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SCIA antincendio

SCIA antincendio: che cos’è, normativa, esempio, categorie di rischio, scadenza

La SCIA antincendio è la richiesta formale del titolare dell’attività ai vigili del fuoco: quando serve, normativa, come si presenta, esempio, 3 categorie di rischio, scadenza, rinnovo

SCIA antincendio significa “segnalazione certificata di inizio attività“. Normativa, esempio, categorie di rischio con elenco attività, scadenza. Il DPR 151/2011 (il nuovo regolamento della prevenzione incendi) ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti. Nel testo si trova un elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. A seconda della categoria a cui appartiene l’attività, la procedura è diversa: varia in base al grado di rischio (basso, medio, alto). Oltre alla SCIA si presenta una documentazione da far analizzare al comando dei vigili del fuoco.

Presentare una SCIA comporta dei rischi, basti pensare che l’intera responsabilità ricade sul titolare dell’attività e sul tecnico che ne certifica alcuni aspetti. Affidarsi ad un software antincendio integrato è la soluzione migliore per non sbagliare.

SCIA antincendio: che cos’è e quando serve

La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività e dimostra il rispetto delle norme antincendio secondo il dpr 151/2011. La richiesta per avere la SCIA antincendio serve ad una nuova attività oppure quando si stanno apportando delle modifiche. Un tecnico valuta se è obbligatorio presentare la SCIA oppure se basta semplicemente inviare la pratica al Suap (sportello unico delle attività produttive).

Quando è obbligatoria la SCIA antincendio? La normativa aggiornata e le 3 categorie di rischio

Stai aprendo una nuova attività o stai apportando delle modifiche? Devi presentare la SCIA. Il regolamento per la prevenzione degli incendi classifica le attività in tre macro-gruppi, seguendo il principio di proporzionalità.

Categoria A

La categoria A è include le attività a basso rischio di incendio con un limitato livello di complessità. Non è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai vigili del fuoco, i controlli sono effettuati a campione. Il titolare può richiedere il verbale della visita tecnica, dopo un eventuale sopralluogo. Le attività sono:

  • alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto;
  • istituti scolastici fino a 150 persone;
  • strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto, ambulatori fino a 1.000 mq;
  • locali adibiti a commercio fino a 600 mq;
  • aziende e uffici fino a 500 persone presenti;
  • autorimesse fino a 1.000 mq;
  • edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.

Categoria B

Nella categoria B rientrano le attività a medio rischio di incendio con un livello di complessità maggiore rispetto alla cat. A. È obbligatorio chiedere la valutazione del progetto, i sopralluoghi sono a campione proprio come accade nella cat. A. Le attività sono:

  • locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone;
  • strutture alberghiere, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, tra 50 e 100 posti letto;
  • istituti scolastici da 150 a 300 persone;
  • strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
  • ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1.000 mq;
  • locali adibiti al commercio, negozi, fiere, da 600 a 1.500 mq;
  • aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti;
  • edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.

Categoria C

Le attività che rientrano nella Categoria C sono ad alto rischio di incendio ad alto livello di complessità indipendentemente della presenza di una regola tecnica. In questo caso sono obbligatorie sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi dei vigili del fuoco. Il certificato di prevenzione incendi sarà rilasciato al termine dei controlli con esito positivo. Si può consultare l’elenco delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione del DPR 151/2011 ad elevato rischio di incendio. Le attività sono:

  • edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici d.Lgs. 42/2004;
  • teatri oltre le 100 persone;
  • alberghi e villaggi oltre 100 posti letto;
  • istituti scolastici oltre 300 persone;
  • strutture sanitarie oltre 100 posti letto;
  • locali per il commercio, negozi, fiere oltre 1.500 mq;
  • aziende e uffici oltre 800 persone presenti;
  • edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio.

Con il DPR 151/2011 cambiano anche i criteri per il sopralluogo di verifica: prima di questo regolamento tutte le attività chiedevano il parere di conformità ai vigili del fuoco (guida alle nuove regole antincendio).

 

SCIA antincendio

SCIA antincendio, categorie di rischio

Chi rilascia la SCIA antincendio?

Il comando dei vigili del fuoco rilascia la SCIA dopo aver visionato la conformità della documentazione presentata dal titolare dell’attività insieme alla SCIA stessa. Ci si può avvalere di un modello PDF da compilare.

Quali documenti servono per la SCIA? Come si presenta?

Alla SCIA (redatta secondo il mod. PIN2-2014) si allega una documentazione dettagliata:

  • asseverazione del tecnico in formato Cades redatta secondo il mod. PIN_2.1-2014-Asseverazione;
  • certificazione di resistenza al fuoco (fatta eccezione delle porte e degli elementi di chiusura secondo il mod. PIN 2.2-2012-Cert.REI a firma digitale di professionista antincendio in formato Cades);
  • documento che attesti la conformità del professionista antincendio sui prodotti impiegati alle prestazioni di sicurezza antincendi;
  • dichiarazione di conformità al DM 37/2008 dell’impresa installatrice degli impianti;
  • dichiarazione di conformità degli impianti non ricadenti nel DM 37/2008 rilasciata dall’impresa di installazione utilizzando il Mod. PIN 2.4-2012: DICH-IMP;
  • dichiarazione di rispondenza degli impianti realizzati senza progetto o non ricadenti nel DM 37/2008 da parte del professionista antincendio e utilizzando il Mod. PIN 2.5-2012: CERT-IMP.
Documenti SCIA antincendio

Documenti SCIA antincendio

Il comando dei vigili del fuoco procede poi alla verifica dell’intera documentazione. In caso di esito positivo il richiedente riceverà il titolo all’esercizio dell’attività. Dal giorno in cui si presenta la documentazione decorrono 60 gg durante i quali il comando può effettuare una visita di controllo a campione (cat. A e B).

Rinnovo SCIA antincendio scaduta

Il rinnovo periodico di conformità antincendio avviene ogni 5 o 10 anni (in base al tipo di attività), secondo l’art 4 del DPR 151/2011. Spetta al titolare dell’attività di cui allegato I del decreto farne richiesta. Con l’attestazione di rinnovo si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato in precedenza. Si dichiara, inoltre, di:

  • avere assolto agli obblighi gestionali, aver rispettato divieti, limitazioni e disposizioni in campo di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
  • aver mantenuto in stato di efficienza attrezzature, impianti, sistemi, dispositivi sempre ai fini della sicurezza antincendio.

Esiste già una soluzione integrata per la prevenzione incendi, un software antincendio completo. Si può affrontare in maniera unitaria la progettazione della prevenzione incendi. Hai tanti vantaggi: un ampio archivio di attività normate sempre aggiornate, un CAD per le tavole grafiche, puoi calcolare il carico incendi e fare la verifica REI.

SCIA antincendio, slide

Di seguito ti propongo le slide di sintesi sulla SCIA antincendio.

 

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