrispettivo pattuito e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello ”sconto” (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).
Analogamente, non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall’articolo 26 del dpr n. 633 del 1972, per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura. La fattura, infatti, pur recando l’indicazione dello ”sconto” quale modalità di pagamento del corrispettivo riporta correttamente l’imponibile e l’IVA ad esso relativa, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello ”sconto”, sicché deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale.
In conclusione:
A tal riguardo, considerato che nell’asseverazione dei lavori effettuati viene indicato che sull’edificio sono stati effettuati sia lavori trainanti che lavori trainati, il Fisco richiama la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, laddove è stato chiarito che:
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Pertanto, dato che la fattura del 2021 comprende sia delle spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa relativa agli interventi trainati sarà sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti avvenuta a giugno del 2022, gli istanti avranno diritto a fruire del Superbonus e a cedere il relativo credito solo per gli interventi trainanti, mentre per gli interventi trainati potranno fruire delle detrazioni e cedere i relativi crediti sulla base delle altre disposizioni agevolative vigenti sull’edilizia.
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