Scala esterna: quando deve rispettare le distanze tra costruzioni?
Una scala esterna in cemento armato non costituisce opera pertinenziale ed è tenuta al rispetto delle distanze tra costruzioni. I nuovi chiarimenti del CdS
Una scala esterna, completamente aperta, potrebbe sembrare costituire un’opera accessoria a servizio dell’edificio principale, ma il più delle volte è invece una struttura indipendente assentibile con un permesso di costruire ed obbligata al rispetto delle distanze tra costruzioni.
Occhio, quindi, a dimensioni e caratteristiche strutturali per non rischiare di incorrere in violazioni dei regolamenti edilizi ed urbanistici, come ci spiega la sentenza n. 6613/2021 del Consiglio di Stato.
Il caso
Un privato veniva raggiunto da un’ordinanza di demolizione del Comune per alcune opere ritenute abusive. Tra le opere figurava una scala esterna in cemento armato.
La scala presentava le seguenti caratteristiche:
- larga 1,40 m, alta 4,30 m;
- completamente aperta e scoperta, con ringhiere laterali in ferro.
Per tale manufatto il privato richiedeva al Comune un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 (Accertamento di conformità) del dpr 380/2001.
L’amministrazione lo negava a causa del mancato rispetto della distanza dei 10 metri (prevista dal dm n. 1444/1968) tra le pareti finestrate e gli edifici antistanti.
Il privato decideva di far ricorso al Tar, sostenendo che:
- quella scala costituiva il tramite necessario per accedere alla sua abitazione;
- alla luce dell’art. 5 del dl n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri), i limiti di distanza tra fabbricati previsti dall’articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 dovevano riferirsi esclusivamente alle zone di cui al comma 1, n. 3 dello stesso articolo 9, vale a dire alle zone omogenee C corrispondenti alle parti del territorio non edificate o con edificazione di minore intensità, mentre nel caso in esame il fabbricato in contestazione era situato in zona B.
Il Tar respingeva e la questione giungeva presso il CdS.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici del CdS sono del parere che date le caratteristiche tecniche e funzionali, la scala in questione costituisce un corpo autonomo in grado di modificare sagoma e prospetto dell’originario edificio e, quindi, necessita di un permesso di costruire.
Il CdS ricorda che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.
I togati, infine, spiegano che il citato articolo 5 del dl 32/2019 non incide sul contenuto normativo dell’art. 9, comma 1, n. 2), del dm n. 1444 del 1968, secondo cui:
Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
In definitiva, la scala in questione, risultando come nuova costruzione, è tenuta al rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate di pareti antistanti.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “La realizzazione di una scala esterna in ferro viola le distanze tra costruzioni?”
Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

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