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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » SCIA alternativa al permesso di costruire: il modello PDF editabile 2026

SCIA alternativa al permesso di costruire: il modello PDF editabile 2026

La SCIA alternativa al permesso di costruire è un titolo abilitativo richiesto per specifici interventi. Ecco come e quando presentarla con il modello PDF editabile 2026 aggiornato al Salva Casa

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 2 Marzo 2026/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
SCIA-alternativa-al-PdC-superSCIA-2025

Il testo unico in materia edilizia, in base all’intervento da effettuare (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica), indica il titolo abilitativo necessario.

In alcuni casi occorre necessariamente il permesso di costruire (rilasciato dall’ente) in altri è possibile, invece, sostituirlo con una SCIA alternativa al permesso di costruire (anche conosciuta come Super SCIA), regolamentata dal D.P.R. 380/2001 (testo unico in materia di edilizia), art. 23.

Sono numerose le pratiche edilizie da gestire in ambito edilizio ed è fondamentale riuscire ad individuare in modo corretto il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare. Per questa ragione, ti consiglio subito di utilizzare un software per i titoli abilitativi che ti consente di avere a disposizione tutti i modelli di cui hai bisogno costantemente aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello.

Scopri cos’è la SCIA alternativa al permesso di costruire, quando presentarla, come funziona e scarica gratis il modello PDF editabile aggiornato al 2026.

Cos’è la SCIA alternativa al permesso di costruire (SuperSCIA)?

La SCIA alternativa al permesso di costruire, comunemente conosciuta come Super SCIA, è un titolo abilitativo da richiedere in alcuni casi specifici, dettagliati dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia).

Questo tipo di autorizzazione consente di avviare specifici interventi edilizi senza dover richiedere un permesso di costruire tradizionale, semplificando così il processo burocratico per determinate opere al fine di facilitare e accelerare il processo di autorizzazione per determinati lavori di ristrutturazione e nuova costruzione.

In particolare, occorre in caso di interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come:

  • variazioni alla volumetria e ai prospetti;
  • cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici;
  • cambio di sagoma degli edifici vincolati;
  • interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Quando si usa la SCIA alternativa al permesso di costruire?

La SCIA alternativa al permesso, come previsto dall’art. 23, può essere presentata per:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino:
    • modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A;
    • mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Chi presenta la SCIA alternativa al permesso di costruire?

La Super SCIA può essere presentata da:

  • il proprietario dell’immobile: chi possiede il diritto di proprietà sull’immobile interessato;
  • chi ha titolo: persone o enti che hanno ricevuto delega dal proprietario per presentare la segnalazione.

Quando presentare la SCIA alternativa al permesso di costruire?

Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività è tenuto a presentare la Super SCIA almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di appartenenza.

Per avviare i lavori tramite Super SCIA, è necessario seguire i successivi step:

  • presentare la richiesta presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune competente;
  • attendere 30 giorni dalla presentazione prima di iniziare i lavori: durante questo periodo, l’amministrazione comunale verifica la completezza della documentazione.

Ad ogni modo, è consigliabile consultare i regolamenti applicati nel Comune di interesse.

Come presentare la SCIA alternativa al PdC?

Per presentare la SCIA alternativa al Permesso di Costruire, è necessario trasmettere allo sportello unico una segnalazione certificata, accompagnata da una relazione tecnica dettagliata firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali richiesti.

La documentazione deve attestare che gli interventi da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, non in contrasto con quelli adottati, rispettano i regolamenti edilizi vigenti, nonché le norme in materia di sicurezza e igiene sanitaria.

Quando la legge richiede atti, pareri o verifiche da parte di enti specifici (esclusi i casi con vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici, culturali o di competenza statale su sicurezza, difesa, giustizia, immigrazione, fisco o normative UE), tali atti possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni redatte da tecnici abilitati. Queste devono essere allegate alla documentazione della SCIA, fermo restando il potere di controllo successivo da parte delle autorità competenti.

Dove presentare la SCIA alternativa al permesso di costruire?

La SCIA alternativa al permesso di costruire deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’intervento.

