SCIA Milano
Come si presenta la SCIA nel comune di Milano? Tutto ciò che devi sapere prima di inviare la segnalazione certificata di inizio attività
In questo articolo vedremo come si presenta la SCIA a Milano. La segnalazione certificata di inizio attività nel comune di Milano avviene esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma impresainungiorno.gov.it.
Prima di entrare nello specifico, ti ricordo che la SCIA è una relazione molto importante che racchiude tante responsabilità del tecnico che assevera la pratica. Per esser certo di non commettere errori, puoi utilizzare un software per titoli abilitativi in edilizia.
Ti ricordo che la SCIA è necessaria quando si hanno in programma lavori che intervengono sulle parti strutturali di un edificio (art. 22 dpr 380/2001). Deve essere accompagnata dalla relazione di un tecnico abilitato che ne asseveri:
La SCIA nel comune di Milano si presenta esclusivamente attraverso la piattaforma “impresainungiorno“, obbligo valido dal 28 settembre. La piattaforma è l’unico canale possibile per inviare la pratica al SUAP di Milano. Le pratiche di SCIA presentate in formato cartaceo non hanno nessuna valenza dal punto di vista giuridico e sono considerate inefficaci ed irricevibili. L’attività che nel frattempo fosse stata avviata, è sanzionabile.
L’impresa che deve presentare la SCIA può procedere in 2 modi:
Presentare la SCIA Milano è semplice. L’utente deve seguire pochi semplici passaggi:
Grazie ad un “sistema a semafori” si garantisce la corretta e completa compilazione: il sistema non consente di proseguire nel caso in cui non vengono compilati tutti i campi obbligatori o nel caso in cui non vengano allegati i documenti richiesti.
La SCIA Milano deve essere compilata e completa in ogni sua parte per agevolare il lavoro degli uffici preposti al controllo. La pratica deve essere corredata da:
La corretta compilazione del modello SCIA Milano e l’aggiunta di allegati servono a descrivere l’attività al meglio.
Ti ricordo che la presentazione della SCIA può avvenire anche lo stesso giorno in cui iniziano i lavori, non bisogna attendere autorizzazione da parte della p.a. Ciò non significa che l’ente non sia preposto al controllo, esso deve infatti accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati entro 60 giorni dal ricevimento della pratica.
Nel caso in cui vengano riscontrate informazioni mendaci, la pubblica amministrazione può adottare i dovuti provvedimenti e richiedere la conformazione dell’attività o, qualora non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività. L’imprenditore che ha dichiarato il falso può essere sanzionato.
Una volta inviata la pratica tramite il portale “impresainungiorno”, l’utente riceve in automatico la ricevuta che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5 commi 4 e 6 del dpr 160/2010. La ricevuta contiene anche il numero di protocollo attribuito alla pratica, pertanto non è necessaria nessun’altra comunicazione da parte del SUAP.
Dopo l’istruttoria da parte degli uffici competenti del SUAP e degli enti preposti al controllo la SCIA viene sottoposta al controllo di congruenza delle informazioni e dei relativi allegati.
L’utente che ha necessità di verificare a che punto è lo stato della pratica SCIA Milano, può accedere al portale “Impresainungiorno” ed accedere alle funzioni “scrivania” in mypage.
L’utente ha accesso ad una serie di funzioni:
In questo modo le operazioni effettuate dall’utente sono tracciate e i documenti relativi ad una stessa pratica sono situate tutte in un unico portale.
I diritti di segreteria per la SCIA Milano edilizia sono pari a 75€, importo valido dal 1 luglio 2022. Per le pratiche edilizie presentate attraverso il portale telematico, gli importi devono essere pagati solo ed esclusivamente all’interno del portale stesso, utilizzando PagoPa. Non è possibile allegare ricevute di pagamento effettuate con altre modalità.
Ai diritti di segreteria si devono aggiungere gli eventuali oneri di monetizzazione, il contributo di costruzione e l’importo relativo alla sanzione nel caso di SCIA “in sanatoria” o nel caso di SCIA “tardiva”.
Le sanzioni previste in assenza della SCIA o in difformità dalla SCIA sono definite dall’art. 37 del dpr 380/2001 e prevedono sanzioni pecuniarie pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 €.
Inoltre, sono previste sanzioni quando i lavori soggetti a SCIA sono già avviati o conclusi.
In particolare:
Per evitare di trovarti in situazioni spiacevoli, ti consiglio un software per titoli abilitativi in edilizia che mette a tua completa disposizione modelli unificati standardizzati da compilare grazie ad un input guidato: in questo modo non rischi di commettere errori. Potrai consegnare o inviare la documentazione corretta senza avere dubbi sulla compilazione e senza incappare in sanzioni amministrative.
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