SCIA per gli spettacoli dal vivo: come funziona il regime semplificato
Con il D.L. 201/2024 la SCIA con relazione antincendio diventa il titolo ordinario per gli spettacoli dal vivo fino a 2.000 spettatori. Le disposizioni della Legge di Semplificazione 2025
Dopo la proroga al 31 dicembre 2024 prevista dalla legge 18/2024 di conversione del Decreto Milleproroghe 2024, il regime semplificato in materia di realizzazione degli spettacoli dal vivo è stato reso definitivo e strutturale con il Decreto Cultura 2025 (D.L. 201/2024 recante “Misure urgenti in materia di cultura”).
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Indice
Spettacoli dal vivo con SCIA e relazione antincendio
Le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo sono state introdotte con l’art. 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 .
Nello specifico l’art. 38 bis del D.L. 73/2020 stabilisce che:
per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, le rassegne e i festival che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
Per effetto dell’art. 7, comma 2 D.L. 201/2024 a partire dal 1° gennaio 2025 è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche – incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative – che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori.
La SCIA, presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato.
La SCIA deve esplicitare:
- il numero massimo di spettatori;
- il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- l’orario della manifestazione.
Infine, la SCIA deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
La circolare Ministero dell’Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA, chiarendo che esso:
- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
Le misure della Legge Semplificazioni 2025
La Legge Semplificazioni 2025 interviene sull’iter semplificato nato durante il periodo pandemico e poi reso strutturale dal Dl Cultura dello scorso anno (Dl 201/2024) che consente – dal 1° gennaio 2025 – di organizzare, presentando una semplice Scia allo sportello per le attività produttive, le manifestazioni temporanee comprendenti spettacoli di teatro, di danza, concerti, festival e proiezioni cinematografiche, festival e rassegne, che si svolgono in un orario compreso tra le otto del mattino e l’una di notte del giorno seguente e destinati a non più di 2000 persone.
In pratica, ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi, è sostituito dalla Scia.
L’articolo 34, introdotto durante l’esame parlamentare, dispone che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) richiesta per l’organizzazione di spettacoli dal vivo:
- deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo
- deve essere corredata:
- dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
- da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
- dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
L’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.
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Modello SCIA editabile
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/scia-per-gli-spettacoli-dal-vivo-proroga-per-tutto-il-2024/