La modalità di presentazione è ormai quasi ovunque telematica, tramite il portale online del Comune competente, come previsto dalle normative attuali e dai regolamenti locali.

Qual è l’efficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire?

La SCIA in alternativa al permesso di costruire ha un massimo di efficacia pari a 3 anni dalla data di validità della stessa; la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. L’interessato è, comunque, tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

L’amministrazione comunale, nei 30 giorni che intercorrono tra la presentazione della pratica e l’inizio dei lavori dichiarato, ha il compito di esaminare la documentazione. Laddove venisse riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile del competente ufficio comunale può notificare l’ordine a non effettuare l’intervento previsto. In caso contrario, invece, una volta trascorsi i 30 giorni, subentra il silenzio-assenso e si può, quindi, procedere con i lavori.

Come si dimostra la validità della SCIA alternativa?

Il titolo abilitativo è dimostrato dalla copia della SCIA con:

  • data di ricezione;
  • elenco dei documenti presentati;
  • attestazione del professionista;
  • eventuali atti di assenso acquisiti.

È possibile prorogare la validità della SCIA alternativa al permesso di costruire?

Con la Legge 15/2025 (conversione del Decreto Milleproroghe 2025) è stata estesa da 30 a 36 mesi la proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori delle SCIA, comprese quelle alternative al permesso di costruire, purché presentate o formate entro il 31 dicembre 2024. Per beneficiare della proroga è obbligatorio inviare una comunicazione formale al Comune prima della scadenza originaria del titolo, dichiarando l’intenzione di usufruirne; in assenza di tale comunicazione, la proroga non è valida. Inoltre, i termini originari non devono essere già scaduti al momento della richiesta, e la SCIA non deve risultare in contrasto con eventuali strumenti urbanistici o vincoli sopraggiunti successivamente alla sua presentazione.

SCIA alternativa al PdC in breve

SCIA alternativa al PdC in breve

SCIA alternativa al permesso di costruire: modello PDF editabile 2026 da scaricare

Di seguito il modello PDF editabile della SCIA alternativa al permesso di costruire (Super SCIA) scaricabile gratuitamente.

Icona

Download Gratuito Modello SCIA alternativa al PdC (Super SCIA) editabile 2025

Per compilare in maniera facile e guidata il nuovo modello SCIA alternativa al PdC aggiornato, puoi utilizzare il software per i titoli abilitativi pronto con la modulistica unificata nazionale aggiornata al Salva Casa e prossimamente anche con i nuovi modelli regionali.

Modelli titoli abilitativi: software Praticus-TA

Modelli titoli abilitativi: software Praticus-TA

Com’è cambiata la SCIA alternativa al PdC con l’Accordo 2025?

L’Accordo del 27 marzo 2025 ha portato ad un aggiornamento della modulistica edilizia, inclusa la SCIA alternativa al PdC. Questo aggiornamento derivante dal Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024) mira a semplificare le procedure amministrative nel settore edilizio, rendendo più chiare le procedure per la richiesta di titoli edilizi e le dichiarazioni necessarie.

Nello specifico, al modulo di richiesta della SCIA al permesso di costruire nel quadro “qualificazione dell’intervento” si specifica se l’intervento comporta o meno il cambio di destinazione d’uso e se tale cambio è all’interno della stessa categoria funzionale o in categorie funzionali diverse.

Nella sezione “Regolarità urbanistica e precedenti edilizi” sono state aggiunte nuove categorie, come i titoli edilizi in sanatoria, specificando condono edilizio, permesso di costruire in sanatoria e SCIA in sanatoria. Inoltre, viene data maggiore importanza alla documentazione probante in assenza di titoli abilitativi, con riferimenti all’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 e si introduce una sezione dedicata alle sanzioni pecuniarie e alle relative ricevute di pagamento. Infine, si aggiunge una categoria specifica per le dichiarazioni di tolleranza edilizia, con riferimento agli articoli 34-bis e 34-ter.

Nella relazione tecnica di asseverazione nella sezione relativa alla tipologia di intervento è stata aggiunta una sezione dedicata alla specificazione del mutamento di destinazione d’uso distinguendo tra interventi che comportano o meno tale mutamento. Sono stati aggiunti quadri specifici per:

  • stato legittimo;
  • dichiarazione di tolleranze.
SCIA alternativa al PdC 2025

SCIA alternativa al PdC 2025

Nel quadro “Conformità igienico-sanitaria” sono previste le nuove indicazioni:

  • locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri ma uguale o superiore a 2,40 metri;
  • alloggi monostanza per una persona «con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 28 metri quadrati ma uguale o superiore a 20 metri quadrati;
  • alloggi monostanza «per due persone con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 38 metri quadrati ma uguale o superiore a 28 metri quadrati.

Infine, il “Quadro Riepilogativo della Documentazione” è stato riformulato includendo alcuni cambiamenti nei titoli e nei riferimenti normativi. Nel nuovo modello compaiono riferimenti specifici alle sanzioni edilizie e alla regolarità dell’immobile, come la “ricevuta di pagamento della sanzione” e la “documentazione probante la regolarità edilizia”.

Quanto costa una SCIA alternativa al permesso di costruire?

La presentazione della superSCIA è soggetta al pagamento di:

  • diritti di segreteria e di istruttoria, per il deposito della pratica;
  • contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), se previsto;
  • eventuali spese professionali del tecnico abilitato che provvederà a redigere la documentazione.

Per il corretto calcolo dei compensi professionali, ti suggerisco il software per il calcolo parcelle che facilita il calcolo delle tariffe in base alla tipologia di prestazione, tenendo sempre conto della qualità e della complessità del lavoro eseguito.

Cos’è e quando presentare il certificato di collaudo finale?

Una volta ultimato l’intervento, il progettista o il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale. Il certificato va presentato allo sportello unico con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato. Va inoltre allegata la ricevuta della variazione catastale o una dichiarazione che certifichi che non vi sono state modifiche al classamento. In mancanza, si applica la sanzione prevista dall’art. 37, comma 5.

Scarica il modello PDF del certificato di collaudo redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Icona

Download Gratuito Certificato di collaudo

Per poter compilare il documento in maniera facile ed automatica, utilizza il software per la modulistica edilizia che ti consente di accedere ad una vasta banca dati di modelli per le pratiche edilizie private e pubbliche. Il software ti permette di creare un nuovo modello o un nuovo documento da un modello esistente. Una volta redatto e compilato, il modello sarà pronto da stampare e archiviare.

Quali sono le sanzioni per mancata SCIA alternativa al permesso di costruire?

Per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA in alternativa al permesso di costruire, vengono applicate le sanzioni previste dall’art. D.P.R. 380/2001 (Titolo IV).

Se viene accertata la costruzione senza permesso, in totale difformità dal permesso stesso o con variazioni essenziali, il dirigente comunale ordina al proprietario e al responsabile rimozione o demolizione dell’opera. Se i responsabili non demoliscono entro 90 giorni, l’area e l’immobile abusivo passano automaticamente al patrimonio del Comune, gratuitamente. Il termine può essere prorogato fino a 240 giorni in casi di problemi di salute o disagio socio-economico dei residenti.

Se dopo la scadenza non viene rispettato l’ordine di demolizione, il Comune può entrare in possesso e registrare gratuitamente l’area. Inoltre, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro. Se l’abuso riguarda aree ad alto rischio idrogeologico, la multa è sempre al massimo.

Se un intervento è stato realizzato in parziale difformità rispetto al permesso, le opere devono essere rimosse o demolite dai responsabili entro il termine stabilito dall’ordinanza. Se il termine non viene rispettato, il Comune interviene per eseguire la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso. Se la demolizione non può avvenire senza compromettere la parte costruita regolarmente, si applica una multa.

L’importo varia in base all’uso dell’edificio:

  • uso residenziale: la sanzione è pari al triplo del costo di produzione della parte irregolare, calcolato secondo la legge 392/1978;
  • uso diverso dal residenziale: la sanzione è pari al triplo del valore venale, determinato dall’Agenzia del Territorio.

Per maggiori dettagli leggi e scarica la tabella delle sanzioni per abuso edilizio.

Differenza tra SCIA e Super SCIA

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la SCIA Alternativa al Permesso di Costruire (Super SCIA) sono due distinti titoli abilitativi con differenze significative.

La SCIA è adatta per interventi minori che non richiedono un permesso di costruire, consentendo l’inizio immediato dei lavori dopo la presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, a condizione che sia accompagnata dalla relazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità alle normative vigenti.

Al contrario, la SCIA alternativa è destinata a interventi più complessi, come ristrutturazioni pesanti o nuove costruzioni, e richiede un’attesa di 30 giorni dalla presentazione prima di poter iniziare i lavori.

Inoltre, la SCIA alternativa può essere utilizzata solo in specifiche circostanze descritte nell’articolo 23 del Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.), e il suo utilizzo è soggetto all’acquisizione di eventuali pareri o atti di assenso da parte dell’amministrazione comunale.

Infine, mentre la SCIA ordinaria non prevede il pagamento di oneri al Comune, la SCIA Alternativa è soggetta a diritti tecnici e contributi di costruzione.

Differenza tra SCIA e SCIA alternativa al PdC

Differenza tra SCIA e SCIA alternativa al PdC

Sentenze di riferimento

Di seguito si presentano una serie di casi giuridici in cui si approfondiscono alcuni interventi in relazione ai vari titoli abilitativi.

SCIA alternativa al PdC: quando è efficace?

Sentenza 698/2026 – Consiglio di Stato

La Scia alternativa al permesso di costruire (c.d. “super-Scia”), una volta decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione, si consolida con conseguente consumazione dei poteri inibitori dell’amministrazione; l’ente può intervenire successivamente solo mediante esercizio dell’autotutela, motivando la prevalenza dell’interesse pubblico.

Leggi l’approfondimento

Riapertura porta finestra murata. SCIA o CILA?

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 809/2024, ha chiarito quale titolo abilitativo sia necessario per la riapertura di una porta finestra murata, una SCIA o una CILA.

La decisione ha stabilito che, per ripristinare una porta finestra originaria chiusa con un pannello di cartongesso, è sufficiente presentare una CILA. Un privato, che aveva sostituito il pannello con un nuovo infisso e una serranda nel proprio appartamento, si era visto contestare l’intervento dal Comune in seguito a una segnalazione del condominio.

Nonostante il Comune avesse inizialmente approvato i lavori, il privato è stato costretto a ricorrere al TAR. I giudici hanno sottolineato che l’intervento non alterava elementi strutturali né il decoro architettonico della facciata, e che le altre porte finestre del cortile condominiale erano simili. La sentenza ha quindi chiarito che tali interventi rientrano tra quelli di edilizia libera e richiedono solo una CILA, nonostante alcune imprecisioni terminologiche tra CILA e SCIA nel testo della decisione. Il ricorso del privato è stato accolto, confermando la legittimità dei lavori.

Altre sentenze

Ecco ulteriori casi giuridici sul tema:

  • Si può negare la SCIA per violazione del decoro architettonico?
  • Ristrutturazione sottotetto: SCIA o permesso di costruire?
  • Strada privata con servitù di passaggio: quando una SCIA è inefficace?
  • Cambio da locale commerciale a studio fisioterapico: può bastare una SCIA?
  • Ascensore: non sempre è sufficiente la SCIA!
  • Soppalco: quando basta una SCIA e quando occorre il PdC?
  • Piscina realizzata su di un solarium: SCIA o permesso di costruire?
  • No alla SCIA se il fabbricato manca del collaudo statico
  • Cambio destinazione d’uso da sottotetto ad abitazione: permesso di costruire o SCIA?
  • SCIA: no alla sospensione dei lavori dopo i 30 giorni dalla presentazione
  • Cambio di destinazione d’uso da palestra ad abitazione: basta una SCIA?
  • Per il cambio di destinazione d’uso nella stessa categoria funzionale basta una SCIA
  • SCIA, nessun limite di tempo per l’annullamento
  • La realizzazione di una scala interna deve essere indicata nella SCIA
  • Entro quanti giorni il Comune può annullare una DIA/SCIA?
  • Celle frigorifere esterne, basta la SCIA
  • Cambio destinazione d’uso: SCIA o permesso di costruire?
  • CILA o SCIA, cosa occorre per ridistribuire gli ambienti?
  • Permesso di costruire o SCIA, cosa serve per la posa di un cancello?
  • Un soggetto terzo può sollecitare l’amministrazione a verificare una SCIA?
  • Annullamento SCIA: è lecito in caso di demolizione e ricostruzione con lo stesso volume?
  • Cambio di destinazione d’uso nei centri storici, si può fare con la SCIA?
  • Annullamento in autotutela della DIA/SCIA, è sempre possibile?

SCIA alternativa al PdC (SuperSCIA): le FAQ

Di seguito si propongono alcune domande frequenti in relazione alla SCIA alternativa.

Cos’è la SCIA alternativa al permesso di costruire (Super SCIA)?

La Super SCIA è un titolo abilitativo edilizio che consente di realizzare interventi di ristrutturazione o nuova costruzione senza dover richiedere un tradizionale permesso di costruire. È regolata dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001.

In quali casi si può usare la SCIA alternativa?

È possibile utilizzare la SCIA alternativa al PdC va presentata nei seguenti casi:

  • ristrutturazioni edilizie che modificano volumetria, sagoma o destinazione d’uso (soprattutto nei centri storici o su edifici vincolati);
  • interventi disciplinati da piani attuativi con indicazioni plano-volumetriche precise;
  • nuove costruzioni eseguite in attuazione di strumenti urbanistici generali con prescrizioni dettagliate.

Chi può presentare la Super SCIA?

La SCIA alternativa al PdC può presentarla il proprietario dell’immobile e un soggetto con titolo legittimo (es. delega, usufrutto, diritto di superficie).

Quando va presentata la SCIA alternativa?

Deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente.

Dove si presenta la SCIA alternativa?

Presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune dove si trova l’immobile, generalmente in modalità telematica tramite il portale comunale.

Come si presenta la SCIA alternativa?

Per presentare la SCIA alternative serve inviare la segnalazione certificata compilata, una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, gli elaborati progettuali richiesti, autocertificazioni e asseverazioni, se previste, in sostituzione di pareri esterni (quando consentito).

Quando ha effetto la SCIA alternativa?

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione, se non vi è stato espresso diniego da parte del Comune, i lavori possono iniziare. In assenza di osservazioni si applica il principio del silenzio-assenso.

Quanto dura la validità della SCIA alternativa?

Ha una validità di 3 anni dalla data di efficacia. Se i lavori non sono ultimati entro tale termine, per proseguire occorre presentare una nuova segnalazione.

Quali sono i costi della Super SCIA?

La superSCIA ha dei costi variabili in cui vanno considerati:

  • diritti di segreteria e istruttoria comunale;
  • contributo di costruzione (oneri urbanizzazione + costo di costruzione), se previsto;
  • parcella professionale del tecnico incaricato.

Cosa succede se non si presenta la SCIA alternativa quando dovuta?

La mancata presentazione della SCIA implica una serie di sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, tra cui:

  • ordine di demolizione;
  • acquisizione gratuita dell’immobile da parte del Comune;
  • sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro;

In caso di difformità parziale, la sanzione è pari al triplo del costo di produzione o del valore venale.

Cos’è il certificato di collaudo finale e quando si presenta?

Il certificato di collaudo finale è il documento, firmato dal tecnico, che attesta la conformità dell’opera realizzata al progetto autorizzato. Va consegnato al Comune a fine lavori, insieme alla variazione catastale o ad una dichiarazione che ne attesti l’assenza.

Qual è la differenza tra SCIA ordinaria e SCIA alternativa?

La SCIA ordinaria è per lavori minori e permette l’inizio immediato dei lavori, mentre la SCIA alternativa si usa per interventi complessi (ristrutturazioni pesanti, nuove costruzioni) e richiede 30 giorni di attesa prima di iniziare.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/scia-alternativa-super-scia-il-modello-unico-pdf-editabile/
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